Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11907/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a diverse cartelle di pagamento concernenti IRAP, IVA e diritti camerali per gli anni 2009 e 2010. La commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l'appello della società contribuente, ritenendo non operante il giudicato invocato dalla società, escludendo la violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e rilevando che solo tre delle quattro cartelle erano state notificate, con conseguente riduzione dell'importo iscrivibile ipotecariamente. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 2909 c.c. e sostenendo che le cartelle fossero inesistenti in forza di una precedente sentenza passata in giudicato che, in un diverso giudizio tra le stesse parti, aveva affermato la mancata prova della notificazione di quelle stesse cartelle. L'agente della riscossione ha resistito e proposto ricorso incidentale, denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., assumendo che una delle cartelle fosse stata invece regolarmente notificata.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto al motivo principale, ha escluso l'esistenza di un giudicato esterno idoneo a vincolare il presente giudizio, osservando che la sentenza invocata dalla contribuente era stata di natura meramente processuale, limitata a rilevare la mancanza di prova della notificazione e quindi inidonea a fare stato nel merito in un diverso processo. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza regionale non fosse apparente, poiché il giudice di merito aveva espresso una ratio decidendi intellegibile sull'inesistenza della prova di notificazione della cartella contestata; la censura mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito documentale o a dedurre un errore di fatto, profili non deducibili con il ricorso per cassazione ma eventualmente con revocazione. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e, per il rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere opposto nel processo successivo solo se la precedente decisione sia definitivamente formata e produca un vero accertamento sul diritto o sul fatto controverso; una pronuncia che si limiti a rilevare la mancanza di prova di un fatto ha natura processuale e non preclude la riesame della questione in altro giudizio.
  • Ai fini dell'operatività del giudicato sostanziale non basta la coincidenza tra parti e oggetto materiale: occorre che il contenuto decisorio della precedente sentenza sia sostanziale e non meramente processuale.
  • La motivazione è apparente soltanto quando la sentenza non rende percepibile la ratio decidendi; se il giudice espone un percorso argomentativo comprensibile, la censura attiene semmai al merito della valutazione delle prove e non alla nullità della decisione.
  • In cassazione non è consentito censurare la mera valutazione dei documenti o la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, salvo i limiti propri dei vizi motivazionali deducibili nei casi consentiti; l'errore di fatto richiede gli strumenti impugnatori propri della revocazione.
  • Le comunicazioni di cancelleria in favore del difensore devono essere effettuate, di regola, tramite PEC e non al domicilio eletto, salvo l'impossibilità della comunicazione telematica per causa non imputabile al destinatario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.