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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23906/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di una de cuius che aveva istituito eredi universali alcuni nipoti e aveva attribuito ai figli un legato in sostituzione di legittima consistente nell’usufrutto dell’intero asse ereditario. Uno dei figli rinunciava al legato, con conseguente accrescimento della quota di usufrutto dell’altro. Il legittimario conveniva in giudizio gli altri chiamati in successione deducendo la lesione della propria quota di riserva e chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie e la divisione dell’asse. In primo grado il Tribunale, sulla base di CTU, riconosceva la lesione e poi, con sentenza definitiva, assegnava beni e conguaglio monetario, rigettando la riduzione perché riteneva il legato al coerede leso proporzionato alla quota disponibile. Gli eredi testamentari impugnavano la decisione sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente determinato il valore dell’usufrutto e della nuda proprietà, perché avrebbe dovuto considerare come base di calcolo non l’intera massa ereditaria ma soltanto i beni poi effettivamente assegnati al legittimario in sede di reintegrazione. Con il ricorso per cassazione deducevano, in sintesi, violazione del giudicato interno, degli artt. 2909 c.c., 324 c.c. e 112 c.p.c., oltre a censurare la condanna alle spese come conseguenza dell’asserito accoglimento delle censure precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, escludendo la violazione del giudicato interno: la sentenza non definitiva del Tribunale non era stata contraddetta dalla sentenza definitiva, che ne aveva invece recepito gli esiti. La Corte ha ricostruito il fatto processuale e ha rilevato che il giudice di merito aveva correttamente calcolato il valore dell’usufrutto e della nuda proprietà sulla base dell’intero asse ereditario e del valore attualizzato dei beni al momento della reintegrazione, in coerenza con il principio per cui il valore dell’asse si determina all’apertura della successione, mentre l’integrazione del legittimario e i conguagli in denaro vanno adeguati al valore attuale al momento della decisione. Anche il terzo motivo è stato rigettato perché meramente consequenziale ai primi due. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nulla è stato disposto per le spese, poiché l’intimato non si è costituito, ed è stato dato atto dell’obbligo per i ricorrenti di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 537 c.c.

    richiamato per individuare la quota di legittima spettante al figlio legittimario, pari a un terzo dell’asse in concreto considerato

  • art. 675 c.c.

    richiamato in relazione all’accrescimento della quota di usufrutto conseguente alla rinuncia di uno dei legatari

  • art. 279, commi secondo e quarto, c.p.c.

    evocato per affermare che la sentenza non definitiva preclude al giudice che l’ha pronunciata il riesame delle questioni decise, essendosi esaurita la relativa potestas decidendi

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come norma sul giudicato sostanziale, invocata dai ricorrenti per sostenere l’intangibilità della decisione non definitiva

  • art. 324 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di giudicato interno/formale

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’omessa rilevazione del giudicato interno

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per denunciare un error in procedendo relativo alla pretesa violazione del giudicato interno

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato solo formalmente nel secondo motivo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per contestare la condanna alle spese di lite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base di calcolo dell’ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Nel procedimento di riduzione e reintegrazione della legittima, il valore dell’asse ereditario si determina con riferimento all’apertura della successione per accertare l’esistenza e l’entità della lesione, ma l’integrazione dovuta al legittimario e gli eventuali conguagli in denaro devono essere adeguati al valore attuale dei beni al momento della reintegrazione giudiziale.
  • La sentenza non definitiva che decide una questione di merito preclude al giudice che l’ha pronunciata di riesaminare quella stessa questione nella sentenza definitiva: non è configurabile violazione del giudicato interno quando la decisione finale si ponga in continuità con quella non definitiva.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che denuncia la violazione del giudicato interno deve individuare un effettivo contrasto tra la pronuncia non definitiva e quella definitiva; in mancanza di tale contrasto, la censura è infondata.
  • La determinazione del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà in sede successoria può fondarsi sull’intero asse relitto, quando ciò sia coerente con il meccanismo di imputazione e accrescimento previsto dal testamento e con le operazioni di reintegrazione della quota di riserva.
  • Il motivo sulle spese processuali che presuppone l’accoglimento delle censure principali resta automaticamente infondato se tali censure vengono respinte.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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