Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21758/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva acquistato alcole etilico introdotto nel proprio opificio e spedito da un deposito fiscale. L’Ufficio doganale aveva emesso un invito al pagamento di accise ritenute non versate per gli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione a prodotti che risultavano accompagnati da documentazione emessa da un deposito fiscale il cui codice di accisa era stato sospeso dall’Ufficio dal 23.10.2014 e poi cessato il 2.11.2015. La società aveva contestato l’atto sostenendo, in sostanza, che si trattasse di acquisto di alcole ad accisa assolta e che l’unico soggetto obbligato fosse il titolare del deposito fiscale, non potendo essere imputato all’acquirente, che asseriva di avere agito in buona fede, il preteso comportamento fraudolento del depositario. La CTR aveva rigettato l’appello, affermando che l’accisa diviene esigibile anche in caso di svincolo irregolare o detenzione fuori dal regime sospensivo di prodotti non assoggettati ad imposta e che l’obbligazione può gravare anche sul detentore. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 504/1995, per avere la CTR ritenuto obbligata anche l’acquirente nonostante l’accisa fosse stata anticipatamente pagata al soggetto titolare del deposito fiscale e nonostante la sua buona fede; 2) omessa valutazione dell’avvenuto pagamento dell’accisa al depositario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché la censura di violazione di legge presuppone fatti già accertati, mentre la ricorrente introduceva elementi fattuali nuovi, quali la fraudolenza dell’alienante e la propria buona fede; infondato perché, sulla base dell’art. 2 d.lgs. n. 504/1995, l’immissione in consumo si verifica anche quando il prodotto esce irregolarmente dal regime sospensivo o è detenuto fuori da esso senza che l’accisa sia stata applicata, con conseguente esigibilità dell’imposta e responsabilità anche dei soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti, incluso il detentore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., poiché la sentenza di appello confermava quella di primo grado e la ricorrente non aveva dimostrato la diversità delle rationes decisorie. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 504/1995

    L'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo; tale immissione comprende anche lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo e la detenzione, fuori dal regime sospensivo, di prodotti per i quali l'accisa non sia stata applicata.

  • art. 2 d.lgs. n. 504/1995

    È obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o quelli nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta.

  • art. 8 d.lgs. n. 504/1995

    È richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 2 come norma violata; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, ritenendo la censura infondata alla luce della disciplina dell'esigibilità dell'accisa.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Viene invocato per denunciare violazione di legge e vizi processuali; la Corte osserva che la censura di violazione/falsa applicazione non può fondarsi su fatti non già accertati.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo è dichiarata inammissibile perché preclusa dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, non è deducibile in cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012

    La disciplina della doppia conforme si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso o citazione notificata dal giorno 11 settembre 2012.

  • art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022

    È richiamato per precisare l'applicabilità della disciplina previgente ai giudizi pendenti alla data del 28 febbraio 2023.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di accise, l'esigibilità dell'imposta sorge quando il prodotto è immesso in consumo, e tale nozione comprende anche lo svincolo irregolare dal regime sospensivo e la detenzione fuori da tale regime di prodotti per i quali l'accisa non risulti applicata.
  • Quando il prodotto esce dal regime sospensivo senza assolvimento dell'accisa, l'obbligazione può gravare anche sul soggetto che ne abbia la detenzione, in via di responsabilità solidale con i soggetti indicati dalla norma.
  • Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge presuppone un fatto storico già accertato dal giudice di merito: non può essere utilizzato per introdurre una diversa ricostruzione fattuale, come la buona fede dell'acquirente o la fraudolenza dell'alienante, se non risultante dal decisum impugnato.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.