Cassazione Civile, Ordinanza n. 25462/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria, a seguito di PVC della Guardia di Finanza relativo all'anno d'imposta 2007, aveva emesso avviso di accertamento nei confronti di una società operante nel commercio di veicoli industriali, recuperando a tassazione costi ritenuti non deducibili perché relativi alla supervalutazione di autoveicoli usati ricevuti in permuta e qualificati come non inerenti, con conseguenti maggiori imposte IRES, IVA e IRAP, oltre sanzioni e accessori. La contribuente aveva impugnato l'atto e sia la CTP sia la CTR avevano dato ragione alla società. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, dell'art. 109 TUIR e dell'art. 21 D.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse escluso erroneamente la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti di antieconomicità della gestione; 2) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., per avere la CTR indebitamente posto a carico dell'Ufficio l'onere probatorio e ritenuto deducibili i costi della supervalutazione; 3) vizio di motivazione per omesso esame di un punto decisivo della controversia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, osservando che, quando la contestazione riguarda una pluralità di operazioni commerciali, la valutazione dell'antieconomicità e della deducibilità dei costi deve essere compiuta con riferimento a tutte le operazioni contestate e alla complessiva attendibilità della contabilità aziendale, non potendosi limitare a un solo episodio esemplificativo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini l'intera serie di operazioni di permuta/compravendita indicate nell'avviso di accertamento e nel PVC, valuti la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti di antieconomicità e, solo successivamente, verifichi se la contribuente abbia fornito idonea prova contraria. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del ricorso per cassazione invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è il parametro del ricorso per cassazione invocato per il dedotto vizio motivazionale
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
consente l'accertamento fondato su presunzioni quando la contabilità risulti inattendibile o l'operazione presenti profili di antieconomicità
richiamato per contestare la deducibilità dei costi ritenuti non inerenti
richiamato in relazione ai profili IVA dell'accertamento
regola la ripartizione dell'onere della prova, che la Corte ha ritenuto dovesse essere correttamente applicata in relazione alle contestazioni dell'Ufficio e alla prova contraria del contribuente
richiamato per le presunzioni semplici poste a fondamento dell'accertamento
Massime di principio
- Quando l'Ufficio contesta la deducibilità di costi sulla base dell'antieconomicità della gestione, il giudice di merito deve verificare se gli elementi addotti integrino presunzioni gravi, precise e concordanti e non può limitarsi a esaminare un solo episodio rappresentativo se la contestazione riguarda una pluralità di operazioni.
- La valutazione dell'attendibilità della contabilità e della deducibilità dei costi deve essere compiuta con riguardo all'intero complesso delle operazioni contestate e alle loro ricadute sulla contabilità aziendale, non essendo sufficiente un esame parziale o esemplificativo.
- Qualora l'Ufficio abbia allegato una serie di operazioni asseritamente antieconomiche, spetta al giudice verificare prima la consistenza degli elementi presuntivi offerti dall'Amministrazione e solo poi apprezzare l'efficacia della prova contraria fornita dal contribuente.
- L'omesso esame dell'insieme delle operazioni contestate e della documentazione richiamata nell'avviso di accertamento e nel PVC integra vizio della decisione di merito quando impedisce di stabilire se vi siano presunzioni idonee a sorreggere la ripresa fiscale.
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