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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01605/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni lavoratori, formalmente assunti a tempo indeterminato da una società del gruppo appaltatore e inquadrati nei livelli del CCNL telecomunicazioni, sostenevano di avere svolto il servizio di assistenza clienti per il committente ferroviario in un contesto in cui erano coordinati, organizzati e gestiti di fatto dal committente stesso. In via principale chiedevano l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del committente; in subordine, l'accertamento di un rapporto alle dipendenze della società appaltatrice ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n. 276/2003 per asserita violazione delle regole sugli appalti e sulla somministrazione. In un distinto giudizio, collegato al primo, deducevano che il loro rapporto fosse stato interrotto di fatto senza un valido atto risolutivo e chiedevano la declaratoria di illegittimità dell'interruzione e la reintegrazione. La Corte d'appello aveva ritenuto genuino l'appalto endoaziendale, valorizzando che il controllo del committente era compatibile con il coordinamento del servizio e che gli elementi invocati dai lavoratori (software, formazione, controlli qualità, mystery call, supervisione reclami) riguardavano il risultato del servizio e non l'esercizio di un potere direttivo datoriale. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte escluso la necessità di indicare nel contratto le esigenze aziendali soddisfatte; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 20, 29 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che l'onere di provare la liceità dell'appalto gravasse sul committente; 3) violazione degli artt. 20-29 d.lgs. n. 276/2003 e 1655 ss. c.c., assumendo che l'appalto endoaziendale avrebbe avuto rilievo quasi nullo nel sistema del decreto; 4) omessa pronuncia sull'interruzione fattuale del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, affermando che l'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 non impone l'indicazione espressa delle esigenze aziendali soddisfatte dall'appalto, che possono desumersi dal contenuto del contratto. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile perché non si confrontava con la motivazione di merito e perché non ricorreva un'erronea scomposizione dell'onere probatorio. Ha reputato il terzo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, chiarendo che l'appalto endoaziendale è comunque compatibile con l'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e che la verifica della genuinità dell'appalto dipende dagli elementi concreti dell'organizzazione del servizio, non da una svalutazione astratta dell'istituto. Il quarto motivo è stato assorbito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna al rimborso in favore di entrambe le controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato dai lavoratori per sostenere la subordinazione diretta alle dipendenze del committente.

  • art. 27 d.lgs. n. 276/2003

    Invocato in subordine per l'accertamento del rapporto alle dipendenze dell'appaltatore in caso di somministrazione irregolare.

  • artt. 20 e 21 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamati dai lavoratori come norme violate nella prospettiva della non genuinità dell'appalto.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    La Corte ha affermato che non impone l'indicazione nel contratto delle esigenze aziendali soddisfatte; la liceità dell'appalto va valutata in concreto in base all'organizzazione del servizio e agli indici distintivi rispetto alla somministrazione di manodopera.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma è configurabile in cassazione solo se il giudice di merito pone l'onere della prova a carico della parte non onerata; nel caso concreto il vizio non sussisteva.

  • art. 1 L. n. 604/1966

    Richiamato nel secondo giudizio dai lavoratori per sostenere l'illegittimità della cessazione di fatto del rapporto.

  • art. 2 L. n. 604/1966

    Richiamato nel secondo giudizio dai lavoratori in tema di forma e comunicazione del recesso.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    Richiamato nel secondo giudizio per contestare la legittimità della cessazione del rapporto.

  • art. 1655 c.c. e ss.

    Richiamati per la disciplina generale dell'appalto, in rapporto alla qualificazione del contratto come appalto genuino o somministrazione irregolare.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alle conclusioni della precedente pronuncia di legittimità in fattispecie identica.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto non è necessario che le parti indichino espressamente le esigenze aziendali sottostanti: la causa concreta e l'oggetto del contratto possono essere desunti dal suo contenuto e dalle modalità effettive di esecuzione.
  • Per distinguere un appalto genuino da una somministrazione irregolare occorre verificare in concreto se l'appaltatore abbia una reale organizzazione dei mezzi e della prestazione e assuma il rischio economico dell'attività, mentre il controllo del committente sulla qualità del servizio e sul coordinamento endoaziendale è compatibile con un appalto lecito.
  • Non integra di per sé un appalto illecito la circostanza che il committente fornisca software, materiali informativi, formazione e strumenti di verifica della qualità, quando tali elementi siano funzionali alle caratteristiche del servizio commissionato e non esprimano un potere direttivo sulle concrete modalità lavorative dei dipendenti dell'appaltatore.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. può essere censurata in cassazione solo se il giudice di merito abbia erroneamente addossato l'onere probatorio alla parte non onerata; se invece la decisione si fonda sulla valutazione complessiva degli elementi di causa, la doglianza è inammissibile o infondata.
  • La qualificazione di un appalto come 'endoaziendale' non ne determina l'illiceità: la prestazione può essere svolta nell'ambito del ciclo produttivo del committente purché restino distinti l'organizzazione dell'appaltatore e il potere direttivo datoriale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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