Cassazione Civile, Ordinanza n. 19907/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni relativo all’anno 2006, emesso nei confronti di una commerciante al dettaglio di orologi, gioielli e argenteria sulla base di un accertamento induttivo c.d. "puro". L’Ufficio aveva determinato maggiori ricavi non dichiarati applicando una percentuale di ricarico del 42%, poi ridotta dalla CTR al 30% in base allo studio di settore ritenuto applicabile. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione e/o delega invalida del funzionario firmatario; 2) violazione delle garanzie del contraddittorio endoprocedimentale e dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; 3) carenza di motivazione dell’avviso e della sentenza sull’accertamento induttivo; 4) illegittima applicazione della percentuale di ricarico, assumendo che lo studio di settore indicasse un coefficiente inferiore e che la CTR avesse ignorato la censura; 5) illegittimità delle sanzioni per difetto dell’elemento soggettivo della colpevolezza. La censura finale insisteva anche sulla violazione dell’onere della prova e sull’erronea applicazione delle norme in tema di sanzioni amministrative tributarie.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’avviso poteva essere sottoscritto da un funzionario delegato di carriera direttiva, che la delega risultava comunque prodotta in giudizio e ritenuta valida dai giudici di merito, e che l’eventuale vizio non avrebbe comportato nullità assoluta ma, al più, annullabilità. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, perché l’accertamento era stato svolto in via documentale e non a seguito di accesso, ispezione o verifica nei locali, con conseguente inapplicabilità dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; inoltre, non era stato adeguatamente trascritto il contenuto degli atti in cui la questione sarebbe stata riproposta in appello. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità, non essendo stato riportato il passaggio rilevante delle difese e mirando la censura a una rivalutazione del merito. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mirava a contestare la valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità, non risultando trascritta la parte dell’atto in cui la questione sulle sanzioni sarebbe stata proposta e riproposta in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la delega del funzionario è idonea e la sua esistenza può essere provata nel giudizio.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base normativa dell’accertamento induttivo effettuato dall’Ufficio.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel quadro dell’accertamento relativo all’IVA.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
si applica al termine dilatorio di sessanta giorni dopo accessi, ispezioni o verifiche nei locali; non opera per controlli meramente documentali svolti a tavolino.
art. 7 L. n. 212 del 2000
richiamato in relazione alla motivazione degli atti tributari, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata per difetto di specificità.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
norma richiamata tra quelle disciplinanti i poteri istruttori dell’Ufficio.
artt. 51, 54 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati in tema di poteri di accertamento IVA e istruttoria dell’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere probatorio, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché diretta a rivalutare il merito.
art. 7 d.Lgs. n. 472 del 1997
richiamato in tema di sanzioni amministrative tributarie e elemento soggettivo della violazione.
art. 17 d.Lgs. n. 472 del 1997
richiamato insieme all’art. 7 del medesimo decreto in relazione alla disciplina delle sanzioni.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo, ma senza specifica trascrizione dei fatti rilevanti e senza idonea decisività.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
invocato come parametro dei motivi di ricorso, ma le censure sono state in larga parte ritenute inammissibili perché volte a sollecitare un riesame del merito o prive di specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, l’avviso è validamente sottoscritto da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate delegato di carriera direttiva; non è necessaria la sottoscrizione del direttore in quanto tale, e l’eventuale vizio di sottoscrizione non determina nullità assoluta dell’atto ma, al più, annullabilità.
- Il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera solo quando l’accertamento segue accessi, ispezioni o verifiche svolte nei locali del contribuente; non si estende ai controlli meramente documentali effettuati a tavolino.
- Non esiste, per i tributi non armonizzati, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione di legge; per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio è rilevante solo se il contribuente indica le concrete difese che avrebbe potuto svolgere e supera la prova di resistenza.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazioni di legge in richieste di nuova valutazione del merito, delle prove o dei fatti; il ricorso deve indicare con precisione gli atti e i passaggi processuali rilevanti, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
- La censura di omessa motivazione o di errata applicazione di percentuali di ricarico in un accertamento induttivo non può tradursi in una diversa ricostruzione del fatto economico, poiché l’apprezzamento delle risultanze probatorie resta riservato al giudice di merito.
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