Cassazione Civile, Ordinanza n. 01611/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un giudizio introdotto davanti alla Sezione lavoro del Tribunale di Foggia con querela di falso proposta in via principale contro una società. I ricorrenti assumevano che documenti e prove orali utilizzati in un distinto precedente giudizio di lavoro, relativo all’impugnazione di un licenziamento, fossero falsi e avessero inciso sull’esito sfavorevole di quella causa. Il Presidente del Tribunale disponeva la trasmissione del fascicolo alla Sezione ordinaria; successivamente il Tribunale accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società e dichiarava la competenza del Tribunale di Ravenna. In sede di regolamento di competenza, i ricorrenti deducevano: che la causa dovesse essere ricondotta ai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. per il collegamento con la controversia lavoristica precedente; che l’eccezione di incompetenza territoriale fosse decaduta perché sollevata tardivamente e non davanti al giudice del lavoro; che l’eccezione fosse comunque incompleta per non avere indicato tutti i fori alternativi e concorrenti; che anche il giudice ordinario avesse violato i termini processuali nel rilievo della questione. Nel corso del giudizio uno dei ricorrenti ha poi rinunciato al regolamento di competenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti del ricorrente che aveva validamente rinunciato al ricorso. Quanto al co-ricorrente rimasto in causa, ha rigettato il regolamento di competenza, ritenendo corretta la decisione del Tribunale di declinare la competenza territoriale in favore del Tribunale di Ravenna. La Corte ha affermato che la querela di falso proposta in via principale è soggetta alle regole di competenza territoriale degli artt. 18 e 19 c.p.c., con foro generale del convenuto persona fisica o, come nel caso concreto, della sede della società convenuta, e che non si applicano le regole speciali del processo del lavoro di cui agli artt. 409 e 413 c.p.c. Ha inoltre ritenuto tempestiva l’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla convenuta con la comparsa di risposta nel termine di cui all’art. 166 c.p.c., e ha escluso l’onere del convenuto di indicare i fori alternativi, gravando invece sulla parte che si oppone l’onere di individuarli. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido; è stato inoltre dato atto, per il ricorrente rimasto soccombente, dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
estizione del giudizio nei confronti del rinunciante
la rinuncia al ricorso, ritualmente formulata dal difensore munito di mandato speciale, determina l’estinzione del giudizio nei confronti del solo rinunciante, se gli altri ricorrenti non vi abbiano aderito e non risulti una diversa qualità processuale rilevante.
art. 390, secondo comma, c.p.c.
la rinuncia al ricorso deve essere formulata nelle forme previste dalla norma; nel caso concreto tali forme sono state ritenute rispettate.
non è applicabile alla querela di falso proposta in via principale solo perché la controversia è collegata a un precedente giudizio di lavoro.
le regole speciali sulla competenza territoriale del processo del lavoro non si applicano alla querela di falso principale, che resta soggetta ai criteri ordinari.
la competenza territoriale per la querela di falso proposta in via principale va individuata secondo il foro generale del convenuto; per le persone giuridiche rileva la sede.
si applicano i criteri di collegamento territoriali ordinari previsti per il convenuto, senza attrazione da parte del rapporto di merito collegato.
con il combinato disposto con gli artt. 70 e 221 c.p.c. fonda il carattere inderogabile della competenza per la querela di falso principale.
l’intervento obbligatorio del pubblico ministero contribuisce a qualificare come inderogabile la competenza nella querela di falso principale.
l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile è tempestiva se proposta con la comparsa di risposta nel termine assegnato alla costituzione del convenuto.
il giudice può concedere termini per memorie al fine di consentire alle parti di replicare all’eccezione di incompetenza prima della decisione.
la disciplina della querela di falso, insieme all’intervento obbligatorio del P.M., supporta la conclusione sulla competenza inderogabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La querela di falso proposta in via principale è devoluta al giudice territorialmente competente secondo i criteri ordinari di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., con riferimento al foro generale del convenuto; non assume rilievo il rapporto sostanziale cui si riferiscono gli atti impugnati per falsità.
- La competenza per la querela di falso principale è inderogabile e non viene attratta dalla connessione con una causa di merito già pendente o definita, in difetto di una specifica previsione normativa.
- Quando il convenuto eccepisce l’incompetenza territoriale per foro inderogabile, è sufficiente che lo faccia tempestivamente nella comparsa di risposta; non è richiesto che indichi anche tutti i fori alternativi e concorrenti.
- L’onere di individuare i fori concorrenti o alternativi, se si intende contestare il foro inderogabile dedotto dal convenuto, grava sulla parte che si oppone all’eccezione.
- La rinuncia al ricorso per regolamento di competenza produce l’estinzione del giudizio solo nei confronti del rinunciante, se non risulta l’adesione degli altri ricorrenti o una diversa qualificazione della loro posizione processuale.
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