Cassazione Civile, Ordinanza n. 06287/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento IRPEF/IRES relativo all’anno 2008 nei confronti di una società che conduceva attività commerciale ospitando nei propri locali apparecchi per vincite di premi in denaro. L’Ufficio, tramite indagine telematica sulla rete di gioco, aveva acquisito dai concessionari dati sulle percentuali spettanti alla società sulle vincite maturate dagli avventori, ritenute molto superiori a quelle dichiarate; dopo richiesta di documentazione contabile ed extracontabile ritenuta inattendibile, emetteva avviso di accertamento con recupero a tassazione del maggior reddito e disconoscimento di costi. In primo grado l’atto veniva annullato per vizi procedurali, ma in appello la decisione era riformata e l’accertamento confermato. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la questione della legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l’appello erariale e dell’omessa allegazione della delega non fosse nuova e non potesse essere dichiarata inammissibile; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata consegna del processo verbale di constatazione e alla conseguente violazione dell’art. 24 l. 4/1929 e dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000; 3) omesso esame delle percentuali di vincite come unica base imponibile e della mancata contestazione dell’acquisizione documentale dell’Ufficio, censurando di fatto la valutazione delle prove svolta dal giudice d’appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata, pur qualificando inizialmente come nuovo il motivo, aveva comunque esaminato il merito della questione e accertato in fatto la presenza e regolarità della delega di firma, con accertamento non sindacabile in cassazione; ha inoltre richiamato il principio per cui la sottoscrizione dell’appello da parte del funzionario preposto al reparto competente è valida quando la delega sia conferita in via generale mediante preposizione al settore. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, trattandosi di accertamento cd. "a tavolino", non era dovuta la consegna del PVC né il termine di sessanta giorni ex art. 12, comma 7, l. 212/2000, riservato alle verifiche con accesso nei locali del contribuente; inoltre, in tema di contraddittorio endoprocedimentale, il contribuente avrebbe dovuto indicare i motivi che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto, in realtà, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle percentuali di vincita, attività preclusa al giudice di legittimità, essendo deducibile ex art. 360 n. 5 c.p.c. solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non già un diverso apprezzamento delle prove. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992
è stato invocato come parametro del primo motivo, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse comunque stata esaminata nel merito e che l’accertamento sulla delega fosse in fatto.
la censura riguardava la pretesa novità del motivo in appello; la Corte ha osservato che la sentenza di merito aveva comunque deciso nel merito sulla delega, rendendo infondata la doglianza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
nel testo riformulato consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non una rivalutazione delle prove o un vizio di sufficienza della motivazione.
art. 24 l. n. 4/1929
richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 12, comma 7, l. 212/2000 per sostenere la violazione del contraddittorio e della consegna del PVC.
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
la Corte ha ribadito che il termine dilatorio e la consegna del PVC operano in caso di verifiche nei locali del contribuente, non nell’accertamento a tavolino.
richiamato come disciplina introdotta solo nel 2019, che prevede l’invito al contraddittorio prima dell’accertamento, ma con esclusione dei casi in cui sia stata rilasciata copia del PVC.
norma che ha introdotto l’art. 5 ter nel d.lgs. 218/1997, evidenziata dalla Corte per distinguere il regime successivo da quello applicabile al caso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
richiamato in relazione alla nozione di fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., come fatto principale costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sottoscrizione dell’atto di appello da parte di un funzionario dell’Amministrazione è valida quando il funzionario sia preposto al settore competente e la delega risulti conferita in via generale dal titolare dell’ufficio; l’accertamento sulla regolarità della delega, se compiuto dal giudice di merito, è insindacabile in cassazione se sorretto da adeguata motivazione.
- Il termine di sessanta giorni e la consegna del processo verbale di constatazione di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente operano nei casi di verifica svolta nei locali del contribuente; non si applicano automaticamente all’accertamento svolto a tavolino mediante richiesta di documentazione e interlocuzione presso l’ufficio.
- La censura di omessa pronuncia o di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o in un diverso apprezzamento del merito, essendo deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
- In caso di dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale, la parte deve indicare quali specifiche difese avrebbe potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato attivato, non essendo sufficiente una mera doglianza formale astratta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05966/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05970/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05971/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05972/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05973/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05976/2026 del 17/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →