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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03747/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società che aveva assunto la gestione del servizio di emergenza sanitaria 118 chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere assunto alle dipendenze della subentrante in applicazione dell'art. 2112 c.c., con riconoscimento della qualifica e dell'anzianità già maturate, oltre alla condanna al pagamento delle retribuzioni dal momento in cui assumeva di dover essere assunto e, in subordine, al risarcimento del danno per la mancata assunzione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che non vi fosse stato trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda tra la precedente e la nuova gestore del servizio, poiché non risultava un passaggio di mezzi tale da consentire la prosecuzione dell'attività senza quei beni e il personale era stato assunto ex novo dopo trattativa sindacale. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il giudice di merito avesse rinviato a precedenti giurisprudenziali senza confrontarsi con le specifiche censure d'appello; 2) violazione dell'art. 31 d.lgs. 165/2001, della direttiva 2001/23 e dell'art. 2112 c.c., sostenendo che, trattandosi di attività riconducibile a un servizio pubblico gestito in un contesto assimilabile a ente pubblico, il passaggio dei dipendenti doveva essere tutelato a prescindere dalla preesistenza di un'azienda in senso tecnico e che, in ogni caso, il complesso di elementi trasferiti e la continuità del servizio integravano il trasferimento; 3) violazione degli artt. 1344, 1418 e 2112 c.c., dell'art. 31 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 47 l. 428/1990, deducendo che gli accordi sindacali e le rinunce sottoscritte non potevano derogare a norme imperative e che la trattativa collettiva era semmai indice della sussistenza di un trasferimento. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, osservando che la motivazione per relationem era legittima perché la Corte d'appello aveva dato conto della sovrapponibilità della fattispecie e aveva fatto proprio, con autonoma valutazione critica, il precedente che escludeva il trasferimento d'azienda. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per promiscuità delle censure e comunque infondato, perché mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e perché la disciplina dell'art. 2112 c.c. richiede la prova dei requisiti del trasferimento, non bastando la mera continuità del servizio. Ha ritenuto il terzo motivo sostanzialmente una reiterazione della diversa ricostruzione dei fatti, priva di specifica deduzione di un fatto decisivo omesso, e ha ribadito che l'art. 31 d.lgs. 165/2001 tutela i dipendenti solo presupponendo che il passaggio alle dipendenze del nuovo soggetto si sia effettivamente realizzato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'esistenza di un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. nel passaggio della gestione del servizio di emergenza sanitaria 118 dalla precedente società alla società consortile resistente. Ha ritenuto che la motivazione resa per relationem dal giudice di appello fosse sufficiente e che le censure del ricorrente, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti già valutati nei gradi di merito. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Presuppone un effettivo trasferimento di azienda o di ramo dotato di autonomia funzionale e di conservazione dell'identità dell'entità trasferita; la mera continuità del servizio o il subentro nella gestione non bastano senza prova del passaggio dei requisiti organizzativi e materiali richiesti.

  • art. 31 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    "Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività"

    Si applica quando vi sia effettivamente un trasferimento o conferimento di attività da amministrazioni o enti pubblici ad altri soggetti e tutela i dipendenti quanto a crediti pregressi e trattamenti in atto, ma presuppone che il passaggio alle dipendenze del nuovo soggetto si sia realizzato; non sostituisce l'accertamento dei requisiti del trasferimento.

  • art. 47 l. 29 dicembre 1990, n. 428

    Rileva come disciplina delle procedure di informazione e consultazione in caso di trasferimento, ma non vale di per sé a fondare l'esistenza del trasferimento stesso.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro delle censure sul vizio di motivazione e sulla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro delle censure sulla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente o mancante nel suo nucleo essenziale; è sufficiente anche la motivazione per relationem purché consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato a sostegno della doglianza sulla sufficienza della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Il minimo costituzionale della motivazione è rispettato se il provvedimento, anche per relationem, consente di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    I motivi in cassazione devono essere specifici; il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti oggi ristretti al minimo costituzionale, non per ottenere una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle censure, senza rilievo decisivo autonomo nella motivazione della Corte.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità di accordi preordinati ad eludere norme imperative, ma la Corte non ha ravvisato una violazione decisiva.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato dal ricorrente per affermare la nullità di eventuali patti contrari a norme imperative; la Corte ha escluso che ciò fosse dimostrato alla luce dell'accertamento di merito.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

  • direttiva CE 77/187

    Evocata come antecedente eurounitario del regime del trasferimento d'azienda, che richiede la conservazione dell'identità dell'entità trasferita.

  • direttiva 2001/23

    Richiamata dal ricorrente a sostegno dell'applicabilità della tutela nei trasferimenti d'impresa, ma non ritenuta decisiva in assenza dei presupposti fattuali del trasferimento.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è valida anche in Cassazione se il giudice richiama un precedente ma ne recepisce e rielabora il contenuto in modo da rendere percepibile l'autonomo percorso decisionale e la pertinenza al caso concreto.
  • La nullità per motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza, pur esistendo graficamente, non consenta di ricostruire le ragioni della decisione; non basta che la motivazione sia sintetica o rinvii a un precedente.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura del materiale probatorio per ottenere un diverso accertamento dei fatti; occorre individuare specificamente un error in iudicando o un fatto decisivo realmente omesso nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
  • Ai fini dell'art. 2112 c.c. il trasferimento d'azienda o di ramo richiede la prova del passaggio di un'entità economica organizzata idonea a conservare la propria identità, con autonomia funzionale del ramo ceduto; la sola continuità del servizio o il subentro nella gestione non sono sufficienti.
  • L'art. 31 d.lgs. 165/2001 opera come norma di tutela del personale in caso di effettivo trasferimento o conferimento di attività da soggetti pubblici, ma non elimina la necessità di accertare in fatto l'esistenza del trasferimento stesso.
  • La specificità dei motivi di ricorso per cassazione impone che ciascuna censura sia chiaramente ricondotta al relativo vizio dedotto; censure promiscue o cumulative, che mescolino più profili senza distinzione, sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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