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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29592/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario assistenziale)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio ex art. 445-bis c.p.c. promosso per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari a conseguire l'assegno mensile ex artt. 2 e 13 L. 118/1971. Il Tribunale aveva omologato l'accertamento sanitario favorevole alla parte ricorrente, ma aveva liquidato le spese di lite in Euro 800,00 oltre accessori. La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dei parametri del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, perché la liquidazione sarebbe avvenuta in violazione dei minimi tabellari e senza indicare il criterio seguito; (2) violazione della disciplina sull'inderogabilità dei parametri forensi e dell'adeguatezza del compenso, sostenendo che il giudice non avrebbe potuto scendere sotto i compensi minimi senza giustificazione; (3) omessa motivazione sulla deroga ai parametri e sull'esclusione dei compensi previsti dalle tabelle. L'INPS ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della censura sulle spese. Ha ritenuto che, nelle controversie in materia assistenziale, il valore della causa va determinato con il criterio delle cause relative a prestazioni alimentari e, se il titolo è controverso, sulla base delle somme dovute per due anni. Applicando i parametri vigenti ratione temporis, la liquidazione operata dal Tribunale risultava inferiore ai minimi di legge. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando i compensi in Euro 1.168,50, oltre spese generali del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per la modestissima differenza tra quanto liquidato dal Tribunale e quanto riconosciuto dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 445 bis c.p.c.

    norma che disciplina il procedimento per l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia previdenziale e assistenziale, nel cui ambito è stata resa l'omologa poi impugnata limitatamente alle spese

  • artt. 2 e 13 L. 118/1971

    richiamati come base normativa della prestazione assistenziale oggetto dell'accertamento sanitario favorevole

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla regolazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla compensazione o deroga nella liquidazione delle spese

  • D.M. 55/2014

    fonte dei parametri forensi applicabili alla liquidazione dei compensi professionali

  • D.M. 37/2018

    modifica dei parametri tariffari richiamata dal ricorrente

  • art. 24 L. 794/1942

    richiamato dalla ricorrente in tema di parametri e inderogabilità dei compensi professionali

  • art. 13, comma 6, L. 247/2012

    richiamato in tema di parametri inderogabili del compenso forense

  • art. 2223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di adeguatezza del compenso

  • art. 13, comma 1, c.p.c.

    utilizzato per determinare il valore della causa nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, con applicazione del criterio delle cause alimentari

  • art. 4 D.M. 55/2014

    richiamato per le riduzioni dei valori medi/minimi delle fasi di studio, introduttiva e istruttoria nella liquidazione dei compensi

  • art. 6 D.M. 147/2022

    "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore"

    le nuove tariffe si applicano alle prestazioni professionali concluse dopo l'entrata in vigore del decreto; la Corte considera esaurita successivamente anche la prestazione iniziata sotto la previgente disciplina ma definita nella vigenza della nuova

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    dedotto quale vizio di violazione di legge nei primi due motivi

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato per il terzo motivo, deducendo violazione di legge e omesso esame/motivazione su un punto decisivo

  • art. 4, comma 1, D.M. 55/2014

    richiamato per la riduzione dei valori medi nella liquidazione dei compensi

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni assistenziali, ai fini della liquidazione delle spese di lite il valore della causa va determinato secondo il criterio previsto per le cause relative a prestazioni alimentari; se il titolo è controverso, il valore si calcola in base all'ammontare dovuto per due anni.
  • La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i parametri forensi applicabili ratione temporis; una liquidazione inferiore ai minimi di legge è censurabile e comporta la cassazione della statuizione sulle spese.
  • Quando la causa è definibile senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la statuizione sulle spese e decidere nel merito sulla loro quantificazione.
  • Nel valutare quale tabella tariffaria applicare, rileva il momento di esaurimento della prestazione professionale: se il giudizio si conclude nella vigenza dei nuovi parametri, questi si applicano anche se l'attività è iniziata sotto il precedente regime.
  • La modesta differenza tra spese liquidate e spese dovute può costituire giusto motivo per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAssegno di mantenimento e divorzileSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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