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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23903/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Il promissario acquirente aveva agito in giudizio chiedendo l'esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita immobiliare stipulato tra le parti, avente ad oggetto un appartamento con box auto. Il promittente venditore aveva resistito deducendo l'inammissibilità della domanda per mancata previa contestazione dell'inadempimento a mezzo raccomandata, secondo una clausola del preliminare. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, la sentenza era stata riformata sul rilievo che, ai fini della pronuncia ex art. 2932 c.c., mancavano elementi/documentazione idonei a verificare la regolarità urbanistica e la commerciabilità del bene, profilo ritenuto rilevabile d'ufficio e incidente sulle condizioni dell'azione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 101, 112 e 183 c.p.c. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., perché la Corte d'appello avrebbe rilevato d'ufficio il difetto di commerciabilità del bene senza sollecitare il contraddittorio tra le parti; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non aveva valutato le prove testimoniali acquisite in primo grado, dalle quali sarebbe emersa la predisposizione del definitivo e il mancato rogito per la sola assenza dei promittenti venditori.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi, perché ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Il ricorrente aveva indicato che la sentenza d'appello era stata notificata, sicché gravava su di lui l'onere di depositare nei termini la copia autentica della decisione con la relata di notifica; tale documento non era presente né nel fascicolo di parte, né in quello d'ufficio, né in quello della controparte. La Corte ha quindi ritenuto che non fosse possibile verificare la tempestività dell'impugnazione e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    la sentenza costitutiva può tenere luogo del contratto non concluso solo se ricorrono i presupposti necessari a produrre l'effetto traslativo richiesto

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge e nullità del procedimento per asserita decisione a sorpresa

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma invocata per lamentare omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per il principio del contraddittorio e il divieto di decisioni a sorpresa

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio e preclusioni istruttorie

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    il ricorso è improcedibile se il ricorrente, avendo indicato che la sentenza impugnata è stata notificata, non deposita la copia autentica della decisione con la relata di notifica entro il termine previsto

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    consente il deposito separato della copia autentica con relata, purché entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato quale espressione dell'esigenza pubblicistica di stabilità della cosa giudicata formale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale relativa al procedimento camerale di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta, in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • Legge n. 47/1985

    richiamata nel motivo per i requisiti urbanistici dell'immobile e la loro incidenza sulla commerciabilità

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    invocati dal ricorrente a tutela di uguaglianza, difesa e giusto processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositarne la copia autentica munita della relata di notifica, perché tale documento è necessario a verificare la tempestività dell'impugnazione.
  • La mancata produzione della sentenza notificata, quando la notificazione sia stata allegata o risulti comunque dal fascicolo, comporta improcedibilità del ricorso e tale vizio è rilevabile d'ufficio.
  • L'improcedibilità per omesso deposito della relata non è sanata dalla mancata eccezione della controparte, né dalla circostanza che il ricorso sia stato magari proposto nel termine breve: ciò che conta è la possibilità per la Corte di controllare la tempestività sulla base degli atti ritualmente prodotti.
  • In tema di esecuzione specifica del preliminare ex art. 2932 c.c., la sentenza costitutiva non può produrre un effetto traslativo che la legge o i presupposti del rapporto rendano in concreto impossibile o precluso; il giudice deve verificare i presupposti necessari all'accoglimento della domanda.
  • Il ricorrente che deduca nullità processuali o omesso esame di fatti decisivi non ottiene alcun vaglio di merito se il ricorso è dichiarato improcedibile per difetto dei presupposti documentali di ammissibilità/procedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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