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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29598/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di una società qualificata come impresa edile volta a ottenere il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali e la restituzione dei contributi previdenziali asseritamente versati in eccedenza negli anni dal 1992 al 1998. La corte territoriale aveva escluso il diritto al beneficio perché, ratione temporis, la normativa lo negava alle imprese edili e affini. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 15 del 1977, dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 5 D.L. n. 20 del 1979, dell’art. 14 disp. prel. c.c., dell’art. 2195 c.c. e dell’art. 49, comma 1, lett. a), L. n. 88 del 1989, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’attività svolta avesse natura intrinsecamente manifatturiera e che, quindi, dovesse rientrare tra quelle agevolate. In sostanza, la ricorrente ha contestato l’interpretazione della normativa data dai giudici di merito e ha sostenuto che il riferimento alle imprese manifatturiere ed estrattive dovesse consentire l’estensione del beneficio anche alle attività edili per la loro presunta natura manifatturiera.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato il rigetto della domanda. Ha richiamato e ribadito l’orientamento già espresso da Cass. n. 19082 del 2013, successivamente confermato da Cass. n. 24634 del 2023, secondo cui il dato testuale e la ratio della normativa escludono le imprese edili e affini dall’ambito soggettivo del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali. La Corte ha valorizzato la modifica apportata in sede di conversione del D.L. n. 20 del 1979, con l’esplicita esclusione delle imprese edili e l’introduzione dell’art. 5, interpretato come norma di coordinamento che non consente di ricomprendere nel beneficio le imprese edili sulla base della sola natura ontologicamente manifatturiera dell’attività svolta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con l’ulteriore attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come norma che consente di dedurre in cassazione violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 1, comma 1, D.L. n. 15 del 1977

    È evocato dalla ricorrente come base normativa del beneficio contributivo, ma la Corte ne conferma la lettura restrittiva nel sistema successivo.

  • art. 1, comma 1, D.L. n. 20 del 1979

    La Corte lo interpreta nel senso che, in sede di conversione, ha escluso espressamente le imprese edili dal beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.

  • art. 5 D.L. n. 20 del 1979

    È letto come norma di coordinamento e chiarimento, utile a individuare le imprese manifatturiere ed estrattive tramite la classificazione ISTAT, senza estendere il beneficio alle imprese edili.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    È richiamato dalla ricorrente nell’ambito del censurato criterio interpretativo della normativa speciale.

  • art. 2195 c.c.

    È invocato dalla ricorrente per sostenere la natura dell’attività svolta come industriale/manifatturiera.

  • art. 49, comma 1, lett. a), L. n. 88 del 1989

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della qualificazione dell’attività ai fini previdenziali.

  • D.L. n. 20 del 1979

    La Corte lo considera, nel suo assetto risultante dalla conversione, fonte dell’esclusione delle imprese edili dal beneficio contributivo.

  • L. n. 92 del 1979

    La legge di conversione è interpretata come fonte che inserisce la previsione espressa di esclusione per le imprese edili e affini.

  • D.L. n. 15 del 1977

    È richiamato quale antecedente normativo del credito contributivo, ma non in termini tali da includere le imprese edili.

  • L. n. 102 del 1977

    È menzionata come legge di conversione del D.L. n. 15 del 1977, nel cui quadro la ricorrente fonda la pretesa agevolativa.

  • L. n. 88 del 1989

    È citata dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la propria qualificazione economico-previdenziale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni contributive, il dato testuale della disciplina speciale e le modifiche introdotte dalla legge di conversione prevalgono su interpretazioni estensive fondate sulla natura astrattamente assimilabile dell’attività svolta.
  • Se il legislatore esclude espressamente una categoria di imprese dal beneficio e disciplina separatamente quella categoria rispetto ai settori agevolati, non è consentito eludere tale esclusione tramite una qualificazione economica sostanziale dell’attività.
  • Le norme di rinvio a classificazioni amministrative o statistiche vanno lette in modo coordinato con l’ambito soggettivo della disciplina agevolativa e non possono essere utilizzate per ampliare oltre il testo il novero dei beneficiari.
  • In cassazione, una censura che mira a sostituire l’interpretazione della legge data dal giudice di merito con una lettura alternativa è infondata quando l’interpretazione censurata sia conforme a un consolidato orientamento di legittimità fondato su argomenti testuali e sistematici.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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