Cassazione Civile, Ordinanza n. 33231/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con cui venivano recuperate imposte dichiarate ma non versate in relazione all’adeguamento ai redditi minimi previsti per le società non operative ex art. 30 l. n. 724/1994. In appello la CTR aveva confermato il rigetto del ricorso della contribuente. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo la difformità per eccesso tra gli importi iscritti a ruolo e quelli risultanti dalla dichiarazione per l’anno 2009; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’Ufficio non avesse provato che la pretesa si riferisse al 2010 e non al 2009; 3) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 30 l. n. 724/1994, contestando la legittimità della riscossione automatizzata e lamentando che non fosse stata esaminata l’eventuale disapplicazione della disciplina delle società di comodo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per il limite della doppia conforme, poiché la ricorrente non aveva dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito fossero diverse. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la censura, pur formalmente prospettata come violazione dell’art. 2697 c.c., mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo: il principio che esclude la cartella ex art. 36-bis per il solo mancato raggiungimento dei parametri delle società non operative non era applicabile al caso concreto, poiché il controllo automatizzato riguardava il mancato versamento di quanto la stessa contribuente aveva dichiarato aderendo al reddito minimo presunto; inoltre, la dichiarazione di adeguamento è stata qualificata come atto negoziale e non era stata allegata alcuna errore materiale o formale emendabile. La società ricorrente è stata condannata anche alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Il controllo automatizzato è ammissibile quando riguarda un mero riscontro cartolare, ma non può essere utilizzato per recuperare importi fondati solo sul mancato raggiungimento dei parametri presuntivi delle società non operative; nel caso concreto, però, il controllo era legittimo perché riferito al mancato versamento di quanto dichiarato dalla stessa contribuente.
La disciplina delle società non operative si basa su parametri presuntivi; il loro mancato superamento costituisce indice della non operatività, salvo prova contraria. La dichiarazione di adeguamento al reddito minimo imponibile incide sulla base imponibile e sull’obbligazione tributaria.
La violazione della norma sull’onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l’onere a soggetto diverso da quello gravato; non quando si contesta in realtà la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme, ove il ricorrente non dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Opera il limite alla deducibilità del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme.
art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Norma che ha introdotto il regime della doppia conforme richiamato dalla Corte.
Legge di conversione che ha reso applicabile il regime della doppia conforme nel caso concreto.
L’errore che consente l’emendabilità della dichiarazione deve essere essenziale e obiettivamente riconoscibile quando la dichiarazione ha natura negoziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le due decisioni di merito si fondano su diverse ragioni di fatto.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia errato nell’individuazione del soggetto onerato della prova; non è sufficiente contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis può essere utilizzato per il recupero di somme dichiarate e non versate; non è invece lo strumento per introdurre valutazioni sostanziali incompatibili con un mero riscontro cartolare.
- Nell’ambito della disciplina delle società non operative, la dichiarazione del contribuente di adeguamento al reddito minimo presunto ha natura negoziale, poiché incide sulla base imponibile e sull’imposta dovuta; essa non è liberamente modificabile in seguito, salvo allegazione di un errore essenziale, riconoscibile e emendabile.
- La contestazione della pretesa tributaria non può essere veicolata in cassazione come violazione di legge quando, in realtà, mira a ottenere un nuovo giudizio di fatto sulle prove già esaminate dai giudici di merito.
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