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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01669/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che alcuni dipendenti pubblici, inquadrati nella seconda area come "assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza", avevano ottenuto in primo grado e in appello l’accertamento di un demansionamento, con condanna dell’Amministrazione ad adibirli a mansioni confacenti e a risarcire il danno professionale. I giudici di merito avevano ritenuto che le attività svolte in concreto fossero proprie di un profilo inferiore, quello di "operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza", e non del profilo di appartenenza. Il Ministero ricorre in cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione degli artt. 5 e 52 d.lgs. 165/2001, art. 2103 c.c., art. 1 d.l. 146/2015 conv. in l. 182/2015, art. 2 d.lgs. 165/2001 e art. 1 l. 241/1990, sostenendo che le mansioni svolte rientravano comunque nel profilo professionale degli assistenti e che, nel pubblico impiego contrattualizzato, rileva l’equivalenza formale delle mansioni all’interno dell’area, non la necessità di attribuire tutte le mansioni del profilo; inoltre invoca la priorità istituzionale della sorveglianza e custodia dei beni culturali. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 2043, 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 125 c.p.c., contestando la prova del danno alla professionalità, ritenuta dalla Corte territoriale in modo troppo generico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati e da trattare congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 52 d.lgs. 165/2001 assume come parametro l’equivalenza formale delle mansioni nell’ambito dell’area di inquadramento, secondo la classificazione contrattuale, senza che il giudice possa sovrapporre un sindacato sulla concreta maggiore o minore professionalità o sulla supposta sottrazione di alcune attività tipiche del profilo. Ha inoltre rilevato che le mansioni concretamente svolte dai lavoratori potevano essere sussunte nella declaratoria dell’assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, e che non risultava una sottrazione pressoché integrale delle funzioni. Conseguentemente ha escluso il demansionamento e, venuta meno la base del risarcimento, ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando l’originaria domanda dei lavoratori.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto in ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 5 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla gestione del personale pubblico e sui limiti dello ius variandi.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito (…)"

    Nel pubblico impiego privatizzato rileva il solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni nell’ambito dell’area; non si applica l’art. 2103 c.c. come norma generale del lavoro privato.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non applicabile al pubblico impiego privatizzato nei termini propri del lavoro privato.

  • art. 1 d.l. n. 146 del 2015 conv. in l. n. 182 del 2015

    Invocato dal Ministero per sostenere la priorità delle attività di sorveglianza, custodia e protezione dei beni culturali.

  • art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato in relazione ai criteri di funzionalità ed efficienza dell’azione amministrativa.

  • art. 1 l. n. 241 del 1990

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la base risarcitoria del danno alla professionalità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la valutazione dell’onere della prova del danno.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare il ricorso a presunzioni sulla sussistenza del danno.

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato per la pretesa apparente motivazione sulla prova del danno.

  • art. 2 d.lgs. n. 42 del 2004

    "sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà"

    Citate per distinguere il bene culturale dal bene dell’Amministrazione e delimitare le attività di vigilanza e custodia.

  • art. 6 CCNL Comparto Ministeri 14 settembre 2007

    La disciplina contrattuale delle aree e dei profili professionali realizza un sistema di ampia flessibilità, in cui le mansioni equivalenti all’interno dell’area sono esigibili.

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per affermare la competenza della contrattazione collettiva nella disciplina del rapporto di lavoro pubblico.

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per il principio secondo cui i trattamenti economici sono definiti dalla contrattazione collettiva.

  • art. 97 Cost.

    Evocato come parametro del buon andamento della pubblica amministrazione, cui è funzionale il sistema flessibile di classificazione.

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per evidenziare che la progressione economica avviene secondo fasce di merito e non muta il contenuto delle mansioni.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato il divieto di demansionamento va verificato alla luce dell’equivalenza formale delle mansioni prevista dalla contrattazione collettiva e non mediante un confronto in concreto tra contenuti professionali astratti e prestazioni di fatto, non trovando applicazione in via diretta l’art. 2103 c.c. del lavoro privato.
  • L’assegnazione di alcune soltanto delle attività ricomprese nel profilo professionale, se esse restano tutte nell’ambito dell’area di inquadramento e non vi è una sottrazione pressoché integrale delle funzioni, non integra di per sé demansionamento.
  • Nel sistema delle aree del comparto ministeri, la contrattazione collettiva può introdurre una ampia flessibilità nell’assegnazione delle mansioni, purché resti rispettato il criterio dell’equivalenza formale tra mansioni appartenenti alla medesima area.
  • Per ottenere il risarcimento del danno da demansionamento non basta la generica allegazione di un pregiudizio alla professionalità: occorre una base giuridica valida del demansionamento e una prova adeguata del danno conseguente.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

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