Cassazione Civile, Ordinanza n. 10327/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Il difensore di una parte vittoriosa nel precedente giudizio di cassazione ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza n. 18597/2023, poiché la Corte, pur avendo liquidato le spese a carico del fallimento soccombente, aveva omesso di disporne la distrazione in favore del difensore antistatario, nonostante la relativa istanza fosse stata proposta. Il ricorrente ha quindi domandato che il dispositivo fosse integrato con l'indicazione della distrazione delle spese in suo favore. Il procedimento riguarda esclusivamente la correzione dell'omissione nel dispositivo e non una nuova decisione sul merito della controversia sottostante.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che il dispositivo dell'ordinanza n. 18597/2023 fosse integrato con le parole "con distrazione in favore dell'Avv. Alfredo Martucci Schisa, difensore antistatario di Marco Mariani". Ha inoltre ordinato che la correzione fosse annotata dalla cancelleria sull'originale dell'ordinanza. La Corte ha precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile in caso di omissione nel dispositivo relativa alla distrazione delle spese, quando l'errore sia meramente materiale.
art. 288 c.p.c.
La procedura di correzione degli errori materiali è utilizzabile per integrare il dispositivo con la statuizione omessa sulla distrazione delle spese.
art. 93, comma 2, c.p.c.
La norma è richiamata come coerente con il rimedio della correzione, soprattutto nell'ipotesi in cui la parte abbia soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.
art. 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore integra un errore emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, e non mediante ordinari mezzi di impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma.
- La correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c. è rimedio compatibile con la disciplina dell'art. 93, comma 2, c.p.c. ed è utilizzabile anche nei confronti dei provvedimenti della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammissibile una pronuncia sulle spese processuali del relativo incidente.
- Quando il giudice abbia liquidato le spese ma abbia omesso di disporne la distrazione nonostante la richiesta del difensore antistatario, il dispositivo può essere integrato con una statuizione conforme alla domanda originaria, trattandosi di mera rettifica dell'omissione materiale.
Come è indicizzato
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