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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25281/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi danneggiati)

La controversia

La controversia nasce da una seconda segnalazione/denuncia di presunti abusi edilizi presentata alla polizia municipale il 6 febbraio 2014, a seguito della quale la persona segnalata veniva nuovamente coinvolta in un procedimento penale. In primo grado il giudice aveva escluso la prova del dolo di calunnia, ritenendo che l'iniziativa del pubblico ministero avesse interrotto il nesso causale tra la denuncia e il processo penale. La Corte d'appello, invece, in riforma, ha accolto la domanda risarcitoria proposta dagli eredi della persona poi deceduta, ravvisando nella reiterazione della denuncia, in un contesto di lite tra vicini e su fatti già scrutinati, la volontà di attribuire falsamente un illecito pur sapendo che il denunciato non lo aveva commesso, e liquidando equitativamente il danno non patrimoniale. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 368 c.p., sostenendo che, trattandosi di reato perseguibile d'ufficio, il nesso causale sarebbe stato interrotto dall'azione del P.M. e che la Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione delle prove e del fax inviato alla polizia municipale; 2) vizio motivazionale per omesso esame di documenti e fatti decisivi, tra cui la differenza tra le imputazioni dei due processi, il significato del fax e alcune trascrizioni del precedente giudizio; 3) violazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c., contestando che il danno morale potesse essere liquidato equitativamente senza un previo accertamento oggettivo del pregiudizio e deducendo l'erroneità della presunzione di danno derivante dal secondo procedimento penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, formalmente prospettati come violazione di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il primo motivo confondeva il vizio di sussunzione con la contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte d'appello; il secondo non individuava un fatto decisivo specifico omesso, ma si risolveva in una richiesta di nuova lettura degli atti; il terzo era diretto contro la valutazione equitativa del danno morale, che la Corte territoriale aveva legittimamente desunto da presunzioni semplici e dagli indizi della vicenda. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    La Corte richiama la norma solo come parametro della calunnia dedotta nel merito, ma sottolinea che il ricorrente non ha denunciato un vero errore di sussunzione, bensì una diversa valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ricorre quando il giudice individua o interpreta in modo errato la norma applicabile, non quando si contesta l'esito della valutazione di fatto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale presuppone l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non consente una nuova valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.

  • art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.

    Le censure devono essere specifiche e autosufficienti; non è ammissibile un motivo che si limita a prospettare una diversa lettura degli atti senza indicare puntualmente il fatto decisivo trascurato o il vizio di diritto.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è legittima quando il danno non sia dimostrabile nel suo preciso ammontare, purché il pregiudizio sia accertato nel suo fondamento.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato quale base della responsabilità aquiliana per il danno conseguente al fatto illecito accertato.

  • art. 2056 c.c.

    La quantificazione del danno da fatto illecito avviene applicando i criteri degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., quindi anche equitativamente ove necessario.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova non può tradursi in una mera contestazione dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2 Cost.

    È richiamato come fondamento costituzionale della tutela della dignità, dell'onore e del prestigio personale lesi dalla denuncia infondata.

  • art. 2059 c.c.

    È richiamato per affermare la risarcibilità del danno non patrimoniale, comprensivo della sofferenza morale, derivante dall'illecito.

  • art. 649 c.p.p.

    È menzionato solo per descrivere il non luogo a procedere nel primo capo del procedimento penale, già definito con giudicato assolutorio.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17 l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma inseritrice del comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la violazione di legge non può essere dedotta per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, ma solo l'erronea individuazione o interpretazione della norma applicabile alla fattispecie.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è configurabile quando il ricorso chieda una nuova valutazione complessiva del materiale istruttorio.
  • La denuncia infondata o calunniosa può fondare una responsabilità risarcitoria anche per danno non patrimoniale, quando la lesione di dignità, onore e reputazione sia desumibile, in mancanza di prova diretta dell'intensità del pregiudizio, da presunzioni semplici e dal complesso degli indizi di causa.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è ammissibile per il danno morale quando il danno sia accertato nella sua esistenza, pur non essendo agevole provarne il preciso ammontare; essa non equivale a una presunzione automatica di danno, ma richiede una base fattuale specifica.
  • La censura ex art. 2697 c.c. non è ammissibile se mira soltanto a sostituire la propria lettura delle risultanze probatorie a quella compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeNesso di causalità

Testo integrale

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