Cassazione Civile, Ordinanza n. 14623/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da verifiche della Guardia di Finanza su movimentazioni bancarie del contribuente e dei suoi familiari, ritenute sintomatiche di redditi non dichiarati per gli anni 2001-2006, con emissione di avvisi di accertamento IRPEF e IRAP per il 2001 e il 2002. In primo grado la CTP annullava gli atti, ma la CTR riformava la decisione e confermava gli accertamenti. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione; con ordinanza n. 26932/2022 la Corte accoglieva il ricorso limitatamente all’anno 2002, annullando il relativo avviso. Il contribuente proponeva quindi revocazione sostenendo che la Corte non si era pronunciata sull’avviso relativo al 2001. Nella fase rescindente la Corte accoglie la revocazione per errore di fatto, rilevando che la precedente ordinanza aveva deciso solo sui motivi relativi al 2002 e non su quelli concernenti il 2001. Nella fase rescissoria il contribuente deduceva: validità del condono tombale ex art. 9 l. 289/2002; tardività dell’accertamento per mancata applicabilità del raddoppio dei termini; omessa pronuncia e violazione di legge in tema di termini di accertamento; omesso esame e vizio motivazionale sulla giustificazione dei versamenti bancari; erronea applicazione delle regole probatorie e della disciplina delle indagini bancarie; errata imputazione pluriennale dei versamenti. L’Agenzia resisteva chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte accoglie la revocazione nella sola fase rescindente, perché l’ordinanza precedente aveva effettivamente omesso di decidere sui motivi concernenti l’avviso per l’anno 2001. Tuttavia, nella fase rescissoria rigetta tutti i motivi del ricorso originario riferiti al 2001: il condono tombale non risultava perfezionato per incompletezza della domanda e mancanza dei requisiti richiesti; il raddoppio dei termini era applicabile in presenza di astratta configurabilità del reato tributario e dell’obbligo di denuncia, a prescindere dall’esito del penale o dalla prescrizione; le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie invertivano l’onere della prova ex art. 32 d.P.R. 600/1973 e il contribuente non aveva fornito prova contraria specifica e documentata; infine, la regola della ripartizione in quote costanti ex art. 38 d.P.R. 600/1973 non si applicava ai versamenti bancari contestati, disciplinati dall’art. 32. In conclusione il ricorso è respinto quanto alla fase rescissoria e le spese sono compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La revocazione della sentenza di cassazione è ammessa per errore di fatto percettivo, quando il giudice non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso.
artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è esperibile per errore di fatto interno agli atti del giudizio di legittimità.
art. 9, comma 10, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Il condono tombale esclude la punibilità dei reati tributari solo se validamente e regolarmente perfezionato.
art. 9, comma 15, l. 27 dicembre 2002, n. 289
La completezza dei dati richiesti è condizione per l’accesso alla definizione agevolata.
art. 10, commi 1 e 2, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente per sostenere la tutela del contribuente; la Corte non lo ritiene decisivo perché la controversia è risolta sulla mancata perfezione del condono.
art. 43, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina il termine ordinario di accertamento; nel caso concreto la censura di tardività è superata dalla ritenuta applicabilità del raddoppio dei termini.
art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il raddoppio dei termini opera in presenza di obbligo di denuncia per reati tributari astrattamente configurabili, a prescindere dall’esito del procedimento penale e dalla prescrizione.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in parallelo all’art. 43 d.P.R. 600/1973 per il raddoppio dei termini di accertamento.
art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
È la norma la cui violazione aveva determinato nell’ordinanza precedente l’annullamento dell’accertamento per l’anno 2002.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni bancarie legittimano presunzioni di evasione e comportano l’inversione dell’onere della prova, gravando il contribuente della prova contraria.
art. 38, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La ripartizione in quote costanti riguarda le spese per incrementi patrimoniali, non i versamenti bancari accertati ex art. 32.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie dei versamenti bancari contestati.
Invocato per denunciare il mancato esame degli elementi istruttori; la censura è respinta perché il contribuente non fornisce prova documentale idonea.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono i parametri processuali dei motivi di ricorso esaminati, relativi a violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è ammessa solo quando la Corte abbia omesso di decidere su uno o più motivi di ricorso; non ricorre invece se il motivo è stato comunque esaminato, anche solo implicitamente o con motivazione non condivisa.
- Il condono tombale produce effetti preclusivi solo se la domanda è completa, riferita a tutte le annualità interessate e assistita dai dati richiesti dalla legge; una domanda incompleta o non congrua impedisce il perfezionamento della definizione agevolata.
- Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento tributario rileva l’astratta configurabilità di un reato che imponga la denuncia penale, indipendentemente dall’esito del procedimento penale e dall’eventuale prescrizione del reato.
- Il raddoppio dei termini non integra una riapertura di termini già scaduti, ma opera come disciplina legale autonoma di un diverso termine di accertamento rispetto a quello ordinario.
- In tema di indagini bancarie, i versamenti e le movimentazioni sui conti correnti consentono una presunzione di redditi non dichiarati che sposta sul contribuente l’onere di fornire prova contraria specifica, analitica e documentata.
- La disciplina della ripartizione in quote costanti prevista per le spese per incrementi patrimoniali non si applica ai versamenti bancari accertati mediante presunzioni fiscali; per questi ultimi vale la specifica disciplina delle indagini bancarie.
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