Cassazione Civile, Ordinanza n. 23772/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, già socio di una s.r.l., impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, a seguito di un accertamento svolto nei confronti della società per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, gli aveva imputato un reddito di capitale non dichiarato per l'anno d'imposta 2010, con conseguente maggiore IRPEF, addizionali e sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo sufficiente la motivazione per relationem dell'avviso notificato al socio, anche se l'atto presupposto era stato notificato solo alla società, poiché il socio poteva consultare la documentazione sociale e prendere visione dell'accertamento presupposto. In Cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo la nullità dell'avviso per mancata allegazione o comunque mancata riproduzione nei contenuti essenziali dell'atto presupposto. Con il secondo motivo lamentava l'omesso esame di fatti decisivi, cioè la cessione delle quote sociali nell'aprile 2011 e la definitività dell'accertamento societario per mancata impugnazione da parte della società.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la motivazione per relationem dell'avviso notificato al socio è sufficiente anche se l'atto presupposto è stato notificato solo alla società, perché il socio, anche se uscente, ha il potere di consultare la documentazione societaria ex art. 2261 c.c. e quindi di conoscere l'accertamento e i suoi supporti. Ha inoltre ritenuto non decisiva la mancata impugnazione dell'accertamento societario e irrilevante, rispetto al diritto di accesso alla documentazione per fatti verificatisi quando il ricorrente era socio, la successiva cessione delle quote. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma sul difetto di motivazione degli atti tributari per ribadire che la motivazione dell'avviso può essere soddisfatta anche per relationem, purché gli elementi richiamati siano conoscibili dal contribuente.
art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973
L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è ritenuto assolto anche mediante rinvio all'atto presupposto riferito alla società, se il socio può conoscerlo tramite la documentazione sociale.
La norma è invocata dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa una violazione rilevante ai fini dell'invalidità dell'avviso, ritenendo corretta la ripartizione dell'onere di deduzione e prova in relazione alla conoscibilità degli atti richiamati.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la censura viene respinta nel merito.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
La doglianza viene dichiarata inammissibile ove deduce fatti privi di decisività, e comunque infondata per la cessione delle quote.
Il socio, anche uscente, ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e quindi di accedere all'accertamento presupposto e ai documenti giustificativi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- In tema di accertamento delle imposte sui redditi del socio, la motivazione per relationem dell'avviso è sufficiente anche se l'atto presupposto sia stato notificato solo alla società, purché esso sia conoscibile dal contribuente tramite gli ordinari poteri di accesso alla documentazione sociale.
- Il socio non può dolersi della mancata allegazione materiale dell'atto presupposto quando abbia il potere giuridico di prenderne visione presso la società e di verificare i documenti giustificativi dell'accertamento.
- La definitività dell'accertamento emesso nei confronti della società per mancata impugnazione non costituisce, di per sé, un fatto decisivo idoneo a scardinare l'accertamento notificato al socio.
- La cessione delle quote sociali non incide sul diritto del soggetto di accedere alla documentazione societaria con riferimento ai fatti verificatisi nel periodo in cui era socio; pertanto non rende invalida la motivazione dell'accertamento riferito a quel periodo.
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