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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14917/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente, titolare di attività di noleggio di attrezzature per lavori edili, aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria rettificava, per l'anno d'imposta 2007, redditi e IVA per l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti e per costi ritenuti non documentati o non inerenti, in particolare spese di manutenzione e carburante senza schede carburante. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, confermando il rilievo sulle operazioni inesistenti, riducendo quello sulle manutenzioni e annullando integralmente quello sul carburante. In appello entrambe le parti erano risultate soccombenti sui rispettivi capi e avevano proposto impugnazione. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente e violazione delle norme fiscali e dell'art. 2697 c.c. in relazione alla deducibilità/detraibilità dei costi carburante senza schede. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente sul capo relativo alle fatture inesistenti, erronea applicazione dell'art. 109 TUIR per le imposte dirette e violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 per l'IVA, sostenendo la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA anche in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, purché il costo fosse stato effettivamente sostenuto e mancasse prova della consapevolezza della frode.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo assorbiti tutti gli altri. Ha rilevato che la sentenza della CTR era affetta da motivazione solo apparente: la Commissione regionale si era limitata a un'adesione generica alla decisione di primo grado, senza confrontarsi con le specifiche censure delle parti e senza esplicitare le ragioni concrete del proprio convincimento. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della nullità della sentenza per mancanza di motivazione effettiva; la motivazione meramente apparente integra vizio di nullità.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea e non meramente apparente; il suo difetto comporta nullità.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • DPR 444/97

    Richiamato nel motivo dell'Agenzia in tema di documentazione del carburante e schede carburante.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato quanto alla deducibilità dei costi d'impresa, contestata per mancanza di adeguata documentazione e inererenza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sui presupposti della deducibilità/detraibilità e sulla consapevolezza della frode.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Richiamato in tema di detrazione IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti e dell'onere probatorio sulla mala fede del cessionario.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale tra le norme sulla motivazione della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale per censurare la mancata corrispondenza tra premesse e conclusioni della sentenza.

Massime di principio

  • La sentenza d'appello è nulla quando la motivazione sia solo apparente: non basta un generico richiamo alla decisione di primo grado, occorrendo l'esposizione delle ragioni concrete, ancorate alla fattispecie e alle censure devolute.
  • Nel giudizio tributario la motivazione può essere resa anche per relationem, ma solo se l'atto richiamato sia effettivamente conosciuto o conoscibile e se il giudice espliciti comunque un percorso argomentativo riconducibile al caso concreto; un mero rinvio apodittico non soddisfa il minimo costituzionale della motivazione.
  • Quando l'Ufficio contesta costi e detrazioni fondandosi su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti o su carenze documentali, il giudice deve confrontarsi specificamente con gli elementi indiziari e con le difese delle parti; non è sufficiente affermare in modo assertivo la fittizietà delle operazioni o la connessione dei costi all'attività.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del merito, ma consente di censurare la totale mancanza di reale argomentazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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