Cassazione Civile, Ordinanza n. 10334/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una coltivatrice diretta che chiedeva l’accertamento della nullità e/o inefficacia della vendita di un fondo rustico, rivendicando il diritto di prelazione agraria e il conseguente riscatto sul terreno confinante acquistato da terzi. La corte d’appello, quale giudice di rinvio dopo precedente cassazione, ha rigettato la domanda ritenendo non provata dalla retraente la sussistenza dei requisiti per esercitare la prelazione, in particolare la circostanza negativa della mancata vendita, nel biennio precedente, di fondi rustici di imponibile superiore a mille lire. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si è denunciata violazione degli artt. 8 l. 590/1965, 7 l. 817/1971, 384 e 394 c.p.c., 2697 c.c. e 112, 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe errato nella distribuzione dell’onere probatorio, avrebbe illegittimamente negato ingresso a documenti prodotti per dimostrare il requisito richiesto e avrebbe dovuto ritenere sufficiente la mera allegazione del fatto negativo o la sua non contestazione; con il secondo si è denunciata violazione degli artt. 8 l. 590/1965, 7 l. 817/1971, 2717 e 168 c.p.c., lamentando che il giudice di rinvio avesse dichiarato la contumacia di una parte non più presente nel giudizio di rinvio al fine di utilizzare atti del fascicolo del primo grado ricostruito in modo asseritamente irrituale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, in tema di prelazione agraria, incombe su chi esercita il diritto l’onere di provare i requisiti costitutivi, compresa la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente; tale fatto negativo può essere provato mediante fatti positivi contrari, ma non basta la mera allegazione né la non contestazione quando il fatto non è comune alle parti. Ha inoltre escluso che in giudizio di rinvio potessero essere prodotti nuovi documenti non giustificati da sopravvenienze, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o da forza maggiore, trattandosi di prova che doveva essere fornita sin dall’inizio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la dedotta irregolarità processuale non era accompagnata dalla dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il diritto di prelazione e riscatto agrario presuppone la prova dei relativi requisiti costitutivi da parte di chi lo esercita.
Concorre a disciplinare i presupposti della prelazione agraria e il relativo onere di allegazione e prova in capo al retraente.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
Il giudizio di rinvio ha istruzione sostanzialmente chiusa e non consente, salvo eccezioni, la produzione di nuove prove e documenti.
L’onere di provare i fatti costitutivi del diritto esercitato incombe sulla parte che agisce in giudizio.
La censura processuale deve essere correlata a un concreto interesse e a un effettivo pregiudizio della parte.
La contestazione dei fatti è rilevante solo nei limiti in cui il fatto sia comune alle parti e suscettibile di non contestazione.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse la violazione decisiva ai fini del ricorso.
Richiamato per contestare la gestione del fascicolo e la contumacia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In tema di prelazione agraria, chi esercita il diritto deve provare tutti i presupposti costitutivi della propria legittimazione, compresa l’assenza di vendite di fondi rustici nel biennio precedente; il carattere negativo del fatto non ne esonera dalla prova.
- Un fatto negativo può essere provato mediante allegazione di fatti positivi contrari e attraverso mezzi istruttori idonei, ma non può essere sostituito dalla sola allegazione né dalla non contestazione quando non si tratti di fatto comune alle parti.
- Nel giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c. la produzione di nuovi documenti è in linea di principio preclusa, salvo sopravvenienze, necessità istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o impossibilità di produzione per forza maggiore.
- La deduzione di un vizio processuale è ammissibile solo se la parte dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito; non basta lamentare un mero irregolarità astratta del procedimento.
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