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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02092/2026 del 31/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI emesso dal Comune per gli anni 1998-2000 con riferimento a una centrale termoelettrica, a seguito di denuncia di variazione DOCFA e della successiva determinazione della rendita catastale notificata alla contribuente. In sede di rinvio dopo un precedente intervento della Cassazione, la società ha sostenuto: 1) che la sentenza della CTR fosse nulla per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato interno circa la carenza di soggettività passiva per l'intero 1998 e per i primi nove mesi del 1999; 2) che fosse stata erroneamente esclusa l'applicazione dell'art. 14 d.lgs. 472/1997, invocando la preventiva escussione della cedente prima di poter agire nei confronti della cessionaria; 3) che la condanna alle spese fosse illegittima o comunque eccessiva, poiché la società aveva ottenuto esiti favorevoli nei primi gradi sul tema della soggettività passiva e vi sarebbe stata almeno soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia sul giudicato interno, perché il giudice di rinvio, vincolato al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, aveva implicitamente escluso la coltivabilità dell'eccezione e non poteva rimettere in discussione quanto già deciso in sede di legittimità, salvo ius superveniens. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 14 d.lgs. 472/1997, osservando che la questione della preventiva escussione non integra un vizio dell'atto impositivo e che, comunque, qui si discuteva di un avviso di accertamento, fase anteriore alla riscossione. Infine, ha confermato la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza globale, rilevando che l'esito finale del giudizio vedeva la ricorrente interamente soccombente e che la doglianza sull'eccessività della liquidazione attiene al merito e non è scrutinabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la nullità per omessa pronuncia quando il giudice di rinvio abbia, anche implicitamente, preso posizione sulla questione nei limiti del decisum di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 14 d.lgs. n. 472/1997

    La Corte ribadisce che la mancata preventiva escussione del cedente non comporta nullità dell'atto impositivo; l'eventuale violazione del beneficium excussionis è questione propria della fase esecutiva e non vizia l'avviso di accertamento.

  • art. 2560 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come disciplina alternativa rispetto alla responsabilità del cessionario; la Corte non ne fa applicazione decisiva, ritenendo assorbente il diverso profilo processuale e la natura dell'atto impugnato.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Le spese nel processo tributario seguono la soccombenza globale, valutata sull'esito complessivo del giudizio e non per singoli gradi.

  • art. 47 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte richiama la possibilità, in astratto, di incidere sulla fase riscossiva con richiesta di sospensione, ove rilevi il tema del beneficium excussionis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può riaprire questioni già precluse dalla precedente decisione di legittimità, salvo sopravvenienze normative rilevanti.
  • L'omessa pronuncia non è configurabile quando la decisione impugnata, pur senza una confutazione espressa, abbia implicitamente risolto la questione nei limiti del compito affidato al giudice di rinvio.
  • La mancata preventiva escussione del cedente, nell'ambito della responsabilità solidale del cessionario prevista dalla disciplina tributaria, non determina di per sé la nullità dell'avviso di accertamento; la relativa eccezione attiene semmai alla fase esecutiva o riscossiva.
  • Quando si contesta la regolazione delle spese, il criterio applicabile è quello della soccombenza globale, da valutarsi sull'esito complessivo della lite e non sul risultato dei singoli gradi di giudizio.
  • La deduzione di eccessività nella liquidazione delle spese, in assenza di specifici vizi di legittimità, tende a risolversi in una censura di merito non scrutinabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaLitisconsorzio necessario

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