Cassazione Civile, Ordinanza n. 10465/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato in aumento il reddito di un professionista forense per un'annualità indicata nel testo, facendo leva su studi di settore, movimenti bancari e sull'acquisto di un immobile ritenuto sproporzionato rispetto al reddito dichiarato. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo decisivo, tra gli altri elementi, l'acquisto dell'immobile e attribuendo rilievo limitato alle contestazioni sui versamenti e prelevamenti bancari. In cassazione il contribuente propone sei motivi: omessa pronuncia sulla dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale e del termine di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. 212/2000; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la CTR valorizzato l'acquisto dell'immobile invece dei soli movimenti finanziari contestati; nullità della sentenza per omessa trascrizione delle conclusioni; omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'atto impositivo; omesso esame della questione di inapplicabilità dell'IRAP; violazione dei requisiti della motivazione per avere il giudice d'appello posto a base della decisione l'acquisto dell'abitazione e non i fatti oggetto di accertamento.
La decisione
La Corte ritiene infondati il terzo, il primo, il quarto, il secondo e il sesto motivo, ritenendo che l'omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni non determini nullità se le questioni sono state comunque decise; che il termine di 60 giorni dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 non sia violato perché l'accertamento era sostanzialmente "a tavolino" e comunque notificato oltre un termine non risultante violato; che la motivazione dell'avviso fosse sufficiente alla luce degli indizi valorizzati; e che la CTR non abbia oltrepassato i limiti del devolutum, avendo semplicemente selezionato gli elementi ritenuti più significativi. Accoglie invece il quinto motivo, rilevando che il giudice di appello ha completamente omesso di esaminare le doglianze del contribuente relative all'IRAP. La sentenza impugnata è quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato come parametro per le censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vizi motivazionali processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per censurare l'omesso esame di un fatto/questione decisiva e il vizio di motivazione.
richiamato per affermare il dovere del giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte e per censurare il preteso mutamento del thema decidendum.
richiamati in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al divieto di decisione su questioni estranee al devolutum.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per denunciare l'omessa indicazione delle conclusioni delle parti nella sentenza tributaria.
richiamato per il requisito della motivazione e del contenuto della sentenza.
richiamato per sostenere il vizio di motivazione apparente o insufficiente della sentenza.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
la Corte lo ritiene non violato, perché nel caso concreto l'accertamento era a tavolino e, comunque, il termine di sessanta giorni risultava rispettato.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione dell'atto impositivo.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato per il principio di motivazione degli atti amministrativi; la Corte osserva che, in presenza di dati certi e incontestati e di accertamento sintetico, non occorre una motivazione analitica dei criteri specifici di quantificazione.
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato dal ricorrente ai fini della dedotta inapplicabilità dell'IRAP.
art. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato dal ricorrente ai fini della dedotta inapplicabilità dell'IRAP.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione e al canone del giusto processo, anche in connessione all'economia processuale evocata dalla Corte.
richiamato dalla Corte per giustificare, in presenza di omessa pronuncia su un motivo ma infondatezza della questione, la decisione nel merito senza rinvio.
richiamato con riferimento alla costituzione dell'Agenzia delle entrate al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza orale.
richiamato per il deposito di memoria nel procedimento camerale.
Massime di principio
- L'omessa o inesatta trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza non ne determina la nullità se risulta comunque che le domande ed eccezioni ritualmente proposte siano state esaminate e decise.
- In presenza di omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può, per esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo, decidere nel merito senza rinvio se la questione è di puro diritto, non richiede ulteriori accertamenti di fatto e la soluzione impone comunque la conferma del dispositivo impugnato.
- L'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 non si applica agli accertamenti cd. a tavolino che non traggono origine da accessi o verifiche presso il contribuente; se comunque il termine di sessanta giorni è rispettato, non sussiste la dedotta invalidità dell'atto.
- In tema di accertamento sintetico fondato su parametri generali e dati certi e incontestati, l'Amministrazione non è tenuta a una motivazione analitica dei singoli criteri applicati per determinare il reddito rettificato.
- Il giudice di merito non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando valorizza alcuni elementi di prova o indizi rispetto ad altri, purché si mantenga entro le questioni effettivamente devolute dalle parti.
- L'omesso esame di una specifica questione giuridica devoluta in appello integra vizio denunciabile in cassazione quando essa sia decisiva e non sia stata affrontata dal giudice di merito.
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