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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39672/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento. Ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità e ha compensato le spese dei gradi di merito.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione redditi da capitale e attività finanziarie detenute all'estero, emerse attraverso la c.d. "lista Falciani" e ritenute non dichiarate. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il ricorrente per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 Cost., dell'art. 11 disp. prel. c.c., della L. n. 212/2000, art. 3, e del D.L. n. 78/2009, art. 12, comma 2, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come procedimentale una norma in realtà sostanziale, applicandola retroattivamente. Secondo il ricorrente, la presunzione legale di evasione e l'inversione dell'onere della prova non potevano valere per un periodo d'imposta anteriore all'entrata in vigore della disposizione.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno dell'irretroattività della presunzione legale, perché l'applicazione retroattiva inciderebbe sul diritto di difesa e sulla conservazione della documentazione probatoria.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale, senza una specifica autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato per il principio generale di irretroattività delle norme, applicato a sostegno della non estensibilità della disciplina a periodi d'imposta anteriori.

  • L. n. 212/2000, art. 3

    Richiamato quale norma dello Statuto del contribuente a supporto dell'irretroattività delle disposizioni tributarie sfavorevoli, salvo diversa espressa previsione.

  • D.L. n. 78/2009, art. 12, comma 2

    «in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ... in violazione degli obblighi di dichiarazione ... ai soli fini fiscali si presumono costituiti ... salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione»

    La norma introduce una presunzione legale relativa di evasione in favore del fisco, ma ha natura sostanziale e non è applicabile retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

  • D.L. n. 167/1990, artt. 4 e 6

    Richiamati come base normativa dell'accertamento effettuato nei confronti del contribuente per attività finanziarie estere non dichiarate.

  • L. n. 167/1990, art. 4, commi 1, 2 e 3

    Richiamata nel testo della presunzione per indicare gli obblighi dichiarativi la cui violazione consente l'applicazione della disciplina accertativa.

  • D.M. Finanze 4 maggio 1999, n. 107

    Richiamato come atto che individua gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato rilevanti ai fini della presunzione.

  • D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001

    Richiamato come atto di individuazione dei territori a fiscalità privilegiata ai fini della norma applicata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • La presunzione legale di evasione relativa agli investimenti e alle attività finanziarie detenute in Stati a fiscalità privilegiata, introdotta dal D.L. n. 78/2009, art. 12, comma 2, ha natura sostanziale e non processuale, perché incide direttamente sul regime probatorio del rapporto tributario.
  • Le norme che introducono una presunzione legale sfavorevole al contribuente non si applicano retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore, salvo espressa qualificazione legislativa in senso interpretativo.
  • L'esclusione della retroattività delle norme tributarie sfavorevoli è giustificata dalla tutela della certezza del diritto, del legittimo affidamento, del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva.
  • Se la controversia può essere decisa sulla base della sola questione di diritto e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.
  • In materia tributaria, l'amministrazione finanziaria non può avvalersi di una presunzione legale sopravvenuta per fondare un recupero a tassazione relativo a un annualità anteriore alla sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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