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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14623/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da verifiche della Guardia di Finanza su movimentazioni bancarie del contribuente e dei suoi familiari, ritenute sintomatiche di redditi non dichiarati per gli anni 2001-2006, con emissione di avvisi di accertamento IRPEF e IRAP per il 2001 e il 2002. In primo grado la CTP annullava gli atti, ma la CTR riformava la decisione e confermava gli accertamenti. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione; con ordinanza n. 26932/2022 la Corte accoglieva il ricorso limitatamente all’anno 2002, annullando il relativo avviso. Il contribuente proponeva quindi revocazione sostenendo che la Corte non si era pronunciata sull’avviso relativo al 2001. Nella fase rescindente la Corte accoglie la revocazione per errore di fatto, rilevando che la precedente ordinanza aveva deciso solo sui motivi relativi al 2002 e non su quelli concernenti il 2001. Nella fase rescissoria il contribuente deduceva: validità del condono tombale ex art. 9 l. 289/2002; tardività dell’accertamento per mancata applicabilità del raddoppio dei termini; omessa pronuncia e violazione di legge in tema di termini di accertamento; omesso esame e vizio motivazionale sulla giustificazione dei versamenti bancari; erronea applicazione delle regole probatorie e della disciplina delle indagini bancarie; errata imputazione pluriennale dei versamenti. L’Agenzia resisteva chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte accoglie la revocazione nella sola fase rescindente, perché l’ordinanza precedente aveva effettivamente omesso di decidere sui motivi concernenti l’avviso per l’anno 2001. Tuttavia, nella fase rescissoria rigetta tutti i motivi del ricorso originario riferiti al 2001: il condono tombale non risultava perfezionato per incompletezza della domanda e mancanza dei requisiti richiesti; il raddoppio dei termini era applicabile in presenza di astratta configurabilità del reato tributario e dell’obbligo di denuncia, a prescindere dall’esito del penale o dalla prescrizione; le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie invertivano l’onere della prova ex art. 32 d.P.R. 600/1973 e il contribuente non aveva fornito prova contraria specifica e documentata; infine, la regola della ripartizione in quote costanti ex art. 38 d.P.R. 600/1973 non si applicava ai versamenti bancari contestati, disciplinati dall’art. 32. In conclusione il ricorso è respinto quanto alla fase rescissoria e le spese sono compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è ammessa solo quando la Corte abbia omesso di decidere su uno o più motivi di ricorso; non ricorre invece se il motivo è stato comunque esaminato, anche solo implicitamente o con motivazione non condivisa.
  • Il condono tombale produce effetti preclusivi solo se la domanda è completa, riferita a tutte le annualità interessate e assistita dai dati richiesti dalla legge; una domanda incompleta o non congrua impedisce il perfezionamento della definizione agevolata.
  • Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento tributario rileva l’astratta configurabilità di un reato che imponga la denuncia penale, indipendentemente dall’esito del procedimento penale e dall’eventuale prescrizione del reato.
  • Il raddoppio dei termini non integra una riapertura di termini già scaduti, ma opera come disciplina legale autonoma di un diverso termine di accertamento rispetto a quello ordinario.
  • In tema di indagini bancarie, i versamenti e le movimentazioni sui conti correnti consentono una presunzione di redditi non dichiarati che sposta sul contribuente l’onere di fornire prova contraria specifica, analitica e documentata.
  • La disciplina della ripartizione in quote costanti prevista per le spese per incrementi patrimoniali non si applica ai versamenti bancari accertati mediante presunzioni fiscali; per questi ultimi vale la specifica disciplina delle indagini bancarie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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