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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10332/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente era destinataria di tre avvisi di accertamento per il recupero dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, con interessi e sanzioni, per gli anni d’imposta 2012 e 2013. Aveva impugnato gli atti davanti alla CTP e poi in appello davanti alla CTR, senza successo. In cassazione ha proposto sei motivi: 1) violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente per mancata traduzione in inglese degli avvisi di accertamento; 2) errata applicazione dell’art. 3 d.lgs. 504/1998 e della norma interpretativa del 2010 quanto al presupposto soggettivo dell’imposta in capo al centro di trasmissione dati; 3) errata applicazione della disciplina sulla territorialità del tributo; 4) omessa pronuncia sulle questioni di diritto UE, in particolare artt. 49 e 56 TFUE, non discriminazione e legittimo affidamento; 5) contrasto della disciplina interna con l’art. 401 della direttiva IVA 2006/112/CE, con richiesta di disapplicazione o rinvio pregiudiziale; 6) violazione delle norme su incertezza normativa e sanzioni, con riferimento all’esimente dell’obiettiva condizione di incertezza e allo Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, escludendo un obbligo generale di traduzione degli atti tributari e rilevando, in ogni caso, l’assenza di concreto pregiudizio difensivo. Ha poi esaminato congiuntamente gli altri motivi e li ha tutti respinti, richiamando la propria giurisprudenza e i precedenti della Corte costituzionale e della Corte di giustizia UE. Ha affermato che, per gli anni 2012 e 2013, l’imposta unica era dovuta anche per le scommesse raccolte tramite CTD per conto di bookmaker esteri, che il presupposto impositivo ricorreva per l’attività di gestione svolta in Italia, che non vi era discriminazione rispetto ai soggetti nazionali, che il tributo non aveva natura di imposta sul volume d’affari e che non sussisteva alcuna obiettiva condizione di incertezza idonea a escludere l’applicazione della disciplina. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.

Norme richiamate

  • art. 7 Statuto del contribuente

    Non impone, nel caso esaminato, la traduzione in lingua inglese degli avvisi di accertamento in materia tributaria; la tutela difensiva richiede comunque la deduzione di un concreto pregiudizio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    Individua il presupposto soggettivo dell’imposta unica; va interpretato, alla luce della norma interpretativa del 2010, nel senso che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse anche per conto di terzi e anche se privo di concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010

    Ha natura interpretativa e chiarisce che è soggetto passivo d’imposta chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche se ubicati all’estero; se l’attività è svolta per conto di terzi, il soggetto per conto del quale si opera è obbligato solidalmente.

  • art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220 del 2010

    Conferma l’assoggettamento all’imposta unica anche delle scommesse raccolte in assenza o inefficacia della concessione.

  • art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 288 del 1998

    Richiamato ai fini del motivo sulla territorialità dell’imposta.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    Non ostano alla disciplina nazionale sull’imposta unica, perché non vi è discriminazione tra operatori nazionali ed esteri che gestiscono scommesse raccolte in Italia.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    Non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano carattere di imposta sul volume d’affari; l’imposta unica italiana non ha tale natura.

  • art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo relativo all’esimente dell’obiettiva incertezza normativa.

  • art. 5, comma 1, l. n. 472 del 1997

    Richiamato nel motivo relativo all’esimente dell’obiettiva incertezza normativa e alle sanzioni.

  • art. 6 l. n. 472 del 1997

    Richiamato nel motivo relativo all’esimente dell’obiettiva incertezza normativa e alle sanzioni.

  • art. 10 Statuto del contribuente

    Richiamato con riferimento alla tutela dell’affidamento e all’obiettiva incertezza normativa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama e condivide le motivazioni dei precedenti conformi.

  • art. 56 TFUE

    Interpretato dalla Corte di giustizia nel senso che non osta alla normativa italiana sull’imposta unica, applicabile senza distinzione in funzione della sede dell’operatore.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il presupposto soggettivo ricorre per chiunque svolga attività di gestione delle scommesse, anche mediante intermediari o CTD, e anche se opera per conto di bookmaker esteri e in assenza di concessione.
  • Per le annualità successive al 2011, il CTD stabilito in Italia e il bookmaker estero possono essere assoggettati all’imposta unica in via solidale, poiché la disciplina interpretativa del 2010 chiarisce il presupposto soggettivo e la possibilità di traslazione dell’onere tributario esclude profili di irragionevolezza.
  • Il fatto imponibile dell’imposta unica non è la mera conclusione del contratto di scommessa, ma l’attività di organizzazione, raccolta e gestione delle scommesse svolta nel territorio dello Stato.
  • Non vi è obbligo generale di tradurre in lingua straniera gli atti impositivi tributari; la doglianza è irrilevante se il contribuente non deduce un concreto e specifico pregiudizio al diritto di difesa.
  • L’imposta unica sui giochi e sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d’affari e può cumularsi con l’IVA, restando fuori dal divieto dell’art. 401 della direttiva 2006/112/CE.
  • Le questioni di discriminazione e violazione della libera prestazione dei servizi vanno escluse quando la normativa colpisce indistintamente gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, senza differenziazioni fondate sul luogo di stabilimento.
  • L’obiettiva incertezza normativa e il legittimo affidamento non sono configurabili quando una norma interpretativa abbia già chiarito il significato della disciplina e, per il periodo d’imposta considerato, il quadro sia ormai stabilizzato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoTutela del legittimo affidamento

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