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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16453/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2008, emesso con metodo sintetico ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, sulla base di indici di capacità contributiva desunti dalla disponibilità di un immobile in locazione adibito ad abitazione principale, dall’acquisto di quote societarie e dall’acquisto di un’autovettura. L’Ufficio aveva rideterminato il reddito complessivo in via sintetica per un maggior importo di euro 137.380,30. Dopo il rigetto in CTP e CTR, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR non si fosse espressa sull’illegittimità motivazionale dell’avviso, sull’asserita ultrapetizione in tema di data certa di una scrittura privata e sulla questione temporale relativa all’applicabilità della disciplina dell’art. 38 dopo la riforma del 2010; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2770 e 2704 c.c., sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente addossato al contribuente l’onere di provare l’insussistenza del fatto indice, invece di pretendere dall’Ufficio la prova dell’effettività dell’esborso e della reale disponibilità economica sottesa all’operazione di acquisto delle quote societarie, che egli assumeva essere simulata e fiduciaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile nella parte in cui deduceva omessa pronuncia, osservando che la questione era stata implicitamente rigettata dalla CTR; nel merito, ha comunque giudicato infondate le censure sul difetto di motivazione dell’avviso, sull’asserita ultrapetizione e sulla disciplina temporale dell’accertamento sintetico, affermando che la riforma dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 si applica ai periodi d’imposta decorrenti dal 2009 e che, nel sistema del redditometro, una volta accertati i fatti-indice, grava sul contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, anche offrendo prova contraria circa la natura simulata dell’operazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a sollecitare un riesame del merito e della motivazione, non più sindacabile nei limiti dedotti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    quarto comma e ss.; quinto comma; sesto comma

    Nel testo ratione temporis vigente, consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base di fatti-indice di capacità contributiva e di spese per incrementi patrimoniali; una volta accertata l’esistenza degli indici, opera una presunzione legale relativa e il contribuente può vincerla solo con prova contraria documentale della provenienza non reddituale delle somme o, più in generale, della non esistenza o minore entità del reddito presunto.

  • art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    Le modifiche all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi per periodi d’imposta successivi al 2009.

  • L. 30 luglio 2010, n. 122

    È la legge di conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata per la disciplina transitoria dell’accertamento sintetico.

  • art. 5 d.m. 24 dicembre 2012

    Conferma la decorrenza applicativa delle nuove disposizioni ai redditi e maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la CTR aveva implicitamente rigettato le questioni prospettate.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per error in procedendo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; la genericità comporta inammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per il riparto dell’onere della prova: nel redditometro la prova contraria grava sul contribuente.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di data certa della scrittura privata; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2770 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ne trae conseguenze favorevoli al ricorrente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nella ricostruzione della presunzione semplice: dal fatto noto si risale al fatto ignoto, con inversione dell’onere della prova.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per affermare che anche le dichiarazioni extraprocessuali dei terzi prodotte dal contribuente possono essere valorizzate come elementi indiziari nel rispetto del giusto processo e della parità delle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato nel dispositivo per gli effetti connessi al rigetto del ricorso in tema di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio avente ad oggetto un accertamento sintetico del reddito fondato sul redditometro, l’Amministrazione finanziaria è dispensata da ulteriori prove una volta dimostrata la disponibilità dei beni o delle spese-indice di capacità contributiva; spetta al contribuente fornire prova contraria idonea a dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
  • Nel regime dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 applicabile ratione temporis, le spese per incrementi patrimoniali e gli altri fatti-indice determinano una presunzione legale relativa, superabile solo con documentazione specifica sulla provenienza non reddituale delle somme o sulla simulazione/fittizietà dell’operazione.
  • Le modifiche al redditometro introdotte nel 2010 si applicano ai periodi d’imposta per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, e quindi ai redditi successivi al 2009.
  • Non ricorre vizio di omessa pronuncia quando la questione non espressamente trattata risulti implicitamente rigettata dalla struttura logico-giuridica della decisione.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge non può mascherare una censura di mero difetto o insufficienza di motivazione né può limitarsi a deduzioni generiche prive di specifica decisività rispetto alla sentenza impugnata.
  • Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi prodotte in giudizio possono assumere valore indiziario anche a favore del contribuente, ma il giudice deve valutarne attendibilità e convergenza con gli altri elementi di causa, nel quadro della libera valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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