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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25462/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria, a seguito di PVC della Guardia di Finanza relativo all'anno d'imposta 2007, aveva emesso avviso di accertamento nei confronti di una società operante nel commercio di veicoli industriali, recuperando a tassazione costi ritenuti non deducibili perché relativi alla supervalutazione di autoveicoli usati ricevuti in permuta e qualificati come non inerenti, con conseguenti maggiori imposte IRES, IVA e IRAP, oltre sanzioni e accessori. La contribuente aveva impugnato l'atto e sia la CTP sia la CTR avevano dato ragione alla società. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, dell'art. 109 TUIR e dell'art. 21 D.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse escluso erroneamente la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti di antieconomicità della gestione; 2) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., per avere la CTR indebitamente posto a carico dell'Ufficio l'onere probatorio e ritenuto deducibili i costi della supervalutazione; 3) vizio di motivazione per omesso esame di un punto decisivo della controversia.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, osservando che, quando la contestazione riguarda una pluralità di operazioni commerciali, la valutazione dell'antieconomicità e della deducibilità dei costi deve essere compiuta con riferimento a tutte le operazioni contestate e alla complessiva attendibilità della contabilità aziendale, non potendosi limitare a un solo episodio esemplificativo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini l'intera serie di operazioni di permuta/compravendita indicate nell'avviso di accertamento e nel PVC, valuti la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti di antieconomicità e, solo successivamente, verifichi se la contribuente abbia fornito idonea prova contraria. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del ricorso per cassazione invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è il parametro del ricorso per cassazione invocato per il dedotto vizio motivazionale

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973

    consente l'accertamento fondato su presunzioni quando la contabilità risulti inattendibile o l'operazione presenti profili di antieconomicità

  • art. 109 D.P.R. 917/1986

    richiamato per contestare la deducibilità dei costi ritenuti non inerenti

  • art. 21 D.P.R. 633/1972

    richiamato in relazione ai profili IVA dell'accertamento

  • art. 2697 c.c.

    regola la ripartizione dell'onere della prova, che la Corte ha ritenuto dovesse essere correttamente applicata in relazione alle contestazioni dell'Ufficio e alla prova contraria del contribuente

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per le presunzioni semplici poste a fondamento dell'accertamento

Massime di principio

  • Quando l'Ufficio contesta la deducibilità di costi sulla base dell'antieconomicità della gestione, il giudice di merito deve verificare se gli elementi addotti integrino presunzioni gravi, precise e concordanti e non può limitarsi a esaminare un solo episodio rappresentativo se la contestazione riguarda una pluralità di operazioni.
  • La valutazione dell'attendibilità della contabilità e della deducibilità dei costi deve essere compiuta con riguardo all'intero complesso delle operazioni contestate e alle loro ricadute sulla contabilità aziendale, non essendo sufficiente un esame parziale o esemplificativo.
  • Qualora l'Ufficio abbia allegato una serie di operazioni asseritamente antieconomiche, spetta al giudice verificare prima la consistenza degli elementi presuntivi offerti dall'Amministrazione e solo poi apprezzare l'efficacia della prova contraria fornita dal contribuente.
  • L'omesso esame dell'insieme delle operazioni contestate e della documentazione richiamata nell'avviso di accertamento e nel PVC integra vizio della decisione di merito quando impedisce di stabilire se vi siano presunzioni idonee a sorreggere la ripresa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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