Cassazione Civile, Ordinanza n. 23999/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un controllo fiscale eseguito presso uno studio contabile, nel corso del quale l’Ufficio ritenne che, per alcuni anni d’imposta, fossero stati esposti crediti IVA non sorretti da corrispondenti registrazioni. Furono quindi notificati distinti atti di contestazione e accertamento ai clienti dello studio e ai professionisti che avevano gestito la contabilità, con irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione. Nel giudizio qui esaminato un professionista impugnò l’atto che lo riteneva coautore della violazione insieme alla cliente/autrice principale. In primo grado la CTP accolse solo parzialmente il ricorso, qualificando la violazione come omessa dichiarazione e riducendo la sanzione alla misura fissa. L’Agenzia appellò sostenendo che la sanzione dovesse rimanere quella proporzionale prevista per l’infedele dichiarazione e che l’appello fosse stato specificamente formulato sul punto. La CTR respinse il gravame ritenendo l’appello inammissibile per difetto di specificità e, inoltre, richiamando il tema della motivazione per relationem della sentenza di primo grado. In cassazione l’Agenzia dedusse tre motivi: violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile l’appello; violazione dell’art. 112 c.p.c. e norme processuali tributarie per ultrapetizione e omessa pronuncia sulle censure effettivamente proposte; violazione delle norme sanzionatorie tributarie per l’esclusione della sanzione proporzionale al coautore della violazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che l’appello dell’Agenzia fosse specifico e che la CTR avesse erroneamente dichiarato l’inammissibilità del gravame, oltre a non pronunciarsi sulle censure realmente proposte in appello e a soffermarsi invece su un tema non devoluto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, perché esamini nel merito l’appello erariale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il requisito di specificità dei motivi di appello nel processo tributario non richiede una formulazione rigidamente formalistica: è sufficiente una chiara e non equivoca esposizione, anche sommaria, dei punti contestati, valutando l’atto nel suo complesso e ammettendo il rinvio per relationem se comprensibile e non meramente acritico.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La trascrizione in ricorso dell’atto di appello è stata ritenuta idonea a soddisfare l’onere di specificità richiesto nel giudizio di cassazione.
Il giudice non può omettere di pronunciare sulle domande e sulle censure devolute né attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto; la decisione che si pronunci su un tema non devoluto incorre in ultrapetizione.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro processuale violato dalla CTR per non aver esaminato le censure di appello effettivamente dedotte.
artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamati per censurare il preteso difetto del requisito motivazionale della sentenza tributaria.
Richiamato insieme all’art. 111 Cost. quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato a fondamento della doglianza sulla motivazione della sentenza.
art. 5, comma 4, d.lgs. 471/1997
Norma sanzionatoria per l’infedele dichiarazione, ritenuta dall’Agenzia applicabile al coautore della violazione con sanzione proporzionale.
art. 5, comma 3, d.lgs. 471/1997
Richiamato per contrapporre la diversa sanzione fissa prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione.
Nel concorso di persone nella violazione tributaria, ciascun concorrente soggiace alla sanzione prevista per la violazione commessa.
La disposizione sull’inammissibilità è stata richiamata per affermare l’interpretazione restrittiva delle norme eccezionali che limitano l’accesso al merito.
art. 23 d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020
Richiamato soltanto come base per la trattazione camerale con conclusioni scritte.
art. 7 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003
Richiamato nel terzo motivo, in relazione alla disciplina sanzionatoria, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità va affermata solo quando l’atto, considerato nel suo complesso, non consenta in alcun modo di individuare le censure mosse alla decisione impugnata; basta invece una chiara indicazione, anche sintetica, dei punti contestati.
- Il rinvio per relationem a precedenti decisioni è legittimo se serve a corroborare una censura specificamente proposta e se il contenuto richiamato è comprensibile e funzionale alla critica della decisione impugnata; non è ammissibile solo un richiamo acritico e meramente adesivo.
- Il giudice di appello viola l’art. 112 c.p.c. quando omette di esaminare le censure devolute e si pronuncia su una questione diversa da quella dedotta, perché in tal caso incorre in ultrapetizione o comunque in omessa pronuncia.
- In tema di sanzioni tributarie per concorso nella violazione, la verifica del titolo sanzionatorio e della misura applicabile deve avvenire con riguardo alle censure specificamente dedotte e non può essere sostituita da una motivazione estranea al thema decidendum devoluto in appello.
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