Cassazione Civile, Ordinanza n. 23905/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La proprietaria di una villa aveva affidato a professionisti e imprese lavori di ristrutturazione. A seguito dei lavori denunciava gravi difformità, vizi esecutivi, ritardi e un successivo aggravamento delle condizioni dell'edificio, ritenute tali da compromettere stabilità e godimento del bene. In primo grado otteneva il risarcimento ex art. 1669 c.c. per i difetti originari, ma le sue istanze di rinnovazione/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'ulteriore aggravamento dei danni erano rimaste prive di esito. In appello incidentale chiedeva di ottenere il risarcimento anche per i danni ulteriori sopravvenuti, ma la Corte territoriale dichiarava la domanda inammissibile come nuova. Con il ricorso per cassazione deduceva, in sintesi, che: 1) il giudice di merito aveva omesso di considerare il fatto storico dell'aggravamento dei danni, già allegato in primo grado e costantemente supportato da richieste istruttorie; 2) era stata erroneamente qualificata come domanda nuova la richiesta di liquidazione del maggior danno conseguente al medesimo fatto generatore, con violazione delle regole sulle domande e modificazioni ammesse in corso di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la declaratoria di novità della domanda relativa al maggior danno da aggravamento dei difetti dell'immobile e rilevando che il fatto storico era stato già allegato in primo grado, mentre la richiesta di incremento del risarcimento, fondata sul medesimo titolo, non integrava domanda nuova. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi espressi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1667 c.c.
Richiamato dalle controparti per eccepire decadenza e prescrizione della garanzia per vizi, ma la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto applicabile la disciplina dell'art. 1669 c.c. e non quella della garanzia per vizi dell'appalto ordinario.
art. 1669 c.c.
Ritenuto applicabile ai gravi difetti dell'opera che menomano in modo apprezzabile il godimento e la fruibilità del bene, anche senza rovina totale dell'edificio.
art. 2952 c.c.
Invocato dall'assicuratore chiamato in garanzia per eccepire la prescrizione del diritto dell'assicurato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per denunciare l'omesso esame del fatto storico dell'aggravamento dei danni.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
La preclusione da doppia conforme non opera quando nei due gradi di merito manca del tutto l'istruzione probatoria sul fatto decisivo lamentato.
art. 345, primo comma, c.p.c.
La richiesta di maggior risarcimento fondata sul medesimo fatto storico e maturata nel corso del giudizio non integra domanda nuova in appello se già allegata in primo grado.
art. 183 c.p.c.
La Corte ha ritenuto erroneo il diniego di integrazione istruttoria richiesto in primo grado per quantificare il maggior danno.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per dedurre violazione di legge in punto di quantificazione del risarcimento.
Massime di principio
- Nei giudizi di responsabilità per gravi difetti dell'opera, il fatto dell'aggravamento del danno deve essere valutato se già allegato in primo grado; la mancata ammissione della prova non consente di trattarlo come fatto inesistente o non dedotto.
- La richiesta di liquidare un maggior danno sopravvenuto, purché riferita al medesimo fatto costitutivo già posto a base della domanda originaria, costituisce mera modificazione quantitativa della pretesa risarcitoria e non domanda nuova.
- La qualificazione di una domanda come nuova in appello è erronea quando il petitum risarcitorio si limita a espandersi per effetto dell'emersione o dell'aggravarsi di conseguenze dannose riconducibili alla stessa causa petendi.
- La preclusione da doppia conforme sull'omesso esame di fatti decisivi non opera quando il fatto non sia stato realmente scrutinato per difetto di istruzione probatoria nel merito.
- In tema di risarcimento del danno da difetti dell'opera, il giudice deve consentire, se ritualmente richiesta e pertinente, la prova tecnica necessaria ad attualizzare e quantificare il pregiudizio via via emerso nel corso del processo.
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