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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01604/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una società di telecomunicazioni a una dipendente addetta a mansioni legate alla gestione e manutenzione di una stazione di redazione DBSS e all'aggiornamento di piani formativi su piattaforma e-learning. La corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva ritenuto insussistente l'illecito disciplinare contestato e aveva ordinato la reintegrazione della lavoratrice con risarcimento del danno, valorizzando la prova documentale e testimoniale circa l'assenza di un rifiuto di adempiere, la collaborazione prestata, le difficoltà tecniche del sistema e l'inesperienza informatica della lavoratrice. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: nei primi cinque ha denunciato, sotto il profilo dell'omesso esame di fatti decisivi e della violazione di norme processuali e sostanziali, che la corte territoriale avrebbe travisato le prove e omesso di considerare e-mail, testimonianze e dati da cui emergerebbe un rifiuto della dipendente di eseguire le mansioni assegnate, la piena esigibilità delle attività, l'assenza di reali problemi tecnici e la natura denigratoria o non collaborativa dei contatti intrattenuti con superiori e colleghi; con il sesto motivo ha contestato l'applicazione dell'art. 18, commi 4 e 5, l. n. 300/1970, sostenendo che, pur ammettendo un inadempimento materiale, non sarebbe stato corretto ricondurre la fattispecie all'ipotesi di tutela reintegratoria per insussistenza del fatto o per difetto di illiceità disciplinare.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi perché privi di specificità e autosufficienza, non accompagnati dalla produzione o trascrizione dei documenti e verbali richiamati, cumulativi di censure eterogenee e, in sostanza, diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre chiarito che la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in un riesame del materiale probatorio e che l'omesso esame di elementi istruttori non coincide con l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Quanto al sesto motivo, lo ha giudicato infondato, affermando che la decisione di merito era coerente con l'orientamento secondo cui la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 può operare anche quando il fatto materiale sia astrattamente configurabile come inadempimento, ma difetti la sua rilevanza disciplinare o illiceità in concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio è configurabile solo in presenza dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già di singoli elementi istruttori o di una diversa lettura delle prove.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La loro violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia espressamente disatteso il principio dispositivo/libero convincimento in modo anomalo; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove.

  • art. 2119 c.c.

    Invocato dalla ricorrente come parametro del licenziamento disciplinare; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure di merito.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato per contestare l'esigibilità delle mansioni assegnate; la Corte non entra nel merito della doglianza perché le censure tendono a un nuovo apprezzamento fattuale.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri di diligenza e all'asserito inadempimento lavorativo.

  • art. 2105 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa condotta non collaborativa/denigratoria della lavoratrice.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale base del potere disciplinare e della sanzionabilità dell'inadempimento.

  • art. 18, commi 4 e 5, l. 300/1970

    La tutela reintegratoria può spettare anche quando il fatto materiale sia astrattamente sussistente ma sia privo di illiceità disciplinare; la mancanza di rilevanza disciplinare del fatto consente l'applicazione del regime di cui al comma 4.

  • art. 48, lett. B CCNL Telecomunicazioni

    Richiamato come fonte collettiva in tema di disciplina del rapporto e del licenziamento, senza specifica autonoma interpretazione nella decisione.

  • art. 45 CCNL Telecomunicazioni 2013

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni collettive asseritamente violate.

  • art. 244 c.p.c.

    Invocato in relazione alla dedotta inattendibilità delle testimonianze, ma senza idoneo supporto autosufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una specifica esposizione dei fatti e dei motivi, con puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti; la mancanza determina inammissibilità delle censure.

  • art. 369 c.p.c.

    Per il ricorso per cassazione occorre depositare gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità della censura.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare formalmente censure di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del merito e del compendio probatorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia deciso su prove non introdotte dalle parti o abbia disatteso in modo espresso le regole legali di valutazione; non basta contestare che una prova sia stata ritenuta più convincente di un'altra.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare oneri di specificità e autosufficienza: i documenti e i verbali richiamati come decisivi devono essere indicati, trascritti o comunque riprodotti nei passaggi rilevanti, altrimenti le censure sono inammissibili.
  • In materia di licenziamento disciplinare, la tutela reintegratoria può operare anche quando il fatto materiale sia astrattamente ravvisabile, ma manchi la sua concreta illiceità o rilevanza disciplinare, secondo la lettura dell'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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