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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01637/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un’organizzazione sindacale e un proprio dipendente. La Corte d’appello aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di una somma per T.F.R. e mensilità aggiuntive, rigettando l’eccezione di compensazione fondata sul versamento, effettuato dal datore all’INPS, di una somma destinata al riscatto di anni di laurea del dipendente. La Corte territoriale aveva ritenuto, sulla base del materiale probatorio, che quel versamento non integrasse un prestito garantito dal T.F.R., come sostenuto dal datore di lavoro, ma un incentivo all’esodo collegato a un accordo sul pensionamento anticipato, poi slittato per mutamenti normativi. Con il ricorso per cassazione il datore di lavoro ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697, 1241, 1242, 1243, 1246, 2113, 2110, 1813, 1815, 1817 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel riparto dell’onere probatorio e nella qualificazione del versamento all’INPS, che sarebbe stato invece un prestito garantito dal T.F.R.; 2) violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, e 112 c.p.c. nonché dell’art. 1241 c.c., lamentando omessa pronuncia sull’eccezione di compensazione. La censura sostanziale mirava quindi a rimettere in discussione la valutazione delle prove e il titolo giuridico del versamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che non vi era stato alcuno spostamento dell’onere della prova: il debitore che eccepisce un fatto estintivo o comunque un diverso titolo del pagamento resta onerato della relativa dimostrazione. Nel caso concreto il datore di lavoro non aveva provato di aver adempiuto l’obbligazione verso il lavoratore né di aver effettuato un pagamento satisfattivo del credito azionato; si era limitato a sostenere che il versamento all’INPS dovesse essere imputato a un diverso titolo, ma tale tesi era stata già esaminata e disattesa dal giudice di merito, che aveva qualificato il versamento come incentivo all’esodo collegato al pensionamento anticipato concordato. È stata ritenuta infondata anche la doglianza di omessa pronuncia sulla compensazione, perché la sentenza impugnata aveva espressamente affrontato il titolo del versamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato; è stata inoltre rigettata l’istanza di oscuramento dati e non è stata applicata la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è censurabile solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove. Nel caso concreto l’onere di provare il fatto estintivo o il diverso titolo del pagamento gravava sul debitore.

  • artt. 1241, 1242, 1243, 1246 c.c.

    Richiamati in relazione all’eccezione di compensazione tra crediti; la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata comunque esaminata nel merito dal giudice d’appello.

  • art. 2113 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme invocate, ma non è oggetto di specifica affermazione decisoria autonoma.

  • art. 2110 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme invocate, senza autonoma ratio decidendi sul punto.

  • artt. 1813, 1815, 1817 c.c.

    Invocati per sostenere la tesi del prestito garantito dal T.F.R.; la Corte non ha accolto tale ricostruzione fattuale e giuridica.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La loro violazione è deducibile solo nei casi in cui il giudice utilizzi prove non dedotte o disposte fuori dai limiti di legge, o tratti come prove legali elementi che non lo sono; non consente di censurare il cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Il ricorrente ha tentato di veicolare una rivalutazione dei fatti sotto forma di violazione di legge; la Corte ha ritenuto le censure in parte inammissibili perché attinenti al merito.

  • art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4

    La doglianza è stata ritenuta infondata perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione esistente e non meramente apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia sull’eccezione di compensazione è stata respinta perché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato il titolo del pagamento.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna aggravata richiede malafede o colpa grave; non è automatica per la sola soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Riconosciuti i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova; non quando la doglianza riguarda la mera valutazione del materiale probatorio.
  • Il debitore che oppone un fatto estintivo, o che pretende di imputare il pagamento a un diverso titolo, deve provarne rigorosamente i presupposti; il creditore non è onerato di dimostrare la non satisfattività del pagamento se il debitore non ha prima provato l’adempimento o il diverso titolo.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove: sono ammissibili solo se il giudice abbia utilizzato prove inesistenti, fuori dai limiti legali o trattato come legali prove che non lo sono.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la sentenza abbia comunque affrontato e risolto la questione sostanziale sottesa all’eccezione processuale proposta.
  • La qualificazione del titolo del versamento o dell’attribuzione patrimoniale resta accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoBuona fede e correttezza

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