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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23904/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia riguarda una fascia di terreno antistante alcuni garage di un fabbricato in Campobasso. Due soggetti, quali eredi del dante causa originario, hanno chiesto l'accertamento della loro comproprietà sulla striscia di terreno e la declaratoria di inesistenza di diritti dominicali della società acquirente, sostenendo che tale area fosse stata acquistata in precedenza dal loro dante causa con atto del 1965 e poi traslata nelle particelle successivamente vendute a terzi nel 2005. La società convenuta ha chiamato in causa i propri alienanti, chiedendo sostanzialmente manleva/garanzia per evizione. I chiamati hanno contestato la ricostruzione attorea e, in particolare, hanno dedotto la validità dell'atto del 1965, la buona identificazione del bene e l'erroneità della diversa ricostruzione catastale. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla chiamata del terzo, sostenendo che la chiamata in causa per sola manleva era inammissibile perché gli attori non avevano chiesto danni; 2) violazione dell'art. 1346 c.c., per avere il merito escluso la nullità della vendita del 1965 nonostante la pretesa indeterminatezza dell'oggetto; 3) violazione delle norme sulle spese, contestando la liquidazione superiore al valore della causa, la condanna alle spese anche in favore della convenuta e la mancata compensazione, nonché la mancata rilevazione di soccombenza reciproca per il rigetto della domanda di trascrizione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la decisione del giudice di merito di autorizzare la chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c. è discrezionale e non sindacabile in cassazione, salvo i profili relativi a termini e preclusioni. Ha respinto il secondo motivo ritenendo il bene compravenduto nel 1965 sufficientemente determinato o determinabile sulla base degli elementi contenuti nell'atto: estensione, indicazione catastale, confini e planimetria allegata. Ha respinto il terzo motivo osservando che il limite di liquidazione delle spese al valore della causa vale solo per le cause davanti al giudice di pace nei limiti indicati dalla legge, che nel caso concreto la liquidazione era conforme ai parametri del d.m. n. 55/2014 e che la condanna dei chiamati alle spese in favore della convenuta era corretta nell'ambito della garanzia per evizione; inoltre, il rigetto della richiesta di trascrizione della sentenza non integra soccombenza reciproca e la mancata compensazione delle spese è insindacabile in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.c.

    La chiamata del terzo è rimessa a valutazione discrezionale del giudice di merito; il relativo provvedimento non è di regola sindacabile in cassazione, salvo profili su termini e preclusioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura processuale, ma non ritenuto violato.

  • art. 1346 c.c.

    Il contratto di compravendita immobiliare richiede che l'oggetto sia determinato o determinabile mediante elementi contenuti nell'atto scritto.

  • art. 1485 c.c.

    Il compratore convenuto da un terzo che pretenda diritti sulla cosa venduta può chiamare in causa il venditore per la garanzia per evizione.

  • art. 1485, secondo comma, c.c.

    Il riconoscimento del diritto del terzo da parte del compratore è una delle ipotesi in cui può operare la garanzia per evizione.

  • art. 2644 c.c.

    Tra più acquisti dal medesimo dante causa prevale l'atto trascritto anteriormente.

  • art. 15, terzo comma, c.p.c.

    Il valore della causa di negatoria servitutis è stato determinato in base a quanto emerge dagli atti.

  • art. 91 c.p.c.

    La regola per cui spese e competenze non possono superare il valore della causa è stata ritenuta applicabile solo ai casi previsti dalla norma stessa, non alla controversia esaminata.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 331 c.p.c.

    La dipendenza tra domanda principale e domanda di garanzia può giustificare la conservazione necessaria del litisconsorzio nel grado successivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come norma di deduzione del vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come norma di deduzione del vizio processuale nei motivi di ricorso.

  • d.m. n. 55/2014

    La liquidazione delle spese è stata ritenuta conforme ai parametri medi della tabella applicabile ai giudizi ordinari innanzi al tribunale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • La decisione del giudice di merito che autorizza o nega la chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c. è, di regola, espressione di potere discrezionale e non è censurabile in cassazione, salvo questioni attinenti a termini e preclusioni.
  • Nella compravendita immobiliare l'oggetto è validamente determinato quando l'atto consenta l'identificazione inequivoca del bene mediante dati interni al titolo, quali estensione, confini, indicazione catastale e planimetria allegata, anche se il frazionamento definitivo sia rinviato a successiva epoca.
  • La garanzia per evizione può essere fatta valere dal compratore chiamando in causa il venditore quando un terzo pretenda diritti sul bene acquistato e il diritto del terzo sia accertato in via definitiva; in tale ambito la domanda di "manleva" va qualificata come domanda di garanzia propria.
  • Tra più atti di acquisto aventi ad oggetto il medesimo bene o una sua porzione, prevale il titolo trascritto per primo, a prescindere dalla buona fede del successivo acquirente, che può assumere rilievo soprattutto sul piano risarcitorio.
  • Nel regime delle spese processuali, il limite di liquidazione al valore della causa non opera in via generale in ogni processo civile, ma nei casi specificamente previsti; fuori da tali ipotesi la liquidazione deve rispettare i parametri forensi applicabili.
  • La condanna del convenuto soccombente alle spese in favore del terzo chiamato è legittima quando la chiamata in garanzia sia rimasta soccombente nel rapporto interno instaurato dal convenuto con il venditore.
  • Il rigetto di una domanda accessoria priva di autonomo contenuto decisionale, come l'ordine di trascrizione di una sentenza non trascrivibile, non integra di per sé soccombenza reciproca.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non è di regola sindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravenditaProprietà
RamiProcesso civileContrattiDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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