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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29601/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce da un'opposizione a cartella di pagamento e a successiva intimazione, emesse per il recupero di contributi omessi. La corte d'appello aveva accolto in parte l'opposizione ritenendo prescritto il credito contributivo, sul rilievo che non fosse stata provata l'interruzione della prescrizione. L'ente previdenziale ricorrente ha impugnato la decisione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 416, comma 2, 421 e 437 c.p.c., sostenendo che la prova documentale della notifica della cartella, prodotta dal concessionario benché costituitosi tardivamente, avrebbe comunque dovuto essere considerata dal giudice ai fini dell'accertamento dell'interruzione della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'interruzione della prescrizione è rilevabile d'ufficio e che, nel processo del lavoro, i poteri ufficiosi del giudice ex art. 421 c.p.c. consentono di accertarla anche sulla base di documenti prodotti tardivamente dal concessionario costituitosi oltre i termini, quando tali documenti attestino la notifica dell'atto interruttivo. Poiché la sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio, è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, per il riesame della controversia e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 416, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata per il mancato apprezzamento della documentazione prodotta tardivamente dalla parte convenuta/costituita oltre termine.

  • art. 421 c.p.c.

    Attribuisce al giudice del lavoro poteri ufficiosi che consentono di accertare l'interruzione della prescrizione anche sulla base di documenti prodotti tardivamente.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 416 e 421 c.p.c. per censurare la mancata considerazione della prova documentale in appello.

Massime di principio

  • Nel processo del lavoro, l'interruzione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, che non è vincolato a ignorare documenti tardivamente prodotti se essi sono idonei a dimostrare l'atto interruttivo.
  • La tardiva costituzione della parte che produca la prova della notifica dell'atto interruttivo non impedisce, di per sé, l'accertamento giudiziale dell'intervenuta interruzione della prescrizione, ove il documento sia acquisito al processo.
  • La declaratoria di prescrizione è censurabile quando il giudice non consideri, nell'ambito dei propri poteri istruttori ufficiosi, documenti decisivi già presenti agli atti e rilevanti per verificare l'effetto interruttivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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