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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22583/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 relativo a unità immobiliari utilizzate dal consorzio per impianti di bonifica e idrovori. Il giudice di merito aveva confermato la debenza del tributo ritenendo il consorzio soggetto passivo e irrilevante, per l'annualità contestata, una circolare dell'Agenzia delle Entrate del 2020 sul classamento catastale degli immobili ospitanti impianti di bonifica. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo e il terzo ha denunciato violazione di legge e dei principi costituzionali di capacità contributiva, ragionevolezza e buon andamento, sostenendo che gli immobili erano stati successivamente riclassati in categoria catastale E sulla base di Docfa e che tale corretta qualificazione avrebbe dovuto operare anche per il 2013; ha inoltre lamentato che il classamento originario in categoria D fosse manifestamente errato. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione del rapporto tra consorzi di bonifica e beni demaniali in termini di concessione ex lege gratuita, sostenendo che i consorzi sarebbero enti pubblici di settore, estranei alla logica concorrenziale del TFUE, e che la loro attività non potrebbe giustificare la soggettività passiva IMU sui beni in concessione. Il Comune ha resistito con controricorso, poi dichiarato inammissibile per tardivo deposito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso del Comune perché depositato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 370 c.p.c. come novellato, per i giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2023. Nel merito, ha ritenuto infondati i motivi di ricorso del consorzio e ha enunciato il principio secondo cui il rapporto tra consorzi di bonifica e beni demaniali affidati va qualificato come concessione a titolo gratuito prevista dalla legge istitutiva, riconducibile a un servizio di interesse economico generale preesistente, escluso dalla direttiva Bolkestein e compatibile con l'art. 106 TFUE. La Corte ha ribadito che, ai fini IMU, per gli immobili iscritti in catasto rileva il classamento vigente nel periodo d'imposta, e che le variazioni catastali o le circolari interpretative non producono effetti retroattivi sulle annualità pregresse, salvo errore di fatto dell'ufficio evidenziato e riconosciuto in modo inequivoco, circostanza non dimostrata nel caso concreto. Tuttavia, il dispositivo riportato nel testo conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso e con la formula sulle spese e sul contributo unificato, sicché l'esito processuale desumibile dal testo è di inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    Per i giudizi di cassazione introdotti dopo il 1° gennaio 2023 il controricorso non richiede più la notifica, ma deve essere depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso; il deposito tardivo ne comporta l'inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge esaminati dalla Corte.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5

    Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si determina assumendo la rendita risultante al primo gennaio dell'anno di imposizione; le variazioni hanno efficacia, di regola, dall'anno successivo alla loro annotazione, salvo specifiche eccezioni.

  • art. 53 Cost.

    La regola sulla decorrenza delle variazioni catastali non viola il principio di capacità contributiva, perché il legislatore può fissare un criterio uniforme di efficacia per tutti i contribuenti.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. b)

    L'esenzione riguarda i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; non opera automaticamente per immobili già iscritti in categorie diverse, salvo i limiti propri della variazione catastale.

  • d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8, comma 4

    Per l'IMU rinvia ai criteri di determinazione della base imponibile previsti per l'ICI.

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, commi 3, 4 e 5, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214

    Disciplina della base imponibile IMU richiamata come sistema di rinvio ai valori catastali.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3

    Norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza autonoma affermazione decisoria specifica nel testo.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. b)

    L'esenzione si collega alla classificazione catastale E o alla classificabilità in tali categorie, ma non consente di far retroagire automaticamente un diverso classamento successivo.

  • r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 1, 54, 59

    Le opere di bonifica sono attività di pubblico interesse; i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche con funzioni di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e con potere di imporre contributi ai consorziati.

  • art. 857 c.c.

    Richiamato in funzione di coerenza con la disciplina delle opere di bonifica e del miglioramento fondiario.

  • artt. 101 e ss. TFUE

    Richiamati dal ricorrente in chiave concorrenziale, ma la Corte osserva che il tema decisivo è l'art. 106 TFUE e la compatibilità del regime concessorio con i servizi di interesse economico generale.

  • art. 106 TFUE

    Le imprese incaricate della gestione di SIEG possono beneficiare di diritti esclusivi e restrizioni concorrenziali nei limiti necessari all'adempimento della specifica missione affidata.

  • art. 107 TFUE

    Evocato dalla Corte per sottolineare la distinzione tra attività pubblicistiche di bonifica e attività economiche svolte in favore dei consorziati.

  • l. reg. Veneto 8 maggio 2009, n. 12

    Legge regionale di riordino dei consorzi di bonifica, che opera nel rispetto dei principi fondamentali statali e non ne altera la natura giuridica di enti a struttura associativa.

  • d.P.R. 23 giugno 1962, n. 947

    Richiamato come parte della disciplina organizzativa dei consorzi e della loro amministrazione da parte dei consorziati.

  • d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 27, conv. in l. 28 febbraio 2008, n. 31

    Richiamato per il riordino dei consorzi di bonifica nel quadro della disciplina statale e regionale.

  • l. 28 febbraio 2008, n. 31

    Conversione del decreto richiamato in tema di riordino dei consorzi di bonifica.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per i fabbricati iscritti in catasto, ai fini ICI/IMU la base imponibile va determinata sulla rendita catastale risultante al primo gennaio dell'anno di imposta; le variazioni catastali hanno normalmente efficacia solo dal periodo successivo alla loro annotazione, salvo il caso di errore materiale o di fatto dell'ufficio riconosciuto in modo evidente e incontestabile.
  • La mera presentazione di un Docfa o una circolare interpretativa dell'Amministrazione non consentono, di regola, di retroagire il nuovo classamento alle annualità pregresse se il classamento precedente era definitivo e non risulta un errore d'ufficio riconosciuto.
  • L'esenzione IMU per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali del gruppo E opera in base alla classificazione vigente nel periodo d'imposta e non può essere invocata per annualità precedenti solo perché la riclassificazione è intervenuta successivamente.
  • I consorzi di bonifica sono qualificati come enti pubblici economici a struttura associativa; il rapporto con i beni demaniali loro affidati è quello della concessione ex lege a titolo gratuito, collegata alle funzioni di bonifica previste dalla legge istitutiva.
  • La disciplina eurounitaria sulla concorrenza non esclude, per servizi di interesse economico generale preesistenti, il conferimento di diritti esclusivi o situazioni di vantaggio necessarie all'adempimento della specifica missione pubblica affidata all'ente.
  • Le circolari e gli atti di indirizzo interpretativo dell'Amministrazione, quando non esprimono un potere impositivo né un atto applicativo generale, non sono fonti vincolanti per il giudice e non incidono automaticamente sulla validità dei classamenti già definitivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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