Cassazione Civile, Ordinanza n. 21851/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di inserimento di alcuni docenti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) per gli anni 2014/2017 relative alle classi di concorso della scuola dell'infanzia e primaria. Il Tribunale di Vicenza aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Venezia, su impugnazione dell'amministrazione scolastica, ha riformato la decisione ritenendo che il solo diploma magistrale, pur con valore abilitante, non fosse sufficiente per l'inserimento nelle GAE. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando dodici motivi: hanno denunciato, in sintesi, violazioni processuali per asserito giudicato interno e violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum; violazione di norme sulle preleggi e sulla normativa scolastica per sostenere che il diploma magistrale dovesse essere considerato titolo abilitante anche ai fini delle GAE; violazione della disciplina che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; dedotta prescrizione/decadenza non opponibile senza domanda tempestiva; violazione della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a termine; asserita discriminazione rispetto alla libera circolazione dei lavoratori e violazione dei principi costituzionali, del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il giudicato si forma solo su capi autonomi della sentenza e che non vi era violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; inoltre, il principio di non contestazione opera sul fatto storico e non sulla qualificazione giuridica. Ha poi respinto le ulteriori censure, richiamando un orientamento già consolidato della propria giurisprudenza e dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: il possesso del solo diploma magistrale, pur conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non integra titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dalla legge n. 296/2006. La Corte ha chiarito che il riconoscimento del valore abilitante del diploma non coincide con il diritto all'inclusione nelle GAE, perché la clausola di salvezza della legge del 2006 tutela solo gli inserimenti già spettanti in base al sistema previgente. Ha inoltre escluso che la successiva normativa del 2018 possa incidere retroattivamente sulla questione e ha ritenuto non decisivi i profili eurounitari e di legittimo affidamento. Spese compensate per la novità e complessità della questione; dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le doglianze sul giudicato interno e sulla contestazione non erano fondate perché la questione decisa dal giudice d'appello non riguardava un capo autonomo della sentenza di primo grado; inoltre la non contestazione non incide sulla qualificazione giuridica del fatto.
Non vi è stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la Corte territoriale è rimasta nei limiti del petitum e della causa petendi pur dando ai fatti una diversa qualificazione giuridica.
I motivi sono stati esaminati come censure di violazione di legge e di nullità della sentenza, ma ritenuti infondati.
La Corte richiama per relationem la motivazione delle precedenti pronunce conformi.
art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998
Il diploma magistrale è riconosciuto con valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, ma ciò non implica, da solo, il diritto all'inserimento nelle GAE.
art. 1, comma 605, L. n. 296/2006
La clausola di salvezza della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento va letta in senso restrittivo: salva solo gli inserimenti già spettanti secondo il sistema previgente, non amplia la platea dei nuovi aventi diritto.
Il successivo riconoscimento del valore abilitante del diploma ai fini di un concorso riservato è irrilevante per fondare retroattivamente il diritto all'inserimento nelle GAE.
art. 12 e 15 preleggi
L'interpretazione letterale e sistematica conduce a escludere che la clausola legislativa abbia attribuito un diritto nuovo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
La pretesa di far valere un inadempimento dell'amministrazione è assorbita dall'insussistenza del diritto sostanziale all'inclusione.
Le questioni di decorrenza e prescrizione/non tempestività della domanda restano assorbite una volta negato il diritto all'inserimento.
Clausola 5 Accordo quadro direttiva 1999/70/CE
Non è invocabile per ottenere l'inserimento nelle GAE, poiché le graduatorie di istituto/circolo erano destinate alle supplenze temporanee e la questione dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine non può fondare un diverso diritto all'iscrizione.
art. 6 n. 2 TUE
Il diritto dell'Unione non impedisce agli Stati membri di stabilire requisiti di accesso all'impiego purché non vi sia discriminazione per cittadinanza.
Regolamento CEE n. 1612/1968
Non emerge una violazione della libera circolazione dei lavoratori, mancando un trattamento differenziato basato sulla cittadinanza.
artt. 12 e 39 CE
Le norme sulla libera circolazione non sono violate dalla disciplina nazionale che definisce i requisiti di accesso alle graduatorie.
art. 3 Cost.
Non vi è disparità di trattamento illegittima, poiché la diversa posizione dei diplomati magistrali rispetto ad altri docenti deriva dalla disciplina legislativa dell'accesso alle graduatorie.
artt. 1 prot. 1 e 6 CEDU
Le doglianze convenzionali non superano il rilievo assorbente dell'insussistenza del diritto sostanziale fatto valere.
artt. 47 e 52 Carta dei diritti fondamentali UE
Non incidono sull'esito della controversia, restando assorbite dalla lettura della normativa nazionale e sovranazionale sul punto.
artt. 24, 111, 113 e 117 Cost.
Le censure costituzionali non conducono a diverso esito, poiché manca il presupposto del diritto all'inserimento in graduatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo sui capi della sentenza dotati di autonoma efficacia precettiva; non si estende ai meri passaggi motivazionali o ai presupposti logico-giuridici di un capo unico della decisione.
- Il principio di non contestazione opera sul fatto storico, non sulla qualificazione giuridica del fatto: la parte non può impedire al giudice di riqualificare giuridicamente la fattispecie.
- Quando il giudice d'appello resta entro il petitum e la causa petendi, non viola il principio tantum devolutum quantum appellatum anche se ricostruisce diversamente i fatti o ne dà una diversa qualificazione giuridica.
- Il riconoscimento del valore abilitante di un titolo di studio non implica automaticamente il diritto all'inserimento in graduatorie di accesso all'impiego: occorre verificare se la normativa settoriale richieda ulteriori presupposti o limiti temporali.
- La clausola legislativa che fa salvi determinati inserimenti in graduatoria va interpretata restrittivamente, come norma di conservazione delle posizioni già maturate secondo il previgente sistema, e non come fonte di ampliamento della platea degli aventi diritto.
- Un successivo intervento legislativo che attribuisca a un titolo effetti abilitanti per finalità diverse non ha efficacia retroattiva automatica sui diritti all'inserimento in graduatorie già esaurite o trasformate.
- Le norme eurounitarie sulla libera circolazione dei lavoratori non impediscono agli Stati membri di fissare requisiti di accesso all'impiego, in assenza di discriminazioni fondate sulla cittadinanza.
- La disciplina delle graduatorie destinate alle supplenze temporanee non può essere utilizzata, di per sé, per fondare un diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento né per dedurre un abuso da reiterazione dei contratti a termine senza la prova di un presupposto specifico.
- Se manca il diritto sostanziale all'inserimento, restano assorbite le ulteriori questioni su tempestività della domanda, prescrizione, risarcimento in forma specifica e inadempimento dell'amministrazione.
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