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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03844/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico spettante a un dipendente civile del Ministero della difesa inviato in servizio all'estero. Il ricorrente lamentava che la corte di merito avesse escluso il cumulo tra l'assegno di sede e l'indennità di amministrazione, ritenendo erroneamente che quest'ultima avesse la stessa natura dell'indennità di servizio all'estero. Inoltre sosteneva che, dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego, al personale civile assegnato all'estero si applicasse solo la contrattazione collettiva, con conseguente inapplicabilità dell'art. 4 della legge n. 838/1973 e dell'art. 1809 del d.lgs. n. 66/2010. La ricorrente contestava anche l'interpretazione della disciplina sul personale civile e l'applicazione delle norme richiamate per via legislativa. La Corte affronta separatamente la questione dell'indennità integrativa speciale, per la quale richiama giurisprudenza già consolidata, e quella dell'indennità di amministrazione, rilevando che quest'ultima, per natura e funzione, rientra tra gli emolumenti cumulabili con l'assegno di sede fino all'intervento dell'art. 1-bis del d.l. n. 138/2011, poi dichiarato incostituzionale in parte qua dalla Corte costituzionale.

La decisione

La Corte accoglie solo il quarto motivo di ricorso, limitatamente alla questione dell'indennità di amministrazione; rigetta il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata viene cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte territoriale perché riesamini la domanda alla luce dell'interpretazione dell'art. 170 d.P.R. n. 18/1967, della natura dell'indennità di amministrazione e della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis del d.l. n. 138/2011. Le spese del giudizio di cassazione sono rimesse al giudice di rinvio. È escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 838/1973

    La disposizione, come riscritta dal d.lgs. n. 62/1998, continua a operare per il personale pubblico assegnato all'estero e richiama la disciplina dell'assegno di sede; non è superata dalla sola contrattualizzazione del pubblico impiego.

  • art. 170 d.P.R. n. 18/1967

    Costituisce la base normativa dell'assegno di sede; la Corte ne conferma l'applicabilità per effetto dei rinvii legislativi e ricava che l'indennità di amministrazione vi è cumulabile, mentre l'indennità integrativa speciale segue una disciplina diversa già definita dalla giurisprudenza.

  • art. 1809 d.lgs. n. 66/2010

    Non è riferibile ai soli militari, ma rinvia al servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero e alla disciplina richiamata per il personale civile assegnato all'estero.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    La Corte esclude la sua applicabilità, perché la disciplina del trattamento economico del personale assegnato alle sedi estere è stata successivamente rivista dal legislatore.

  • art. 71, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    Non è applicabile per la medesima ragione, essendo la materia oggetto di successiva disciplina legislativa non disapplicata espressamente dalla contrattazione collettiva.

  • art. 20, comma 3, CCNL comparto Ministeri 2002/2005

    È richiamato come clausola contrattuale che presuppone la disciplina legale vigente sull'assegno di sede; per l'indennità integrativa speciale la Corte valorizza il suo ruolo nel rendere il trattamento insensibile al conglobamento.

  • artt. 35-39 d.lgs. n. 66/2010

    Sono richiamati per mostrare che il personale civile può essere assegnato all'ufficio dell'addetto militare e che la disciplina delle ferie, dei congedi e delle spese di viaggio rinvia alla normativa del MAE.

  • artt. 1525-1532 d.lgs. n. 66/2010

    Contengono disposizioni specifiche per il personale civile, da cui la Corte desume che il rapporto è regolato dalle norme e dai contratti dell'impiego pubblico privatizzato, salvo diversa disciplina dello stesso decreto.

  • art. 1-bis d.l. n. 138/2011 conv. in L. n. 148/2011

    Per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui escludeva l'indennità di amministrazione dal trattamento economico spettante per il servizio all'estero.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti ordinanze della Corte in tema di indennità integrativa speciale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude che ricorrano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • artt. 3, 24, primo comma, 102, 111 e 117, primo comma, Cost.

    artt. 3, 24, primo comma, 102, 111 e 117, primo comma

    Sono gli articoli costituzionali ritenuti violati dalla Corte costituzionale nella parte in cui l'art. 1-bis del d.l. n. 138/2011 escludeva l'indennità di amministrazione.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato insieme agli artt. 24, 111 e 117 Cost. nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis del d.l. n. 138/2011.

Massime di principio

  • Nel interpretare il trattamento economico del personale pubblico assegnato all'estero occorre considerare l'intero quadro normativo speciale e i rinvii legislativi, senza ridurre la disciplina alla sola contrattazione collettiva.
  • La natura delle voci retributive è decisiva: l'assegno di sede ha funzione compensativa dei maggiori oneri e disagi dell'espatrio, mentre l'indennità di amministrazione ha natura accessoria fissa e continuativa ed è, in via generale, cumulabile con l'assegno di sede se la norma speciale lo consente.
  • Le disposizioni successive alla contrattualizzazione del pubblico impiego non si applicano in modo automatico a discipline speciali già riformulate dal legislatore per il personale in servizio all'estero.
  • Una norma di interpretazione autentica o di esclusione del trattamento economico può essere neutralizzata da una successiva declaratoria di illegittimità costituzionale, con effetti sul contenzioso pendente e sulle fattispecie anteriori.
  • L'indennità integrativa speciale e l'indennità di amministrazione non possono essere trattate in modo indistinto: le due voci hanno presupposti e regime diversi, e la soluzione adottata per l'una non si estende automaticamente all'altra.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoroBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullità

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