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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37403/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, emesso nei confronti di una contribuente già socia accomandataria di una s.a.s. cessata e titolare di ditta individuale, con cui l'Ufficio contestava maggiori ricavi ai fini Irpef, Irap e Iva sulla base delle movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate sui conti correnti intestati o cointestati, nonché costi indeducibili e Iva indebitamente detratta per fatture ritenute relative a operazioni inesistenti. La CTR accoglieva parzialmente l'appello della contribuente, riconoscendo giustificate operazioni per euro 72.224,86 e confermando il resto dell'accertamento. In cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la presunzione legale non poteva operare per movimentazioni riferibili agli altri cointestatari dei conti; 2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse considerato che le movimentazioni erano imputabili ai cointestatari e che erano in prevalenza versamenti; 3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 24 e 53 Cost., censurando la conferma dei maggiori ricavi anche per movimenti di importo modesto, asseritamente destinati a esigenze personali o dei cointestatari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 32 d.P.R. 600/1973 attribuisce ai versamenti e prelevamenti bancari il valore di presunzione legale relativa di ricavi, superabile solo con prova contraria analitica, e che la CTR aveva correttamente applicato tale regola, valorizzando la documentazione acquisita solo per l'importo di euro 72.224,86 e confermando per il resto l'accertamento per mancanza di prova contraria. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo questioni e argomentazioni già valutate. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a una nuova valutazione del merito e a contestare l'apprezzamento fattuale della CTR. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Le movimentazioni bancarie, sia in entrata sia in uscita, costituiscono presunzione legale relativa di maggiori ricavi; il contribuente può vincerla solo offrendo prova contraria puntuale e analitica della riferibilità o dell'irrilevanza fiscale delle singole operazioni.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    In materia IVA le movimentazioni finanziarie acquisite dall'Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili, salvo prova analitica contraria del contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la non imponibilità o l'estraneità delle movimentazioni rispetto all'attività d'impresa grava sul contribuente una volta operante la presunzione legale dell'Ufficio.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammissibili solo se fondate su fatti noti specifici, gravi, precisi e concordanti e adeguatamente correlati ai singoli movimenti contestati.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva deve essere sottoposta a rigorosa verifica del giudice, con valutazione analitica degli indizi e del loro significato complessivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo è ammissibile solo se denuncia una reale violazione di legge; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o di mere argomentazioni difensive.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Chi deduce omesso esame deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare la documentazione necessaria a consentire il controllo sul fatto storico dedotto come omesso.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio con il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta secondo il procedimento camerale introdotto per la trattazione accelerata del ricorso per cassazione.

  • art. 24 Cost.

    È stato evocato dalla ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato una violazione idonea a sovvertire l'accertamento di merito.

  • art. 53 Cost.

    È stato evocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità l'apprezzamento fattuale della CTR.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di accertamento fiscale fondato su indagini bancarie, i versamenti e prelevamenti sui conti correnti del contribuente sono assistiti da presunzione legale relativa di ricavi o operazioni imponibili; per superarla non basta una generica spiegazione alternativa, ma occorre una prova contraria specifica e analitica riferita alle singole movimentazioni.
  • La prova contraria alle presunzioni bancarie può essere anche presuntiva, ma deve poggiare su indizi gravi, precisi e concordanti e su una valutazione puntuale del loro collegamento con ciascun movimento contestato.
  • I movimenti su conti intestati a familiari o soggetti strettamente collegati al contribuente possono essere imputati a quest'ultimo se il contesto indiziario lo consente e se il titolare formale non dimostri l'estraneità delle somme rispetto all'attività economica.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non comprende l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o di questioni difensive, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso formalmente rubricato come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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