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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32452/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa dell'INPS per contributi dovuti alla Gestione separata in relazione al reddito prodotto nel 2010 da una professionista forense che non aveva versato il contributo soggettivo alla Cassa forense in ragione del reddito conseguito. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuti i contributi, applicando il regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), della L. 388/2000, e aveva escluso la prescrizione del credito, facendo decorrere il termine dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La ricorrente ha censurato: 1) la decorrenza della prescrizione, sostenendo che dovesse computarsi dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi e non dalla dichiarazione dei redditi; 2) l'affermazione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'avvocato non tenuto all'iscrizione alla Cassa forense per mancato raggiungimento del reddito minimo; 3) l'applicazione delle sanzioni, deducendo che, per le obiettive incertezze interpretative sull'obbligo contributivo, dovesse applicarsi il più favorevole regime ridotto previsto dall'art. 116, comma 15, L. 388/2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che la motivazione della Corte d'appello era errata nel fissare il dies a quo della prescrizione alla dichiarazione dei redditi, ma ha confermato comunque la correttezza della decisione perché, applicando il termine di pagamento dei contributi e considerando il differimento disposto dal D.P.C.M. 12.5.2011 al 6 luglio 2011, la richiesta INPS dell'1.7.2016 interveniva prima della maturazione della prescrizione. Ha inoltre ribadito che l'avvocato privo dell'obbligo di iscrizione alla Cassa forense, se svolge attività libero-professionale non abituale e non versa contributi idonei a costituire una posizione previdenziale, deve iscriversi alla Gestione separata. Quanto alle sanzioni civili, ha confermato che il regime più favorevole per le incertezze interpretative presuppone l'integrale pagamento della contribuzione controversa, presupposto non risultante nel caso. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di sostanziale attività difensiva dell'INPS; è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 25-26, L. 335/1995

    l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata opera per i professionisti che non abbiano altra copertura previdenziale idonea a costituire una posizione previdenziale, in funzione dell'universalizzazione della tutela assicurativa.

  • art. 2, commi 29-30, L. 335/1995

    richiamato per la disciplina dell'iscrizione e dei contributi dovuti alla gestione previdenziale.

  • art. 3, comma 9, L. 335/1995

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina contributiva e alla prescrizione.

  • art. 55 R.D.L. 1827/1935

    la prescrizione dei contributi decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati.

  • D.M. 24 novembre 1995, Ministero del Lavoro

    richiamato in tema di disciplina attuativa della Gestione separata.

  • art. 2935 c.c.

    la decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con la scadenza del termine di pagamento dei contributi.

  • art. 18, comma 12, D.L. 98/2011

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

  • art. 18, comma 4, D.Lgs. 241/1997

    prevede che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi agli enti previdenziali seguano gli stessi termini del versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • D.P.C.M. 12 maggio 2011

    ha differito al 6 luglio 2011 il termine per il pagamento dei contributi 2010; il differimento rileva ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio denunciato per violazione/falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    consente di correggere la motivazione erronea della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.

  • art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000

    regime sanzionatorio applicato dalla Corte territoriale per l'omesso versamento contributivo.

  • art. 116, comma 15, L. 388/2000

    il più favorevole regime di riduzione delle sanzioni per obiettive incertezze richiede l'integrale pagamento della contribuzione controversa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Gli avvocati iscritti all'albo ma non tenuti, ratione temporis, all'iscrizione alla Cassa forense perché privi di una posizione previdenziale derivante dal contributo soggettivo, sono obbligati all'iscrizione alla Gestione separata INPS quando svolgano attività libero-professionale priva di abitualità, in attuazione del principio di universalizzazione della copertura assicurativa.
  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione non decorre dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ma dal momento in cui scade il termine legale per il pagamento del contributo; eventuali differimenti normativi del termine di versamento incidono sul dies a quo.
  • La dichiarazione fiscale del reddito è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce il presupposto del credito contributivo, che nasce invece dal fatto costitutivo della produzione del reddito e dalla scadenza del termine di versamento.
  • Il regime sanzionatorio ridotto per omissioni contributive giustificate da oggettive incertezze interpretative presuppone l'integrale pagamento della contribuzione controversa, quale condizione indefettibile per accedere al beneficio.
  • Quando la sentenza impugnata contiene un errore di motivazione ma il dispositivo è conforme a diritto, la Corte di cassazione può limitarsi a correggere la motivazione senza cassare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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