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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26553/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di un commercialista un avviso di accertamento IRPEF e IRAP per l'anno 2013, disconoscendo la deducibilità di spese qualificate come spese di rappresentanza per euro 24.280,00 per difetto di prova dell'inerenza. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo che le spese erano regolarmente deducibili, che la CTR aveva erroneamente preteso l'indicazione analitica dei clienti destinatari degli omaggi anziché una valutazione di ragionevolezza e conformità agli usi di settore, che erano stati omessi fatti decisivi circa la natura degli acquisti come finanziamenti, oggetti di pregio e omaggi destinati a finalità promozionali, e che la sanzione era illegittima perché irrogata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, norma ritenuta inconferente rispetto alla violazione contestata.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché, ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza del professionista, non basta che il bene acquistato sia astrattamente riconducibile a tale categoria, essendo necessario provare che esso sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali o di pubbliche relazioni e non a finalità personali; nel caso concreto la CTR aveva correttamente escluso che tale prova fosse stata fornita. Ha rigettato anche il terzo motivo, affermando che la possibile configurabilità di una violazione sostanziale non escludeva la sussistenza di una violazione formale nella tenuta della contabilità, sanzionabile ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997, secondo la valutazione di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento del doppio contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato quale parametro di deduzione della censura per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato quale parametro del motivo per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 54 d.P.R. 917/1986

    È invocato dal ricorrente per sostenere la deducibilità delle spese del professionista.

  • art. 108 d.P.R. 917/1986

    È invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle spese deducibili.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato quanto al riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la prova dell'inerenza grava sul contribuente.

  • D.M. 19 novembre 2008

    È richiamato dal ricorrente come fonte della disciplina delle spese di rappresentanza.

  • art. 9 D.Lgs. 471/1997

    La Corte ritiene che la sanzione per irregolare tenuta/conservazione delle scritture possa applicarsi anche quando emergano contabilizzazioni non corrette, tra cui l'indebita deduzione di costi non inerenti, secondo la valutazione del giudice di merito.

  • art. 1 D.Lgs. 471/1997

    È richiamato dalla parte come norma che sanziona le indebite deduzioni in dichiarazione; la Corte non accoglie la censura sulla base della sussistenza, nel caso concreto, anche di una violazione formale.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    È richiamato per dare atto dei presupposti del c.d. doppio contributo unificato.

  • Cass. sez. V, 10 giugno 2021, n. 16450

    È richiamata per il criterio distintivo tra violazioni formali e sostanziali in materia di sanzioni tributarie, fondato sull'accertamento concreto dell'esistenza di un danno erariale.

Massime di principio

  • In tema di deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute da un professionista, non è sufficiente che la spesa sia astrattamente riconducibile alla categoria in base alla sua natura: occorre la prova concreta che il bene o l'esborso sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali o di pubbliche relazioni dell'attività professionale e non a bisogni personali.
  • Il requisito dell'inerenza delle spese deducibili deve essere dimostrato dal contribuente; non basta invocare criteri di ragionevolezza o usi di settore se non sono allegati e provati in modo specifico i fatti costitutivi della destinazione professionale della spesa.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di fatti decisivi non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il nucleo fattuale rilevante e abbia motivatamente escluso la prova del fatto costitutivo dedotto dalla parte.
  • In materia di sanzioni tributarie, la distinzione tra violazioni formali e sostanziali va compiuta in concreto, verificando se la condotta abbia inciso sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento del tributo; in mancanza di tale pregiudizio la violazione resta formale.
  • La possibile configurabilità di una violazione sostanziale non esclude, di per sé, che la medesima condotta integri anche una violazione formale sanzionabile per irregolare tenuta o conservazione della contabilità, se il giudice di merito accerta in fatto tale profilo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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