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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02091/2026 del 31/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso per la registrazione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa, ottenuto da un istituto di credito per un credito derivante da scoperto di conto corrente bancario e relativo anche alla fideiussione prestata a garanzia del debito principale. In primo grado il ricorso della banca era stato respinto; in appello, invece, la decisione era stata riformata e l’avviso annullato, ritenendosi che il decreto ingiuntivo, in quanto relativo a una prestazione bancaria soggetta a IVA ma esente, dovesse scontare l’imposta di registro in misura fissa ex art. 40 d.P.R. 131/1986, mentre la fideiussione “enunciata” dovesse essere tassata nei limiti della somma ingiunta e non dell’intero importo garantito. L’Agenzia ricorre in cassazione deducendo, da un lato, violazione dell’art. 22 d.P.R. 131/1986 e sostenendo che la fideiussione enunciata andasse tassata sull’intera somma garantita in base all’art. 43, comma 1, lett. f), d.P.R. 131/1986 e all’autonomia dei negozi in ambito tributario; dall’altro, lamenta che la sentenza d’appello abbia annullato integralmente l’avviso senza quantificare l’imposta comunque dovuta. La banca resiste e propone ricorso incidentale, lamentando omessa pronuncia e violazioni di norme sulla motivazione dell’avviso di liquidazione, sostenendo che l’atto non consentisse di comprendere la base imponibile e i criteri di liquidazione adottati dall’Ufficio.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso principale solo in parte, nel senso che riconosce fondato il motivo con cui l’Agenzia censura l’annullamento integrale dell’avviso senza una nuova quantificazione dell’imposta dovuta: il processo tributario è infatti un giudizio di impugnazione-merito e il giudice non può limitarsi ad annullare l’atto se risulti dovuta almeno una parte del tributo, ma deve rideterminare la pretesa nel suo esatto ammontare. È invece rigettata la doglianza dell’Agenzia sull’art. 22 d.P.R. 131/1986, perché per la fideiussione formata per corrispondenza e enunciata nel decreto ingiuntivo l’imposta proporzionale si applica solo nei limiti delle prestazioni non ancora eseguite, cioè nel valore del credito ingiunto, non sull’intera somma garantita. È rigettato anche il ricorso incidentale della banca: l’avviso risultava sufficientemente motivato, perché riportava gli estremi del decreto ingiuntivo, il tributo richiesto, il riferimento normativo e l’importo liquidato; inoltre non vi era omessa pronuncia, essendo le censure assorbite dalla decisione. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, che dovrà quantificare l’imposta dovuta e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. 131/1986

    Se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in un atto dell’autorità giudiziaria, l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita; per la fideiussione enunciata in decreto ingiuntivo formata per corrispondenza, la tassazione va riferita al credito ingiunto e non all’intera somma garantita.

  • art. 40 d.P.R. 131/1986

    Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti a IVA l’imposta di registro si applica in misura fissa; ciò opera anche se la prestazione è esente da IVA.

  • art. 43, comma 1, lett. f), d.P.R. 131/1986

    La base imponibile della fideiussione è, in via generale, l’intera somma garantita, ma nel caso concreto opera la disciplina dell’enunciazione e della registrazione in caso d’uso, con tassazione nei limiti del credito ingiunto.

  • art. 8, Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986

    comma 1, lett. b) e nota II

    Gli atti recanti condanna al pagamento di somme non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA; per il decreto ingiuntivo relativo a rapporto bancario soggetto a IVA l’imposta è fissa.

  • art. 3 d.P.R. 633/1972

    Lo scoperto di conto corrente è ricondotto alle prestazioni di servizi bancari rilevanti ai fini IVA.

  • art. 10 d.P.R. 633/1972

    Le operazioni bancarie in questione sono esenti da IVA, ma l’esenzione non esclude il principio di alternatività IVA/imposta di registro.

  • art. 15 d.P.R. 131/1986

    Consente la registrazione d’ufficio del decreto ingiuntivo, cui si collega la disciplina specifica dell’avviso di liquidazione.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. 131/1986

    Nell’avviso di liquidazione devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare; tale previsione integra il contenuto minimo della motivazione dell’avviso.

  • art. 7 L. 212/2000

    L’obbligo di motivazione è soddisfatto quando l’avviso indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa in modo sufficiente a consentire la difesa del contribuente.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato dal ricorso incidentale in tema di motivazione degli atti amministrativi.

  • art. 62 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alle censure processuali nel giudizio tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro corretto per censurare l’omessa rideterminazione dell’imposta dovuta e i vizi processuali come l’omessa pronuncia.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    L’indicazione delle norme asseritamente violate serve a chiarire il contenuto della censura, ma non è requisito autonomo di ammissibilità se il contenuto sostanziale del motivo consente di individuarne la portata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice esercita una giurisdizione di merito: quando accerta che l’atto impugnato è solo parzialmente illegittimo, non può limitarsi ad annullarlo integralmente, ma deve rideterminare la pretesa tributaria nel corretto ammontare, entro i limiti delle domande delle parti.
  • In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il principio di alternatività IVA/registro opera anche se il rapporto sottostante è esente da IVA; se l’atto giudiziario riguarda una prestazione soggetta a IVA, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa.
  • La fideiussione, anche se enunciata in un atto giudiziario, mantiene autonoma rilevanza tributaria; tuttavia, quando è stata formata per corrispondenza e quindi soggetta a registrazione in caso d’uso, la tassazione ex art. 22 d.P.R. 131/1986 si limita alla parte dell’obbligazione non ancora eseguita al momento dell’uso, cioè al credito ingiunto.
  • L’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione emesso a seguito di registrazione d’ufficio di un decreto ingiuntivo è soddisfatto con l’indicazione degli estremi essenziali del provvedimento, del tributo richiesto e della somma dovuta, purché il contribuente possa individuare agevolmente l’atto e comprendere la pretesa senza ricerche complesse.
  • Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta logicamente il rigetto della questione dedotta, anche in assenza di una specifica argomentazione espressa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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