Cassazione Civile, Ordinanza n. 23907/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una lite ereditaria in cui una coerede ha contestato una serie di atti dispositivi compiuti dal de cuius, assumendo che tre compravendite immobiliari fossero in realtà simulazioni dissimulate da donazioni indirette, con conseguente lesione di legittima e necessità di collazione e divisione dell'asse. In primo grado le domande di simulazione furono respinte; in appello la decisione fu confermata. Successivamente, con revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., la Corte d'appello ha revocato la precedente sentenza e ha ritenuto simulate le tre vendite, dichiarandole donazioni da reinserire nell'asse ereditario e soggette a collazione, rinviando però a ulteriore istruttoria la determinazione del valore dell'asse e il nuovo progetto divisionale. Il ricorrente in cassazione ha proposto tre motivi: 1) erronea valutazione della decisività dell'errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'errore individuato dalla Corte fosse solo una delle possibili ricostruzioni e non decisivo; 2) violazione dell'art. 2729 c.c. nella fase rescissoria, per avere la Corte desunto la simulazione da presunzioni ritenute non gravi, precise e concordanti; 3) violazione degli artt. 2697 e 1417 c.c. in tema di onere della prova della simulazione, sostenendo che non spettasse a lui dimostrare la destinazione delle somme versate al padre. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché proposto contro una sentenza non definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse effettivamente non definitiva, perché la Corte d'appello aveva espressamente deciso "non definitivamente pronunciando", aveva rinviato la causa in istruttoria per la determinazione dell'asse ereditario e del nuovo progetto divisionale, e aveva differito la regolazione delle spese al definitivo. Di conseguenza, la sentenza di revocazione non era autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione immediato. È stata quindi rigettata anche l'istanza di riunione con altro giudizio connesso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione per errore di fatto è richiamata come rimedio esperito in appello; nel giudizio di legittimità il ricorrente contesta la decisività dell'errore, ma la Corte non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile per difetto di impugnabilità immediata della sentenza non definitiva.
È richiamato per censurare l'uso delle presunzioni semplici nella ricostruzione della simulazione; la Corte non esamina il motivo nel merito, poiché assorbito dall'inammissibilità.
È invocato sulla ripartizione dell'onere della prova in tema di simulazione; la Corte non lo applica nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
È evocato in relazione alla prova della simulazione; la Corte non si pronuncia nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte lo interpreta nel senso che le sentenze non definitive su questioni, meramente endoprocessuali, non sono immediatamente ricorribili per cassazione e possono essere impugnate solo unitamente alla sentenza che definisce il giudizio.
È richiamato per distinguere le sentenze che decidono parzialmente il merito, immediatamente impugnabili con eventuale riserva, dalle sentenze non definitive su questioni.
art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c.
È menzionato nel richiamo giurisprudenziale relativo alla separazione di domande contro soggetti diversi e alla natura definitiva della pronuncia resa su una di esse.
È evocato nel quadro della disciplina dell'impugnazione differita delle sentenze non definitive.
È richiamato tra le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado da parte del giudice d'appello, con sentenza immediatamente impugnabile se definitiva.
È richiamato insieme all'art. 353 c.p.c. per affermare che la sentenza che rimette la causa al primo giudice è immediatamente ricorribile se definitiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
È richiamato nel dispositivo della Corte d'appello di revocazione per il rinvio alla disciplina della collazione delle donazioni dissimulate.
È richiamato nel dispositivo della Corte d'appello di revocazione per affermare la collazione delle attribuzioni riqualificate come donazioni.
Massime di principio
- La sentenza che, pur pronunciando nel merito su una questione, si qualifica espressamente come "non definitivamente pronunciando", rinvia la causa a istruttoria ulteriore e differisce le spese al definitivo, ha natura di sentenza non definitiva e non è immediatamente ricorribile per cassazione.
- Ai fini della ricorribilità immediata per cassazione occorre distinguere tra sentenze definitive, sentenze che definiscono parzialmente il merito e sentenze non definitive su questioni: solo le prime due categorie sono immediatamente impugnabili, mentre le sentenze endoprocessuali su questioni lo sono soltanto unitamente alla decisione finale.
- La qualificazione formale della sentenza, quando coerente con i suoi indici testuali e sistematici, è decisiva per stabilirne la natura ai fini dell'impugnazione; in particolare, il rinvio della causa per ulteriori accertamenti e la riserva delle spese al definitivo depongono per la non definitività.
- In presenza di una sentenza non definitiva, il ricorso per cassazione proposto immediatamente è inammissibile, a prescindere dalla fondatezza delle censure di merito svolte contro la decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23903/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23904/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23905/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23906/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23908/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23909/2022 del 02/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →