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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10337/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medico)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per ottenere la ripetizione di quanto corrisposto a un medico a titolo di compenso/credito connesso alla specializzazione. Il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Trento per Euro 76.483,68 oltre interessi, fu opposto dal debitore. In primo grado il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo e condannò l'opponente al pagamento di Euro 73.353,44 oltre interessi. In appello il medico lamentò, tra l'altro, che il giudice di merito avesse omesso di pronunciarsi sul quantum del credito da lui vantato, poiché egli avrebbe eccepito il giudicato formatosi sulla precedente decisione di appello non integralmente travolta dalla cassazione, sostenendo che il credito doveva essere determinato secondo l'art. 11 L. n. 370 del 1999 anziché secondo il d.lgs. n. 257 del 1991. Con il ricorso per cassazione articolò tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 167, 345 c.p.c. e 6 CEDU, per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il giudicato invocato coprisse anche il quantum; 2) violazione degli artt. 2909 c.c., 115, 116, 310 e 393 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso che l'accertamento del credito rientrasse nel thema decidendum e che il giudicato opposto avesse efficacia anche sul quantum residuo; 3) violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. per asserita nullità della sentenza di primo grado, ritenuta meramente apparente nella motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il giudicato formatosi sulla precedente decisione di merito, pur cassata in parte, conservasse efficacia non solo sull'an del diritto ma anche sulla parte di quantum non travolta dalla cassazione, ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione, demandando anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come parametro sulla ripartizione dell'onere della prova nel motivo di ricorso, ma non è il fondamento decisivo della decisione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo e dalla corte d'appello per escludere la proponibilità in appello della domanda di accertamento del credito

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente a supporto delle censure processuali

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione all'efficacia del giudicato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 310 c.p.c.

    la sentenza di merito non travolta dalla cassazione conserva efficacia nei limiti del giudicato formatosi; nel caso concreto il giudicato residuo copre anche il quantum non annullato

  • art. 393 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione agli effetti dell'estinzione del processo dopo cassazione con rinvio

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per vizio di motivazione apparente

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per la nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 384 c.p.c.

    il principio di diritto enunciato dalla Cassazione vincola il giudice di rinvio, ma non costituisce di per sé giudicato

  • art. 11 L. n. 370 del 1999

    criterio legale di determinazione del compenso/credito del medico specializzato, richiamato come parametro per il quantum

  • d.lgs. n. 257 del 1991

    normativa richiamata nel confronto sul criterio di determinazione del credito

Massime di principio

  • Se una sentenza di merito è cassata solo per errore nella determinazione del quantum, il giudicato residuo può conservare efficacia non soltanto sull'an del diritto, ma anche sulla parte di quantum non travolta dalla cassazione.
  • L'efficacia vincolante del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione non coincide con il giudicato: il primo guida il giudice di rinvio, mentre il secondo deriva dalla sentenza di merito nei limiti in cui non sia stato annullato.
  • Quando il giudice di merito riduce impropriamente il giudicato alla sola esistenza del diritto, omettendo di considerare la porzione di quantum sopravvissuta alla cassazione, la decisione è erronea e va cassata.
  • Dopo l'estinzione del processo per mancata riassunzione, la sentenza di merito conserva efficacia nei limiti del giudicato già formatosi, e tale efficacia può essere opposta per impedire una diversa ricostruzione del credito residuo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicatoInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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