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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10344/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di rimborso di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2003, presentata da una società operante nel settore immobiliare. L'amministrazione finanziaria, nell'istruttoria della domanda, chiese ulteriore documentazione e subordinò il rimborso alla prestazione di una fideiussione; successivamente, verificati carichi pendenti, dispose la sospensione dell'erogazione del rimborso. La società aveva nel frattempo ceduto il credito a una banca con cessione qualificata come pro solvendo, ma continuava a rivendicare la legittimazione ad agire contro il provvedimento di sospensione. In primo grado la domanda della società fu accolta; in appello l'Agenzia contestò sia la legittimazione attiva della cedente, sia l'inapplicabilità della sospensione ex art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 ai rimborsi IVA. Con ricorso per cassazione l'Agenzia dedusse: 1) violazione delle norme sulla cessione del credito e sull'interesse ad agire, sostenendo che la cedente, avendo trasferito il credito, non potesse più impugnare il provvedimento; 2) violazione della disciplina sui rimborsi IVA e sulle misure cautelari, sostenendo che la Corte regionale avesse erroneamente escluso la sospensione del rimborso IVA. La società resistette e propose ricorso incidentale condizionato sulla tardività, in appello, dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo corretta la decisione di merito sulla permanenza della legittimazione ad agire e dell'interesse a impugnare in capo alla società cedente, nonostante la cessione pro solvendo del credito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la sospensione ex art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 non è inapplicabile in assoluto ai rimborsi IVA: l'Amministrazione può utilizzare strumenti cautelari ulteriori e alternativi rispetto a quelli specifici dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, purché sussistano presupposti diversi da quelli già coperti da tale norma e sia adottato un formale provvedimento adeguatamente motivato. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale in tema di cessione del credito, senza che la Corte ne dia una lettura autonoma nel merito del motivo rigettato.

  • art. 1265 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale sulla disciplina degli effetti della cessione verso il debitore ceduto e della notificazione.

  • art. 1267 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale sulla garanzia del cedente nella cessione pro solvendo.

  • art. 69 r.d. n. 2440 del 1923

    La Corte lo indica tra gli strumenti cautelari alternativi utilizzabili dall'Amministrazione, se sorretti da formale provvedimento e da motivazione adeguata.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull'interesse ad agire e sulla legittimazione.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'interesse ad agire sussiste in capo alla società cedente, in ragione della cessione pro solvendo e della connessione del provvedimento alla sua posizione soggettiva.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato per denunciare la tardività dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, questione assorbita in cassazione.

  • art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997

    La Corte afferma che la sospensione prevista da questa norma non è in assoluto inapplicabile ai rimborsi IVA e può operare come misura cautelare alternativa, se ricorrono presupposti diversi da quelli tutelati dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.

  • art. 23-bis del d.lgs. n. 462 del 1997

    Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.

  • art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972

    La Corte, richiamando Cass. n. 27165/2022, afferma che la sospensione ivi prevista è tutela cautelare specifica e circoscritta alle ipotesi di reato indicate e non esclude l'uso di strumenti cautelari ulteriori e alternativi, con provvedimento formale e motivato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimazione ad agire, ciò che rileva è la prospettazione della situazione giuridica dedotta in giudizio e non la titolarità sostanziale del rapporto, che attiene al merito della domanda.
  • La cessione pro solvendo del credito non esclude automaticamente la legittimazione e l'interesse ad agire del cedente quando il rapporto contrattuale e le modalità pattuite mantengano in capo a quest'ultimo la responsabilità dell'operazione e il provvedimento contestato sia riferibile alla sua specifica posizione.
  • In materia di rimborsi IVA, la sospensione cautelare specifica prevista dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 non esaurisce gli strumenti cautelari a disposizione dell'Amministrazione: possono essere adottate misure alternative, purché fondate su presupposti diversi, formalizzate in un provvedimento espresso e sorrette da adeguata motivazione.
  • Quando il giudice di merito fonda la legittimazione ad agire su una valutazione della concreta struttura della cessione del credito e delle clausole contrattuali, la verifica di legittimità resta circoscritta alla coerenza giuridica della motivazione, non potendo sostituirsi al giudizio di fatto se correttamente argomentato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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