Cassazione Civile, Ordinanza n. 25600/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di iscrizione ipotecaria emessi per omesso pagamento di debiti risultanti da 21 cartelle esattoriali. Il contribuente aveva contestato sia la legittimità delle iscrizioni ipotecarie sia, in via strumentale, la debenza dei debiti sottesi. La CTR della Campania aveva accolto l’appello del contribuente e annullato le iscrizioni per mancanza della comunicazione preventiva prevista dall’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 602/1973. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso principale deducendo nullità della sentenza e violazione dell’art. 100 c.p.c., degli artt. 7 e 21-octies l. 241/1990, sostenendo: che la CTR avrebbe deciso sulla necessità del preavviso senza prima affrontare la questione dell’impugnabilità dell’avviso di iscrizione ipotecaria; che il contribuente sarebbe privo di interesse a far valere il difetto del preavviso, perché non avrebbe comunque pagato nemmeno se avvisato; e che, comunque, l’omissione sarebbe irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990. L’Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, ha lamentato omessa pronuncia della CTR sul motivo d’appello relativo alla contraddittorietà della sentenza di primo grado e ha riproposto la censura sulla mancata considerazione della non impugnabilità dell’atto. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritenendo infondate le censure sull’interesse ad agire e sull’applicabilità dell’art. 21-octies l. 241/1990, perché nel procedimento di iscrizione ipotecaria il preavviso ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973 è prescritto a pena di nullità e non è surrogabile dalla disciplina generale della comunicazione di avvio del procedimento. Ha rigettato anche il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, osservando che la CTR aveva comunque esaminato il gravame e qualificato la domanda del contribuente in modo coerente, sicché non vi era omissione di pronuncia. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato assorbito perché condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle Amministrazioni soccombenti, con distrazione in favore dei difensori antistatari del contribuente, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Norme richiamate
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1"
La comunicazione preventiva è un adempimento obbligatorio e la sua omissione determina la nullità dell’iscrizione ipotecaria; la disciplina speciale prevale su quella generale del procedimento amministrativo.
L’interesse ad agire o resistere sussiste quando la parte mira a far valere un presupposto di legittimità dell’atto impugnato; nel caso dell’iscrizione ipotecaria, il contribuente ha interesse a contestare il mancato preavviso perché collegato all’annullamento dell’atto finale.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione di avvio del procedimento ha funzione partecipativa endoprocedimentale nella disciplina generale, ma nel procedimento tributario opera solo in via residuale e non sostituisce il preavviso speciale previsto per l’iscrizione ipotecaria.
art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241
La regola dell’irrilevanza della mancata comunicazione non si applica quando una norma speciale di settore impone la comunicazione a pena di nullità; il preavviso ipotecario non è neutralizzabile con la dimostrazione della invarianza del contenuto finale.
art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha ritenuto, implicitamente ma inequivocabilmente, che l’avviso di iscrizione ipotecaria sia impugnabile nel processo tributario.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice d’appello, pur con formulazione non tecnica, abbia comunque deciso sul punto devoluto con una statuizione logicamente incompatibile con la tesi della non impugnabilità o della soccombenza non esaminata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel procedimento di iscrizione ipotecaria esattoriale, la comunicazione preventiva al proprietario dell’immobile prevista dall’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973 è un presupposto essenziale di legittimità dell’atto finale e la sua omissione comporta nullità.
- La disciplina generale sulla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e sull’irrilevanza del vizio formale ex art. 21-octies l. 241/1990 non si applica in modo sostitutivo quando esiste una norma speciale tributaria che impone il preavviso a pena di nullità.
- Il contribuente ha interesse ad agire contro l’iscrizione ipotecaria quando deduce la mancanza del preavviso obbligatorio, poiché tale vizio incide direttamente sulla legittimità dell’atto impugnato.
- La censura di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito, anche implicitamente, abbia affrontato e risolto la questione devoluta con una statuizione incompatibile con la tesi della parte che denuncia il vizio.
- Nel processo tributario, l’atto di iscrizione ipotecaria è impugnabile; la sua contestazione può investire anche i presupposti sostanziali e procedimentali dell’azione esecutiva o cautelare dell’agente della riscossione.
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