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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30743/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a crediti INAIL per omesso versamento di contributi riferiti a sedici istruttori di impianti sportivi gestiti dalla società nel periodo gennaio 2008-marzo 2009. La società ha proposto opposizione sostenendo che i compensi corrisposti agli istruttori dovessero rientrare nel regime dei 'redditi diversi' ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, con conseguente esclusione dell’obbligo contributivo, anche alla luce dell’art. 35 d.l. 207/2008 come norma interpretativa autentica. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: (1) violazione degli artt. 67 TUIR e 35 d.l. 207/2008 per avere la Corte d’appello escluso l’esenzione contributiva; (2) violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. per avere il giudice di merito applicato il D.M. 15 marzo 2005 senza rituale produzione e trattandolo, secondo la ricorrente, come fonte non utilizzabile; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per l’asserita inversione dell’onere della prova, posto a carico della società invece che dell’ente previdenziale; (4) violazione degli artt. 416, 421 e 437 c.p.c. per avere la Corte d’appello utilizzato un verbale ispettivo tardivamente prodotto dall’INAIL, nonostante la sua tardiva costituzione in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso e ha respinto integralmente il ricorso. Ha confermato l’impostazione della Corte d’appello secondo cui, in tema di compensi per attività sportiva dilettantistica, non basta il dato formale del riconoscimento CONI o della qualificazione statutaria dell’ente: occorre provare in concreto la natura dilettantistica e non professionale dell’attività e dei rapporti di lavoro, prova che incombe su chi invoca l’esenzione contributiva. Ha inoltre escluso la violazione delle regole processuali sull’utilizzo del D.M. 15 marzo 2005, qualificato come fonte normativa subprimaria, e ha ritenuto legittimo, nel rito del lavoro, l’uso del verbale ispettivo acquisito d’ufficio nonostante la tardiva costituzione dell’ente previdenziale. Le spese sono state compensate per il consolidarsi successivo dell’orientamento giurisprudenziale. Nessuna statuizione è stata resa nei confronti dell’intimata rimasta contumace.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. m), D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    I compensi per attività sportive dilettantistiche possono rientrare tra i redditi diversi solo se ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma; non opera un’esenzione automatica per il solo fatto che l’ente sia formalmente dilettantistico o riconosciuto dal CONI.

  • art. 35, comma 5, d.l. 207/2008 conv. in L. 14/2009

    La disposizione ha natura di interpretazione autentica e chiarisce che nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche rientrano anche formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

  • art. 69 TUIR

    I compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), entro la soglia prevista, non concorrono alla formazione del reddito e sono trattati come fiscalmente neutri; ciò rileva anche sul piano previdenziale secondo l’orientamento seguito dalla Corte.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. C.P.S. 708/1947

    Costituisce la base per l’adeguamento delle categorie dei soggetti assicurati obbligatoriamente presso l’ex ENPALS tramite decreto ministeriale.

  • art. 43, comma 2, L. 289/2002

    Richiamato quale norma che ha sostituito la disciplina di riferimento sulla individuazione delle categorie assicurate nel settore sportivo/spettacolo.

  • art. 2 d.lgs. 182/1997

    Richiamato per affermare l’obbligo assicurativo di alcune categorie di lavoratori dello sport a prescindere dalla natura subordinata o autonoma della prestazione.

  • D.M. 15 marzo 2005

    È qualificato come fonte normativa subprimaria, non come mero atto amministrativo; individua tra i soggetti assicurati gli istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è inversione dell’onere della prova: chi invoca l’esenzione contributiva deve provare i fatti costitutivi del beneficio, inclusa la natura dilettantistica sostanziale dell’attività e dell’ente.

  • artt. 113 e 115 c.p.c.

    Il giudice può fare applicazione delle fonti normative rilevanti e valutare le prove acquisite senza violare il principio di disponibilità delle prove né ricorrere a scienza privata.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la tardiva produzione documentale del convenuto; la Corte però esclude che la tardiva costituzione renda inutilizzabili i documenti.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel rito del lavoro il giudice può disporre l’acquisizione officiosa di prove e documenti anche in presenza di preclusioni di parte, se ciò è necessario per l’accertamento della verità dei fatti.

  • art. 437 c.p.c.

    Concorre a fondare i poteri istruttori officiosi del giudice in appello nel rito del lavoro, consentendo l’acquisizione di documenti utili all’accertamento.

Massime di principio

  • Ai fini dell’esenzione contributiva per compensi sportivi dilettantistici non è sufficiente la qualificazione formale dell’ente o il riconoscimento del CONI: occorre la prova concreta dell’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e della natura non professionale delle prestazioni.
  • L’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, come interpretato autenticamente dall’art. 35 d.l. 207/2008, comprende anche formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ma solo se le prestazioni rispondono ai presupposti sostanziali della norma.
  • L’onere di dimostrare i presupposti dell’esenzione contributiva grava su chi la invoca, anche quando agisce in opposizione a cartella di pagamento: non vi è alcuna inversione dell’onere probatorio a carico dell’ente impositore.
  • Nel rito del lavoro la tardiva costituzione della parte convenuta non comporta di per sé l’inutilizzabilità dei documenti prodotti; il giudice può acquisirli e valorizzarli esercitando i poteri officiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c., ove siano utili all’accertamento dei fatti controversi.
  • I decreti ministeriali attuativi adottati in base a una delega legislativa e destinati a integrare la disciplina di settore hanno natura di fonte normativa subprimaria e possono essere direttamente applicati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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