Cassazione Civile, Ordinanza n. 10342/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per il recupero dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, con interessi e sanzioni, per l'anno 2010, in relazione all'attività svolta in Italia tramite un centro di trasmissione dati collegato a un bookmaker estero. Il tributo era stato contestato perché la documentazione acquisita non consentiva di distinguere le giocate fino e oltre sette eventi, ai fini dell'aliquota. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220 del 2010, sostenendo che il presupposto impositivo sussistesse anche per il bookmaker estero e che la sentenza impugnata fosse contraria ai principi già affermati dalla Corte costituzionale e dalla CGUE. La contribuente, nel controricorso, riproponeva varie questioni: mancata traduzione in inglese dell'avviso, insussistenza del presupposto soggettivo e territoriale, violazione della libertà di prestazione dei servizi, asserita incompatibilità con la direttiva IVA e illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza della contribuente sulla mancata traduzione dell'avviso, perché questione preliminare che avrebbe richiesto ricorso incidentale. Nel merito ha ritenuto fondato solo in parte il ricorso dell'Agenzia: ha confermato la debenza dell'imposta unica, affermando che il bookmaker estero e il centro di trasmissione dati integravano il presupposto d'imposta e che non vi erano violazioni del diritto unionale né necessità di disapplicazione o rinvio pregiudiziale. Ha invece accolto la difesa della contribuente quanto alle sanzioni, rilevando la sussistenza di obiettiva incertezza normativa per il periodo considerato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alle sanzioni e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito annullandole; per il resto ha confermato la pretesa impositiva.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 3 D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
è stato interpretato, anche alla luce della disciplina sopravvenuta e della giurisprudenza costituzionale e unionale, nel senso che individua come soggetto passivo chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche in assenza di concessione.
art. 1, comma 66, lett. b), L. 13 dicembre 2010, n. 220
ha natura interpretativa e chiarisce che l'imposta è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione; se l'attività è svolta per conto di terzi, il mandante risponde in solido.
art. 1, comma 66, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220
conferma, ai fini tributari, l'assoggettamento all'imposta anche delle attività di scommessa in assenza o inefficacia della concessione.
art. 56 TFUE
non osta alla normativa nazionale che assoggetta all'imposta i CTD stabiliti in Italia e, in solido, gli operatori esteri mandanti, perché non vi è discriminazione né restrizione discriminatoria.
art. 401 della direttiva 2006/112/CE
non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano il carattere di imposta sul volume d'affari.
le motivazioni di precedenti arresti della Corte sono state richiamate e condivise.
art. 7 statuto del contribuente
la dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile perché la relativa questione non poteva essere riproposta solo con controricorso.
richiamato dalla contribuente in tema di sanzioni e disciplina del processo tributario.
art. 5, comma 1, L. n. 472 del 1997
richiamato per sostenere l'illegittimità delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza.
art. 6 L. n. 472 del 1997
la Corte ha ritenuto sussistente l'esimente dell'obiettiva incertezza solo per le sanzioni, non per il tributo.
art. 10 statuto del contribuente
invocato dalla contribuente a sostegno dell'esimente e dell'affidamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se la parte vittoriosa intende devolvere una questione preliminare o pregiudiziale risolta sfavorevolmente nella sentenza impugnata, non può limitarsi a riproporla nel controricorso ma deve proporre ricorso incidentale; in difetto, la censura è inammissibile.
- Ai fini dell'imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo è chiunque gestisca, con qualunque mezzo, concorsi pronostici o scommesse, anche in assenza o inefficacia della concessione, e l'obbligazione può gravare sia sul bookmaker sia, per i rapporti considerati, sul centro di trasmissione dati che operi in Italia.
- L'attività imponibile non coincide con la sola conclusione del contratto di scommessa, ma con la gestione del gioco e la raccolta delle scommesse svolta sul territorio nazionale, comprensiva della predisposizione dell'apparato, della ricezione della giocata e del pagamento delle vincite.
- La disciplina italiana sull'imposta unica delle scommesse non viola la libertà di prestazione dei servizi né il principio di non discriminazione quando si applica indifferentemente agli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, compresi gli operatori stabiliti in altri Stati membri e i loro intermediari.
- L'art. 401 della direttiva IVA non impedisce l'introduzione o il mantenimento di un tributo speciale sui giochi e sulle scommesse, purché il prelievo non abbia natura di imposta sul volume d'affari; l'imposta unica sulle scommesse non presenta tale carattere.
- L'incertezza normativa sopravvenuta o chiarita da interventi interpretativi può escludere la punibilità amministrativa per le sanzioni, senza incidere necessariamente sulla debenza del tributo quando il presupposto d'imposta sia comunque configurabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10327/2024 del 17/04/2024
- ordinanza_civile · 17 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10332/2024 del 17/04/2024
- ordinanza_civile · 17 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10334/2024 del 17/04/2024
- ordinanza_civile · 17 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10337/2024 del 17/04/2024
- ordinanza_civile · 17 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10344/2024 del 17/04/2024
- ordinanza_civile · 17 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10346/2024 del 17/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →