Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23908/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall’irrogazione, da parte di un Comune, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi nei confronti di una dipendente addetta agli asili nido. Alla lavoratrice era stato contestato di essersi assentata senza giustificazione per alcuni giorni di fine agosto 2017, dopo la scadenza di un periodo di ferie, e di non avere ottemperato a un ordine di servizio che imponeva al personale degli asili nido di svolgere lavori di pulizia e riorganizzazione prima della riapertura dell’attività. In appello la dipendente aveva sostenuto, tra l’altro, che l’assenza fosse stata comunicata a un dipendente comunale, che la mancata ammissione della prova testimoniale avesse leso il diritto di difesa, che la sanzione fosse sproporzionata e che il contratto collettivo prevedesse un trattamento più favorevole rispetto alla sanzione applicata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 112 e 420, comma 5, c.p.c. e vizio di motivazione per mancata pronuncia sulla richiesta di prova testimoniale; 2) violazione della disciplina contrattuale collettiva, dell’art. 416 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., assumendo che per l’assenza inferiore a dieci giorni la sanzione massima sarebbe stata quella sospensiva e che il Comune non avesse provato il disservizio o il danno; 3) violazione dell’art. 3, comma 5, lett. k), e comma 6, lett. a), del CCNL, oltre agli artt. 416 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto la condotta particolarmente grave solo perché astrattamente sanzionabile con il licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la mancata ammissione di una prova testimoniale non equivale a omessa decisione sul motivo, e perché la Corte d’appello aveva comunque esaminato la rilevanza e non decisività delle circostanze dedotte. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi fondati sul CCNL, affermando che per le ipotesi tipizzate dall’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 la disciplina collettiva più favorevole è sostituita di diritto dalla norma imperativa sopravvenuta. Il giudizio di proporzionalità resta dovuto, ma deve essere condotto alla luce degli artt. 2119 e 2106 c.c. e tenendo conto degli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta, senza applicare la disciplina contrattuale superata; nel caso concreto la valutazione di gravità compiuta dal giudice di merito non è stata scalfita dalle censure di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato disposto l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi completamente il provvedimento indispensabile per la decisione; non ricorre se la domanda o il motivo siano comunque rigettati implicitamente dalla decisione incompatibile con la pretesa della parte.

  • art. 420, comma 5, c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La mancata ammissione di un mezzo istruttorio è deducibile solo se si traduce nell’omesso esame di un fatto decisivo, evenienza esclusa nel caso concreto.

  • art. 3, comma 5, lett. k), CCNL 11 aprile 2008

    La disposizione contrattuale non può essere applicata se sostituita di diritto dalla successiva previsione imperativa di legge.

  • art. 3, comma 6, lett. a), CCNL 11 aprile 2008

    La disposizione contrattuale non può orientare la valutazione della sanzione quando è sopravvenuta una norma imperativa di contenuto incompatibile.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla ripartizione degli oneri allegatori e probatori nel giudizio del lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere che spettasse al datore di lavoro provare disservizio o danno; la censura è stata respinta perché la questione decisiva era l’inquadramento della condotta nella previsione legale disciplinare.

  • art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001

    Per l’assenza priva di valida giustificazione per più di tre giorni nell’arco di un biennio è prevista la sanzione del licenziamento; la norma ha natura imperativa e sostituisce la disciplina collettiva difforme.

  • art. 55 d.lgs. n. 165/2001

    La norma qualifica come imperative le disposizioni disciplinari introdotte dal decreto, con conseguente prevalenza sulla contrattazione collettiva incompatibile.

  • art. 1339 c.c.

    La disciplina legale imperativa si inserisce automaticamente nel rapporto sostituendo le clausole difformi del contratto collettivo.

  • art. 1419 c.c.

    Le clausole della contrattazione collettiva incompatibili con la norma imperativa sono sostituite di diritto.

  • art. 2119 c.c.

    Il giudizio di proporzionalità, nei casi disciplinati dalla norma imperativa, va condotto secondo i criteri della giusta causa e della gravità della condotta.

  • art. 2106 c.c.

    La sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità dell’infrazione, valutata nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato il procedimento camerale non partecipato per la decisione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla parte soccombente.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È la legge di modifica che ha introdotto la disciplina del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque adottato una decisione incompatibile con la pretesa della parte, anche se la motivazione non affronti espressamente ogni singola deduzione.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale non integra di per sé omessa pronuncia; è censurabile in cassazione solo se determina effettivamente l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Quando una fattispecie disciplinare del pubblico impiego contrattualizzato è tipizzata da una norma imperativa sopravvenuta, la disciplina collettiva difforme è sostituita di diritto e non può fondare un trattamento più favorevole.
  • Il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare resta necessario anche in presenza di norma legale tipizzante, ma deve essere condotto secondo i criteri generali degli artt. 2119 e 2106 c.c. e sulla base degli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta, non di clausole collettive superate.
  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto l’apparenza della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sulla gravità della condotta disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.