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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01651/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato per mansioni di operatrice socio-assistenziale presso una residenza per anziani, con causale sostitutiva specificamente formulata come sostituzione di una dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, indicata nominativamente, fino al suo effettivo rientro in servizio. La corte d'appello ha ritenuto illegittimo il termine, ha dichiarato la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato dalla data di assunzione e ha condannato la società a ripristinare il rapporto e a pagare un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2015, sostenendo che la sostituzione in una struttura complessa poteva legittimamente avvenire anche con meccanismi di scorrimento interno e che la lavoratrice a termine aveva svolto mansioni identiche a quelle della sostituita, benché in altro piano dell'edificio. La Corte d'appello avrebbe quindi applicato in modo eccessivamente rigoroso il requisito di specificazione della causale, senza valorizzare il criterio di elasticità consentito dalla disciplina del contratto a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto conforme a diritto la decisione di merito che aveva escluso la legittimità del termine apposto al contratto, perché la causale sostitutiva, pur indicando nominativamente la lavoratrice assente, non è risultata verificabile nella sua effettiva corrispondenza con l'attività concretamente svolta dalla lavoratrice assunta a termine. In particolare, è emerso che la sostituta aveva in concreto coperto una posizione diversa e svincolata da quella della dipendente indicata come sostituita, senza prova di un effettivo meccanismo di scorrimento o di un nesso causale ex ante tra assenza e assunzione. Conseguentemente, sono state confermate la declaratoria di rapporto a tempo indeterminato, l'ordine di ripristino del rapporto, la condanna all'indennità risarcitoria e le spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 81/2015

    La causale sostitutiva del contratto a termine deve essere specificata e deve risultare verificabile ex ante; la semplice indicazione della sostituzione di altri lavoratori non consente di prescindere dalla concreta corrispondenza tra ragione addotta e attività effettivamente svolta.

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    L'apposizione del termine richiede l'indicazione circostanziata e puntuale delle ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive, a tutela della trasparenza, della veridicità e dell'immodificabilità della causale nel corso del rapporto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 19, comma 1, lett. b-bis, d.lgs. n. 81/2015

    La variazione semantica rispetto alla disciplina previgente non muta il principio generale di trasparenza e verificabilità ex ante della causale sostitutiva.

Massime di principio

  • Quando il contratto a termine è giustificato da causale sostitutiva indicata in modo specifico, il datore di lavoro deve rendere verificabile la reale corrispondenza tra il lavoratore indicato come sostituito e l'attività concretamente assegnata al sostituto.
  • Nelle organizzazioni aziendali complesse è possibile una sostituzione riferita non solo a una singola persona, ma anche a una specifica funzione; tuttavia, se nel contratto viene indicato nominativamente il lavoratore assente, tale indicazione deve corrispondere alla realtà fattuale e non può rimanere meramente formale.
  • La legittimità del termine per ragioni sostitutive richiede un nesso causale effettivo tra l'assenza del dipendente e l'assunzione a tempo determinato, da verificare ex ante sulla base degli elementi indicati nel contratto e delle circostanze documentate.
  • La sostituzione interna per scorrimento è ammissibile solo se risultano elementi idonei a dimostrare in modo concreto la catena sostitutiva e la correlazione tra assenza, posizione lasciata scoperta e mansioni assegnate al lavoratore a termine.
  • La genericità della causale sostitutiva, o la sua mancata corrispondenza con l'impiego effettivo del lavoratore assunto, comporta l'illegittimità dell'apposizione del termine e la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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