Cassazione Civile, Ordinanza n. 01629/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni aspiranti operatori ecologici avevano partecipato a un avviso di selezione avviato da una società municipalizzata per la futura assunzione, tramite somministrazione, di 250 operatori ecologici a tempo parziale e determinato. Secondo i ricorrenti, la procedura era stata presentata in termini analoghi a un concorso: essi sostenevano di essere stati sottoposti a visita medica e a un breve corso e di aver maturato un affidamento alla stipula del contratto di somministrazione, poi non concluso per la sospensione della procedura. In primo grado era stata riconosciuta una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e liquidato un importo pari alla metà delle retribuzioni perse, escludendo però il diritto all'assunzione a tempo indeterminato. In appello, invece, è stata esclusa l'esistenza di un obbligo assunzionale e la domanda è stata respinta. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo, che la procedura doveva considerarsi concorsuale o para-concorsuale e che la mancata assunzione, dopo gli atti compiuti e l'idoneità accertata, integrasse culpa in contrahendo e obbligo risarcitorio; in subordine hanno chiesto la riforma della regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato il rigetto delle pretese dei lavoratori. Ha rilevato che la responsabilità precontrattuale è configurabile solo quando vi sia una effettiva attività prodromica alla conclusione del contratto tale da generare un affidamento giuridicamente tutelato; nel caso concreto, però, la procedura non era giunta a uno stadio concorsuale o para-concorsuale con graduatoria, ma si era arrestata a una fase preliminare finalizzata alla mera formazione di una riserva di idonei, senza giudizio comparativo tra gli aspiranti. Inoltre, la sospensione era stata giustificata da ragioni lecite di contenimento delle spese e di riorganizzazione, connesse alla normativa sulle assunzioni nelle società partecipate. La Corte ha anche escluso l'ammissibilità della censura sulle spese, trattandosi di profilo rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito salvo violazione del principio di soccombenza. Sono state quindi poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità precontrattuale presuppone una violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nelle trattative o nell'attività prodromica alla conclusione del contratto; non è configurabile quando la procedura si arresti a uno stadio preliminare privo di affidamento qualificato alla stipula.
È richiamata come base della legittima scelta di sospendere la procedura per ragioni economiche e organizzative, in un contesto di limitazione delle spese per assunzioni nelle società partecipate e nelle pubbliche amministrazioni.
La sua conversione nella legge n. 111/2011 è evocata quale disciplina di contenimento della spesa pubblica rilevante per giustificare la sospensione della selezione.
art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1 bis del d.p.r. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La responsabilità precontrattuale per culpa in contrahendo non sorge per il solo fatto che una procedura selettiva o negoziale venga interrotta, occorrendo una fase avanzata delle trattative o della selezione idonea a ingenerare un affidamento qualificato alla conclusione del contratto.
- Quando la procedura di selezione non sia concorsuale né para-concorsuale e non sia stata formata una graduatoria o un giudizio comparativo tra aspiranti, non è configurabile un obbligo giuridico di assunzione né, di regola, un risarcimento per mancata stipulazione.
- Il danno da perdita di chance richiede la prova del nesso causale tra condotta illecita e perdita della concreta occasione favorevole in termini prossimi alla certezza; il mero dato probabilistico o statistico non è sufficiente.
- La censura in cassazione sulla regolazione delle spese di lite è ammissibile solo nei limiti della violazione del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa; la valutazione di opportunità della compensazione resta rimessa al giudice di merito.
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