Cassazione Civile, Ordinanza n. 11907/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a diverse cartelle di pagamento concernenti IRAP, IVA e diritti camerali per gli anni 2009 e 2010. La commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l'appello della società contribuente, ritenendo non operante il giudicato invocato dalla società, escludendo la violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e rilevando che solo tre delle quattro cartelle erano state notificate, con conseguente riduzione dell'importo iscrivibile ipotecariamente. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 2909 c.c. e sostenendo che le cartelle fossero inesistenti in forza di una precedente sentenza passata in giudicato che, in un diverso giudizio tra le stesse parti, aveva affermato la mancata prova della notificazione di quelle stesse cartelle. L'agente della riscossione ha resistito e proposto ricorso incidentale, denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., assumendo che una delle cartelle fosse stata invece regolarmente notificata.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto al motivo principale, ha escluso l'esistenza di un giudicato esterno idoneo a vincolare il presente giudizio, osservando che la sentenza invocata dalla contribuente era stata di natura meramente processuale, limitata a rilevare la mancanza di prova della notificazione e quindi inidonea a fare stato nel merito in un diverso processo. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza regionale non fosse apparente, poiché il giudice di merito aveva espresso una ratio decidendi intellegibile sull'inesistenza della prova di notificazione della cartella contestata; la censura mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito documentale o a dedurre un errore di fatto, profili non deducibili con il ricorso per cassazione ma eventualmente con revocazione. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e, per il rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale opera solo se la precedente decisione abbia contenuto un effettivo accertamento sul fatto o sul diritto; una pronuncia meramente processuale, fondata sulla mancata prova di un fatto, non produce giudicato esterno nel successivo giudizio tra le parti.
art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La Corte non affronta nel merito la censura sulla sua violazione, dando rilievo al fatto che la CTR l'aveva esclusa e che il ricorso principale è infondato per difetto di giudicato esterno.
art. 16 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2012, n. 221
Le comunicazioni di cancelleria devono essere effettuate esclusivamente all'indirizzo PEC del difensore; l'elezione di domicilio rileva solo se la comunicazione via PEC non sia possibile per causa non imputabile al destinatario.
Si applica solo in via residuale, quando non sia possibile la comunicazione via PEC per causa non imputabile al destinatario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per la censura di violazione di legge relativa al preteso giudicato esterno.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per la denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e il percorso logico del giudice.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013 e rigettati, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere opposto nel processo successivo solo se la precedente decisione sia definitivamente formata e produca un vero accertamento sul diritto o sul fatto controverso; una pronuncia che si limiti a rilevare la mancanza di prova di un fatto ha natura processuale e non preclude la riesame della questione in altro giudizio.
- Ai fini dell'operatività del giudicato sostanziale non basta la coincidenza tra parti e oggetto materiale: occorre che il contenuto decisorio della precedente sentenza sia sostanziale e non meramente processuale.
- La motivazione è apparente soltanto quando la sentenza non rende percepibile la ratio decidendi; se il giudice espone un percorso argomentativo comprensibile, la censura attiene semmai al merito della valutazione delle prove e non alla nullità della decisione.
- In cassazione non è consentito censurare la mera valutazione dei documenti o la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, salvo i limiti propri dei vizi motivazionali deducibili nei casi consentiti; l'errore di fatto richiede gli strumenti impugnatori propri della revocazione.
- Le comunicazioni di cancelleria in favore del difensore devono essere effettuate, di regola, tramite PEC e non al domicilio eletto, salvo l'impossibilità della comunicazione telematica per causa non imputabile al destinatario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11880/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11881/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11882/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11883/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11884/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11885/2024 del 03/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →