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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17795/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003 con cui l'Ufficio ha contestato, da un lato, una plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione pro quota di una porzione di suolo edificatorio ceduto insieme a un immobile, e, dall'altro, una ripresa IRAP di importo contenuto relativa a un compenso per consulenza occasionale. Il contribuente ha impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR hanno respinto il ricorso. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: i primi quattro censuravano, rispettivamente, la mancata applicazione dell'art. 7 L. 448/2001 sulla determinazione della plusvalenza, la valutazione delle prove e la disparità di trattamento rispetto ad altri comproprietari, l'erronea applicazione degli artt. 37 e 38 d.P.R. 600/1973 per l'uso di presunzioni asseritamente non gravi, precise e concordanti, e il vizio motivazionale sulla stima del terreno; il quinto denunciava l'omessa motivazione sulla ripresa IRAP, sostenendo la mancanza del presupposto dell'autonoma organizzazione e dei presupposti oggettivi dell'imposta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché non si confrontavano con la sentenza impugnata, non indicavano in modo specifico le affermazioni censurate, non chiarivano quali violazioni di legge fossero state commesse né ricostruivano adeguatamente i fatti sostanziali e il procedimento seguito per la plusvalenza; inoltre tendevano a sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla maggiore attendibilità della perizia di parte rispetto alla stima dell'Ufficio. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non sintetizzava la parte dell'avviso relativa all'IRAP né ne consentiva agevole localizzazione negli atti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 448/2001

    invocato dal ricorrente come disciplina per la determinazione della plusvalenza; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione perché censura i motivi come inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 1, comma 265, L. 244/2007

    richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte non ne esamina il contenuto nel merito per inammissibilità dei motivi.

  • artt. 37 e 38 d.P.R. 600/1973

    richiamati dal ricorrente per contestare l'uso di presunzioni nella rettifica della dichiarazione; la Corte rileva che la censura non si confronta in modo specifico con la sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    menzionato dalla Corte come possibile corretta qualificazione del quinto motivo, che però non è stato articolato in modo autosufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio che avrebbe dovuto essere denunciato per l'omessa pronuncia/motivazione; la Corte ne fa uso solo per evidenziare l'erronea impostazione del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: una censura meramente assertiva, che non indichi quali affermazioni della decisione siano errate, è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo giudizio di merito sulla attendibilità delle prove o delle stime contrapposte; la critica deve investire errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti, non la semplice preferenza per una diversa valutazione del materiale istruttorio.
  • In materia tributaria, il motivo deve esporre in modo autosufficiente i fatti rilevanti, il contenuto essenziale dell'atto impugnato e gli elementi necessari alla localizzazione degli atti nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La denuncia di omessa pronuncia o di vizio processuale richiede una corretta qualificazione della doglianza e una puntuale allegazione del fatto processuale asseritamente trascurato.
  • Quando il ricorrente non ricostruisce adeguatamente il quadro fattuale e non indica con precisione le violazioni dedotte, la Corte dichiara inammissibile il ricorso senza esaminare il merito della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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