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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29602/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il calcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, in particolare della c.d. quota B della pensione. Un lavoratore pensionato aveva ottenuto in primo grado e in appello il riconoscimento della pensione ex Enpals e del relativo supplemento senza applicazione, alla quota B, del massimale di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere non operante, per la quota B, il limite massimo della retribuzione pensionabile. Il resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso, sostenendo anche la formazione di un giudicato interno sulla questione, ma la Corte ha escluso tale preclusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità, ha affermato che non si era formato alcun giudicato interno sulla questione del massimale pensionabile e ha accolto il ricorso dell’INPS. Nel merito ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non deve essere considerata la parte di retribuzione giornaliera eccedente il limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, perché tale massimale non è stato abrogato e non è incompatibile con la disciplina successiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 1420/1971

    il massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile continua a operare anche per il calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; la parte eccedente della retribuzione non va presa in considerazione.

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    non esclude il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971; il richiamo normativo non è incompatibile con la persistenza del massimale.

  • art. 12 d.lgs. n. 503/1992

    il richiamo dell’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 è circoscritto al comma 1, relativo alle aliquote di rendimento, e non si estende al comma 2, che salva i limiti massimi della retribuzione pensionabile nei singoli ordinamenti.

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    distingue tra quota A, riferita alle anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993, e quota B, relativa alle anzianità contributive successive a tale data.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell’ordinanza.

Massime di principio

  • Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, la quota B del trattamento deve essere calcolata applicando anche il massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale, salvo espressa abrogazione o incompatibilità normativa non ravvisabile nel caso di specie.
  • Il giudicato interno non si forma sulle singole argomentazioni giuridiche isolate, ma sull’unità minima della decisione: l’impugnazione che colpisca uno degli elementi costitutivi della statuizione riapre la cognizione sull’intera questione decisa.
  • In presenza di una disciplina speciale favorevole agli iscritti, il limite alla retribuzione pensionabile resta operante quando sia funzionale a comporre gli interessi tutelati dal sistema e non risulti esplicitamente eliminato da successive riforme.
  • Ai fini dell’interpretazione delle norme previdenziali, il richiamo ad altre disposizioni va letto in modo letterale e sistematico, evitando estensioni non supportate dal testo e dalla struttura complessiva dell’ordinamento.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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