Cassazione Civile, Ordinanza n. 29599/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa dall'amministrazione datrice di lavoro e notificata tramite concessionario della riscossione, con cui si richiedeva a un dipendente il riversamento dei compensi percepiti per attività di fotografo svolta senza autorizzazione. In primo e secondo grado l'opposizione è stata accolta solo in parte, con conferma della debenza dei compensi al netto di accessori. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con cinque motivi: 1) difetto di giurisdizione, sostenendo che la cognizione spettasse alla Corte dei conti e non al giudice ordinario, perché l'amministrazione non avrebbe fatto valere alcuna pretesa verso di lui; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, deducendo che il termine fosse quinquennale e che la notifica della cartella fosse inesistente, quindi inidonea a interromperla; 3) omesso esame delle note conclusive d'appello, nelle quali sarebbero state trattate le questioni di prescrizione e di inesistenza della notifica; 4) violazione delle norme processuali e dell'art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001, assumendo che l'attività fosse occasionale, autorizzata o comunque artistica e quindi non soggetta ad autorizzazione; 5) omesso esame della contestazione sull'entità delle somme richieste in cartella. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ma inammissibili il secondo, il terzo, il quarto e il quinto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, quando è l'amministrazione datrice di lavoro a far valere il credito relativo al riversamento dei compensi percepiti per attività extralavorativa non autorizzata, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non alla Corte dei conti. Ha poi dichiarato inammissibili le censure sulla prescrizione perché la sentenza d'appello aveva ritenuto formato giudicato interno sui punti non specificamente impugnati e il ricorrente non aveva riportato in modo autosufficiente il contenuto dell'atto di appello; le note conclusive non potevano introdurre censure nuove. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo sul travisamento delle prove, perché la valutazione sull'abitualità e professionalità dell'attività fotografica costituiva accertamento di fatto insindacabile in presenza di doppia conforme, e perché la doglianza ex art. 115 c.p.c. era impropria. Infine, il motivo sulla quantificazione della somma è stato ritenuto generico, poiché la Corte territoriale aveva già considerato la discrasia tra verbale di accertamento e cartella e aveva limitato la pretesa ai compensi al netto degli oneri accessori. Quanto alle spese nei confronti del concessionario della riscossione, la Corte ha osservato che esso era stato evocato solo ai fini di litis denuntiatio, non essendo legittimato passivamente sulle questioni di merito della pretesa contributiva.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 53, comma 7-bis, d.lgs. 165/2001 per sostenere il difetto di giurisdizione; la Corte ha escluso che la giurisdizione spettasse alla Corte dei conti nel caso in cui agisca l'amministrazione datrice di lavoro per il riversamento dei compensi non autorizzati.
art. 53, comma 7-bis, d.lgs. 165/2001
La Corte ha applicato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti sussiste solo quando agisce la Procura contabile; se agisce l'amministrazione datrice di lavoro per far valere il credito sanzionatorio, la giurisdizione è del giudice ordinario.
Richiamato nei motivi di ricorso sulla prescrizione; la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità, rilevando il giudicato interno sulla questione.
Richiamato nei motivi di ricorso per sostenere il termine quinquennale/decennale; la questione è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica censura in appello e giudicato interno.
Richiamato nei motivi di ricorso sulla prescrizione; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per ragioni di inammissibilità.
Evocato per denunciare un preteso travisamento e omissione di esame; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché diretto a contestare un accertamento di fatto.
La Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la valutazione del materiale istruttorio; in tal caso il vizio rilevante è, semmai, quello di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., qui comunque precluso dalla doppia conforme.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso il fondamento della censura perché si risolveva in una critica al merito dell'accertamento di fatto.
art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001
Richiamato per sostenere che l'attività fotografica fosse occasionale, artistica o comunque non soggetta ad autorizzazione; la Corte ha invece ritenuto congruo l'accertamento di professionalità e abitualità dell'attività.
Richiamato dalla Corte per spiegare che il vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c. non è il mezzo corretto per contestare l'apprezzamento probatorio; inoltre il controllo ex n. 5 era precluso dalla doppia conforme.
Norma di fondo della controversia, relativa al divieto/limite di svolgimento di incarichi e attività extraistituzionali da parte del dipendente pubblico e alla conseguente pretesa di riversamento dei compensi percepiti.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione datrice di lavoro agisce per il recupero dei compensi percepiti dal dipendente per attività extralavorativa non autorizzata, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; la giurisdizione della Corte dei conti sussiste solo se agisce la Procura contabile.
- Il giudicato interno si forma sui capi della decisione di primo grado non specificamente impugnati nell'atto di appello; non è sufficiente dedurre in cassazione che la censura era stata richiamata in altri atti difensivi successivi.
- Le note conclusionali depositate in appello non possono introdurre censure nuove o sostituire i motivi di gravame mancanti nell'atto di appello.
- La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. non è utilizzabile per contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove o ricostruito i fatti; in tali casi la critica attiene, semmai, al vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame o di vizio motivazionale è preclusa quando la Corte d'appello ha deciso sulla base degli stessi elementi fattuali già valutati dal primo giudice.
- La doglianza sulla quantificazione della pretesa è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non evidenzia il decisivo errore di calcolo o di diritto, limitandosi a riproporre contestazioni già svolte nei gradi di merito.
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